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Imprese, ecco la legge sulla partecipazione dei lavoratori


Dopo il semaforo verde del Senato arrivato il 14 maggio la proposta di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese è legge. Promosso dalla Cisl, con la sottoscrizione di oltre 400mila firme depositate presso la Corte di Cassazione, il provvedimento ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva di lavoratori e lavoratrici nella vita aziendale, sia in termini gestionali ma anche economici, finanziari, organizzativi e consultivi, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione. 

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Per la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola è «un traguardo che resterà nella storia del mondo del lavoro italiano. Ma soprattutto è l’inizio di una nuova fase per le relazioni industriali del nostro Paese», «un cambiamento profondo, che promuove quattro forme di partecipazione: organizzativa, gestionale, economico-finanziaria e consultiva». Al Cnel spetterà il monitoraggio sulla norma.

Il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori  – Mcl, Alfonso Luzzi

«Dobbiamo riconoscere alla Cisl», spiega Alfonso Luzzi, presidente del Movimento cristiano lavoratori – Mcl e consigliere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – Cnel, «il coraggio di aver voluto presentare e portare in fondo questa legge. Condivido la riflessione della segretaria: è un momento storico. È la concretizzazione dell’articolo 46 della Costituzione», precisa Luzzi, «dopo 77 anni».

Il ruolo della contrattazione

Per Luzzi «la forza di questa legge» è il fatto che non sia «coercitiva o impositiva, è quasi una legge quadro». Un provvedimento che «traccia dei contorni», che saranno «riempiti da istituti» in grado di renderla veramente efficace.

Soprattutto il presidente di Mcl sottolinea come si tratti di una legge «che passa per la contrattazione». Sì, proprio la contrattazione, «che torna protagonista su un elemento di qualità». Non solo. «Questa legge prevede altri strumenti, come le commissioni paritetiche all’interno dell’azienda tra datore di lavoro e lavoratori, per adottare insieme nuovi percorsi organizzativi».

Il nodo sicurezza

Nuovi percorsi che nella prassi vuol dire: nuovi servizi, innovazione, miglioramenti e non da ultimo sicurezza. «La legge è un ulteriore elemento che può consentire un miglioramento in chiave sicurezza». Da membro del Cnel, Luzzi sottolinea poi: «È importante che gli venga riconosciuto un ruolo», che poi è quello legato all’istituzione di una commissione nazionale permanente. «È un ruolo di supervisione e monitoraggio sulla legge e sulla sua effettiva attuazione».

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Che cosa si intende per partecipazione

L’articolo 2 precisa che per partecipazione gestionale si intende la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche delle imprese, mentre per partecipazione economica e finanziaria si intende la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, fra cui l’azionariato.

Se per partecipazione organizzativa si intende il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa, per partecipazione consultiva si intende la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere.

Si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni e sindacati comparativamente e maggiormente più rappresentativi sul piano nazionale.

Due sistemi

Gli articoli 3 e 4 della legge disciplinano la partecipazione alla gestione, sia per le imprese con sistema dualistico sia per quelle con sistema monistico. Nel primo caso, cioè quando lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, gli statuti aziendali possono prevedere la partecipazione di uno o più rappresentanti dei dipendenti al consiglio di sorveglianza sulla base di procedure definite dai contratti collettivi. Questi possono anche aderire ai piani di partecipazione finanziaria.

Nel secondo caso, cioè quando le imprese non seguono il modello dualistico, gli statuti possono prevedere, se disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più amministratori che rappresentano gli interessi dei dipendenti al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione. In entrambi i casi il ruolo deve essere sempre svolto nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità. 

La partecipazione consultiva

Con il provvedimento viene anche introdotto l’istituto della partecipazione consultiva, che prevede la possibilità per le rappresentanze sindacali unitarie, per le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, per i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore, di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.

Si stabilisce, per i rappresentanti delle commissioni paritetiche, costituite per dare operatività alla partecipazione organizzativa e a quella consultiva, un percorso formativo non inferiore alle dieci ore annue, finalizzato a sviluppare conoscenze e competenze tecniche specialistiche, nonché trasversali. 

Spazio, come si anticipava, all’istituzione, presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – Cnel, della commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori con funzioni interpretative e di indirizzo sull’attuazione della partecipazione dei lavoratori alle aziende, proponendo agli organismi paritetici eventuali misure correttive in caso di violazione di norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori.

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In apertura foto di Ivan Henao per Unsplash

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