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Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Decreto attuativo del bonus giovani


L’articolo 22, D.L. 60/2024 (Decreto Coesione), convertito con modificazioni dalla L. 95/2024, ha introdotto una particolare agevolazione a favore dei datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale. Le fattispecie contrattuali che danno diritto all’esonero sono:

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

– assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
– trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L’agevolazione si configura come esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite di un importo massimo mensile differenziato in base alla sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio. Il periodo massimo di fruizione dell’esonero è fissato in 24 mesi. L’esonero spetta per l’assunzione di soggetti che non hanno compiuto il 35° anno di età alla data dell’evento incentivato e il requisito anagrafico si accompagna alla condizione che prevede l’assenza di precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’accesso all’incentivo è previsto, comunque, nell’ipotesi di precedente assunzione con contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il decreto attuativo interministeriale Lavoro-Mef firmato il 14 aprile 2025 delinea il quadro operativo della misura e definisce un meccanismo di differenziazione territoriale:

  • per le assunzioni effettuate sull’intero territorio nazionale dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, il massimale dell’esonero fruibile è fissato in 500 euro mensili per lavoratore;
  • per le assunzioni con sede di lavoro effettiva nelle regioni della Zona Economica Speciale (Zes) unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di aiuto di Stato) al 31 dicembre 2025, il massimale è elevato a 650 euro mensili, nel limite del 50% dei costi salariali come definiti dal punto 31, articolo 2, Regolamento (UE) 651/2014.

Sono esclusi dall’esonero i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato; inoltre, per il regime Zes, l’agevolazione è preclusa alle imprese in difficoltà (punto 18 dell’articolo 2, Regolamento (UE) 651/2014) e ai soggetti con aiuti di Stato da recuperare.

L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (articolo 4, D.Lgs. 216/2023).

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La fruizione dell’esonero è subordinata:

  • al rispetto dei principi generali in tema di incentivi (articolo 31, D.Lgs. 150/2015) e ai requisiti di regolarità contributiva e osservanza delle norme di tutela delle condizioni di lavoro (articolo 1, commi 1175-1176, L. 296/2006);
  • all’assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi, comporta la revoca dell’agevolazione.

Il riconoscimento dell’esonero avviene dopo aver presentato apposita domanda telematica all’Inps con modalità che verranno specificate dall’Istituto. Per quanto riguarda i territori Zes, l’assunzione dev’essere effettuata successivamente alla presentazione della domanda; dopo l’accoglimento, l’Inps opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e assegna al richiedente un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione e ai relativi adempimenti obbligatori.

L’Istituto provvede al monitoraggio trimestrale accogliendo le richieste solo in presenza di sufficiente capienza di risorse.



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