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Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0 sostenuti nel 2025


Pubblicato il Decreto Direttoriale MIMIT del 15 maggio con tutte le regole per il credito di imposta transizione 4.0.

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In particolare il decreto reca il contenuto, le modalità e i termini di invio dell’allegato modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, ai fini della prenotazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 2,2 miliardi di euro. 

Le disposizioni si applicano anche agli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Attenzione al fatto che  per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.
Inoltre, con successivo decreto saranno individuati i termini a decorrere dai quali il modello entra in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

Ricordiamo che dopo la legge di bilancio in vigore dal 1° gennaio vi sono stati cambiamenti per questa agevolazione, in proposito leggi anche Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio.

1) Credito d’imposta Transizione 4.0: come richiederlo

Il modello di comunicazione si compone di:

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  • un frontespizio, per l’indicazione dei datiidentificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione, 
  • una sezione, per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e l’importo del credito d’imposta.

La procedura di prenotazione si articola in più fasi.

Il modello di comunicazione è trasmesso dall’impresa in via preventiva, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato. Ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva.

Entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione in via preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello in via preventiva con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione.

Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.

Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste dai commi da 1 a 4 comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Per le imprese che, alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno comunicato tramite il modello di cui all’allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024, investimenti di cui al comma 446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in via preventiva ovvero di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via preventiva, ovvero di completamento, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo entro i tempi ivi indicati. 

Tali imprese, che non adempiono alle indicazioni di cui al presente comma entro il termine ivi previsto, devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva.

Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione di cui al presente decreto, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l’indicazione del credito d’imposta comunicato.

Contabilità

Buste paga

 

Ai sensi del comma 448 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
L’Agenzia delle entrate trasmette al MIMIT con modalità telematiche e secondo i termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Nel caso di indisponibilità, anche parziale, delle risorse di cui al citato comma 446, le comunicazioni di cui al presente decreto si intendono in ogni caso trasmesse. 

Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni.

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Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 



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