Videocorso del: 29 Maggio 2025 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. 234760 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, in relazione ad una detrazione superbonus, che: opera la decadenza nel caso in cui, nella CILAS, sia omessa la compilazione del Quadro F, relativo all’attestazione dello stato legittimo dell’immobile oggetto dei lavori potendo, il contribuente, ripiegare su altre forme di bonus edilizi, in ragione della tipologia di spesa sostenuta (ecobonus ordinario, recupero edilizio, ecc.). Inoltre, l’Agenzia chiarisce che: nell’ipotesi in cui il contribuente abbia proceduto alla cessione del credito, per i conteggi del ravvedimento operoso può fare riferimento al momento in cui ha trasmesso la comunicazione (non al momento in cui il cessionario ha utilizzato il credito d’imposta così acquisito), limitando il ravvedimento al maggiore credito ceduto rispetto al bonus edilizio applicabile (come derubricato rispetto al Superbonus) flasconsiderata la decadenza dalla detrazione Superbonus, non risulta imponibile l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile effettuata nel decennio dalla conclusione dei lavori.
Inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso di legittimità proposto dalla parte, anche se non le si può imputare il fallimento dalla prima notifica, dovuto al fatto che il difensore domiciliatario di controparte ha cambiato indirizzo. E ciò perché non si è attivata in modo tempestivo per riprendere il procedimento entro la metà del termine previsto per l’impugnazione dall’articolo 325 cpc, ovvero in trenta giorni.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12352 del 9/05/2025, ha stabilito un importante principio di diritto riguardante il concordato preventivo con riserva, di cui all’art. 161, co. 6, della “Legge fallimentare (R.D. 267/42). In particolare, il tribunale, nel concedere il termine e nell’eventuale nomina del commissario giudiziale, ha la facoltà di richiedere il deposito di una somma di denaro proporzionata alle spese stimate per la fase iniziale della procedura.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9/05/2025, ha approvato lo schema di Decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, in attuazione della delega alla Riforma fiscale (si tratta del 17 decreto di attuazione di quanto previsto dalla L. m. 111/2023), come annunciato dal Viceministro all’economia. Maggiore autonomia e semplificazione fiscale Il decreto mira a garantire una maggiore autonomia fiscale agli enti territoriali e introduce significative semplificazioni negli adempimenti fiscali per cittadini e imprese.
È iniziato da Bologna il percorso nazionale di divulgazione dedicato all’adempimento collaborativo, una delle innovazioni più rilevanti introdotte nel panorama tributario italiano negli ultimi anni. Il progetto, intitolato Patti chiari, per imprese forti, nasce da una collaborazione tra Confindustria, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di illustrare alle imprese i benefici e le modalità operative dell’istituto di cooperative compliance, come disciplinato dal D.Lgs. n. 128/2015.
Con l’ordinanza n. 8139 del 27 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento in materia di agevolazione prima casa, stabilendo che, nel caso di acquisto contestuale di due unità immobiliari da destinare a un’unica abitazione, il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può procedere alla revoca del beneficio decorre solo dopo tre anni dalla registrazione dell’atto di compravendita. La decisione si fonda su una interpretazione coerente dell’articolo 76 del D.P.R. n. 131/1986, che disciplina i termini per i controlli dell’Amministrazione finanziaria in tema di imposta di registro.
Con la pronuncia del 26 marzo 2025, il Tribunale di Lucca – sezione fallimentare ha respinto la richiesta di omologazione di un concordato preventivo con continuità aziendale, ritenendo che la proposta non contenesse gli elementi di discontinuità gestionale necessari per superare l’opposizione manifestata dalla maggioranza dei creditori. La decisione si colloca nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla concretezza e sostenibilità dei piani di ristrutturazione, soprattutto in assenza di adesione da parte delle classi più rilevanti.
Con il decreto n. 67 del 9 maggio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito il quadro attuativo dell’esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate, introdotto dall’art. 23 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024). Il beneficio si applica in tutto il territorio nazionale, ma con regimi differenziati in termini di decorrenza, durata e requisiti di accesso, in base alle specifiche condizioni soggettive e territoriali delle lavoratrici.
Con l’Avviso n. 7/25, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni il 29 aprile 2025, viene rilanciato con forza l’impegno del fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nelle realtà professionali. Una dotazione iniziale pari a 1,6 milioni di euro viene messa a disposizione per finanziare piani formativi monoaziendali, finalizzati ad accrescere le competenze interne degli studi professionali e delle aziende collegate, con uno sguardo strategico verso digitalizzazione, sostenibilità ESG, intelligenza artificiale e innovazione organizzativa.
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