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Bilanci: registrazione della delibera di distribuzione utili entro il 30 maggio


Distribuzione degli utili ai soci

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Con la chiusura del bilancio desercizio 2024 deve essere stabilita la destinazione del risultato d’esercizio che potrà essere anche distribuito ai soci previa delibera assembleare.

Come noto, l’utile d’esercizio può essere:

  • accantonato a riserva legale;
  • accantonato a riserva statutaria;
  • accantonato ad altre riserve;
  • destinato a promotori e soci fondatori, amministratori, dipendenti e possessori di strumenti finanziari emessi a seguito dell’apporto di opere o servizi;
  • destinato a copertura perdite esercizi precedenti;
  • riportato a nuovo;
  • distribuito ai soci.

In tale ultimo caso, la distribuzione degli utili ai soci può essere deliberata dall’assemblea, ai sensi dell’art. 2433 c.c., in sede di approvazione del bilancio ovvero con apposita delibera successiva.

Il verbale di distribuzione degli utili societari è l’atto con il quale una società, in sede di approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni (oppure 180 giorni) dalla chiusura dell’esercizio sociale (artt. 2364 e 2478-bis c.c.), delibera la distribuzione dell’utile di esercizio ai soci in base alla loro quota di partecipazione all’utile.

La deliberazione che ratifica l’attribuzione degli utili (art. 2433 c.c.) è assunta dall’assemblea che approva il bilancio ovvero, nel caso il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall’assemblea convocata ai sensi dell’art. 2364-bis c. 2 c.c.

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Gli adempimenti richiesti per la registrazione telematica del verbale di distribuzione

Il verbale di distribuzione degli utili societari deve essere registrato, in termine fisso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione (art. 13 DPR 131/86); esso è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (art. 4 c. 1 lettera d Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86), addebitata sul conto corrente di cui il contribuente indica l’IBAN, nonché a imposta di bollo pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

In attuazione del D.Lgs. 139/2024, concernente la riforma fiscale delle imposte indirette diverse dall’Iva, che prevede la graduale telematizzazione delle richieste di registrazione degli atti, nonché il versamento delle imposte dovute, il Provv. AE 10 marzo 2025 n. 114787 ha previsto una nuova modalità di registrazione dei verbali di distribuzione degli utili che dovrà avvenire attraverso l’utilizzo del modello Rap.

A seguito del Provv. AE 10 marzo 2025 n. 114787, modificativo del modello Rap, la registrazione del verbale di distribuzione dei dividendi deve avvenire con modalità telematica.

È stato, quindi, inserito un modulo aggiuntivo dedicato, appunto, alla richiesta di registrazione del verbale della delibera assembleare relativa alla distribuzione di utili societari. La nuova modalità di registrazione potrà essere utilizzata già per la distribuzione dell’utile deliberato in sede di approvazione del bilancio 2024.

L’adempimento prevede, in luogo dell’utilizzo del modello F24, il versamento delle imposte di registro e di bollo calcolate in autoliquidazione da parte dei soggetti obbligati al pagamento, in luogo della liquidazione effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Per i dividendi distribuiti alle persone fisiche che non esercitano attività di impresa si applica la ritenuta a titolo di imposta del 26% ex art. 27 c. 1 DPR 600/73 sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate.

Ai fini della presentazione del modello F24, il sostituto di imposta utilizza il codice tributo 1035 e procede al pagamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre solare in cui sono state operate (art. 8 c. 1 n. 5 DPR 602/73 e art. 18 D.Lgs. 241/97).

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La compilazione del nuovo modello RAP dell’Agenzia delle Entrate

Il Provv. AE 10 marzo 2025 n. 114787, infatti, ha aggiornato il modello RAP, le istruzioni e le specifiche tecniche, introducendo un nuovo modulo dedicato alla distribuzione di utili i cui verbali potranno essere registrati per la prima volta telematicamente senza doversi obbligatoriamente recare fisicamente in Agenzia delle Entrate.

Nei “Dati generali” del modello RAP è necessario indicare l’ufficio territoriale presso il quale si intende presentare la richiesta di registrazione dell’atto privato. Gli atti privati possono essere registrati presso qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il quale sarà competente per tutti gli adempimenti successivi alla registrazione e al quale ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni.

Nel campo “Tipologia di atto” deve essere indicato il codice 3 per registrare un verbale di distribuzione degli utili societari.

Nel campo “Data dell’atto” è necessario indicare la data in cui è stato approvato il verbale, riportata su tale documento, ovvero in assenza del verbale ed in presenza del bilancio con cui viene deliberata contestualmente la distribuzione degli utili, indicare la data di approvazione del bilancio.

Nella sezione “Richiedente” nel caso di registrazione di verbale di distribuzione utili è sempre da indicare la società che li distribuisce, anche se chi sta materialmente effettuando la richiesta è il rappresentante legale della stessa società o un professionista abilitato di cui la società si avvale.

Nella sezione “Quadro atto” devono essere indicati:

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  • totale Utile conseguito: importo dell’utile di esercizio conseguito dalla società che approva il Bilancio;
  • importo dell’utile di esercizio che viene distribuito ai soci, come da verbale.

Il quadro “Quadro soci” è dedicato all’elenco dei soci percipienti l’utile, qualora singolarmente menzionati, e in particolare:

  • quota di partecipazione ove si deve indicare la quota di partecipazione del singolo socio al capitale sociale (ad esempio se si partecipa per il 30%, occorre indicare 30,00), corrispondente a quanto indicato in atto.
  • importo utile percepito ove occorre indicare l’importo della quota parte di utile percepita dal singolo socio, in ragione della propria quota di partecipazione.

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