Il termine per vendere la casa e usufruire dell’aliquota agevolata anche per il nuovo immobile acquistato è stata estesa a due anni e si applica a chi ha comprato nel 2024.
Ciò è quanto emerge dalla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in data 5 maggio 2025 a un interpello del contribuente (interpello n.127/2025).
Al riguardo, l’Ufficio ha chiarito che “La modifica normativa, introdotta dal citato comma 116, dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, ha, dunque, raddoppiato il termine per vendere la ”prima casa” senza perdere l’agevolazione per il nuovo acquisto, in quanto il contribuente resta momentaneamente titolare di due immobili, acquistati entrambi con il beneficio in esame.
Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con risposta fornita nel corso dell’8° Forum dei Commercialisti, tenutosi il 27 gennaio 2024 e pubblicata su Italia Oggi il 28 gennaio 2025, che il citato articolo 1, comma 116, della legge di bilancio 2025 non prevede che l’estensione del predetto limite temporale sia riservata agli atti di acquisto di immobili stipulati a far data dal 1 gennaio 2025 e che lo stesso si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il termine di un anno, entro cui il contribuente è tenuto ad alienare l’immobile preposseduto. Pertanto, nel caso rappresentato, considerato che, secondo quanto dichiarato dall’Istante, il secondo acquisto dell’abitazione con l’agevolazione ”prima casa” è avvenuto in data 25 gennaio 2024 e, dunque, al momento dell’entrata in vigore della citata modifica normativa introdotta, il termine per rivendere l’immobile agevolato preposseduto era ancora in corso, si ritiene applicabile il nuovo termine di due anni per rivendere il suddetto immobile. In sostanza, l’Istante, in virtù dell’intervento normativo in esame, avrà tempo fino al 25 gennaio 2026 per alienare l’abitazione agevolata preposseduta, senza decadere dai benefici ”prima casa” fruiti sul nuovo acquisto”.
Si ricorda che con l’agevolazione prima casa l’Iva all’acquisto diminuisce dal 10% al 4% e l’imposta di registro dal 9% al 2%.
Si ricorda anche che tale beneficio si applica se:
- oggetto di acquisto è un’abitazione NON censita nelle categorie catastali A/1 (appartamento di lusso), A/8 (villa) o A/9 (castello o palazzo monumentale);
- l’immobile è ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilisce entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza […];
- nell’atto di acquisto l’acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- nell’atto di acquisto l’acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo […]».
Avv. Matteo Sances
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO SANCES collabora con “Il giornale delle pmi” commentando sentenze in materia tributaria e bancaria.
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