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Polizze catastrofali obbligatorie: i parametri per determinare il valore del bene da assicurare | Articoli


Il valore coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni

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Ci sono novità interessanti in materia di polizze catastrofali obbligatorie e ci arrivano dalla conversione in legge del DL 39/2025, che come sappiamo ha prorogato l’obbligo di stipula di tali assicurazioni per le piccole e medie imprese.

Il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro fine maggio, ha subito modifiche importanti alla Camera soprattutto per quanto concerne il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare.

 

Le nuove scadenze per le polizze catastrofali

Il termine originario del 31 marzo, previsto dalla Legge di Bilancio 2024 che era stata a sua volta ‘riformata’ dal DL Milleproroghe, è stato prorogato dall’art.1 commi 1-3 del DL 39/2025:

  • al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
  • al 31 dicembre 2025 per le imprese di piccole dimensioni e le micro-imprese.

Resta quindi fermo il termine del 1° aprile (scadenza 31 marzo) per le grandi imprese, anche se, sempre in virtù di quanto previsto dal decreto, non sono previste sanzioni per ulteriori 90 giorni.

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Ciò significa di fatto che non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, fino al 30 giugno 2025.

 

Polizze catastrofali obbligatorie, scadenza imminente ma proroga in vista: la guida di ANIA

Devono stipulare la polizza catastrofale obbligatoria tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia. L’obbligo ricade anche su affittuario e utilizzatore dei beni: le polizze coprono, tra l’altro, terreni, fabbricati e macchinari ma non coprono merci e scorte di magazzino o danni indiretti.

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Le novità sui parametri per i valori da considerare

Il dossier ufficiale della Camera ci informa sul fatto che, in sede referente, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni all’articolo 1 in particolare:

  • si definisce il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare. In particolare, si specifica che tale valore coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni (comma 3-bis);
  • si esclude l’applicabilità dei limiti sullo scoperto o sulla franchigia massima, nonché sulla proporzionalità dei premi al rischio alle grandi imprese e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti, previsti dal DM 18 del 2025, alla data di chiusura del bilancio (comma 3-ter);
  • si prevede il monitoraggio dei contratti assicurativi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi (comma 3-quater);
  • si stabilisce che l’obbligo assicurativo copra esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio ovvero oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono. La medesima disposizione esclude, inoltre, relativamente agli immobili non assicurabili alla luce di quanto sopra, la spettanza di indennizzicontributisovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (comma 3-quinquies);
  • si dispone che l’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sia corrisposto al proprietario del bene, laddove l’imprenditore, in ossequio a quanto disposto dal medesimo comma, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipula della polizza. La norma, peraltro, prevede che l’indennizzo percepito debba essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità (comma 3-sexies).

IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE DEL DL 39/2025, EMENDATO DALLA CAMERA (NON ANCORA IN VIGORE) E’ SCARICABILE IN ALLEGATO.

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