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Aggiornamenti Startup Act. Detrazioni e credito d’imposta


Detrazioni startup. Come riportare in dichiarazione dei redditi la detrazione e il credito di imposta.

Nel nostro primo speciale di gennaio e ancora prima nel Caffè delle Feste che ci ha accompagnato durante le pausa natalizia,  abbiamo analizzato con vari contributi la riforma dello startup act operata prima dalla Legge 162/2024 (cd Legge Centemero) e poi dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 193/2024).

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Ci siamo salutati con la promessa di darvi conto dei successivi chiarimenti forniti da Ministeri o dall’Agenzia delle Entrate sia interpretativi, sia dal taglio più operativo e pratico. Iniziamo oggi a mantenere questa promessa con il primo articolo dello speciale “Startup act – Breaking news”. Saranno articoli che pubblicheremo ogni qualvolta se ne presenti la necessità, affiancandosi o integrando gli altri Speciali che caratterizzano la nostra linea editoriale (a proposito, il prossimo sarà sul ruolo dell’innovazione per le PMI!). L’occasione di questo primo contributo di Ezio Este nasce dalla pubblicazione delle Istruzioni definitive del Modello Redditi e della Risoluzione 30/2025 dell’Agenzia delle Entrate che istituisce il codice tributo per la compensazione dell’eccedenza della detrazione con il credito di imposta.

Detrazioni startup. La Legge 162/2024 e il credito di imposta

La legge 162/2024 conosciuta anche come Legge Centemero dal nome del primo firmatario, ha introdotto un’importante novità in tema di agevolazioni per gli investitori in startup innovative, prevedendo per gli investimenti effettuati in regime deminimis, la possibilità di trasformare, in caso di incapienza di imposta IRPEF, l’eccedenza in credito di imposta. Ma procediamo con ordine, partendo proprio dal testo dell’articolo 2 rubricato “Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative”.

  1. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero dell’articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2023.

L’articolo ci dice già 3 cose importanti:

1) tale possibilità vale solo per gli investimenti in regime de minimis (ovvero quelli previsti dall’articolo 29-bis del DL 179/2012) per cui opera l’agevolazione del 50% (fino al 2024) e poi quella del 65% dal 2025 come previsto dalla Legge. Per gli investimenti “ordinari” si continua ad applicare solo la detrazione del 30% senza nessuna possibilità di “conversione”.

2) prima occorre “utilizzare” l’imposta Irpef e poi una volta utilizzata l’eccedenza si “trasforma” in credito di imposta. Ovviamente ci possono essere dei casi in cui in assenza di imposta Irpef si utilizzerà esclusivamente il credito di imposta. Pensiamo ad esempio a un contribuente in regime forfettario che non ha imposta Irpef da versare.

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3) si applica agli investimentieffettuati dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023” e quindi dal 1° gennaio 2024.

Detrazioni startup. Il codice tributo per la compensazione

Il 28 aprile 2025 è stata pubblicata la Risoluzione 30/E dell’Agenzia delle Entrate. La risoluzione istituisce il codice tributo:

“7076” – denominato “Credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti effettuati in start-up innovative e PMI innovative – articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162”.

Il documento poi precisa ulteriormente le modalità di compilazione del modello F24:

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Detrazioni startup. Il fascicolo delle detrazioni

Prima di addentrarci nei nuovi meandri compilativi della dichiarazione, è sempre utile ricordare come deve essere documentato l’investimento. La cosa è particolarmente importante in quanto in tempi di “dichiarazione precompilata” l’Agenzia delle Entrate possiede già moltissimi dati che prima erano oggetto di controlli. Quindi gli investimenti in startup sono diventati (e diventeranno sempre più) oggetto di richiesta di controllo formale con la richiesta di esibizione dei documenti (ex art. 36 ter DPR 600/1973). Innanzitutto, per beneficiare della detrazione “in deminimis” del 50% è necessario che le imprese beneficiarie dell’agevolazione abbiano presentato apposita comunicazione tramite la piattaforma informatica sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, un’istanza on line a questo link. Segnaliamo a tal proposito che la piattaforma è stata recentemente aggiornata per accogliere la nuova misura dell’agevolazione dal 50% al 65%. In ogni caso tutti gli investitori devono poi ricevere (e conservare perché viene richiesto dall’Agenzia delle Entrate in sede dei controlli delle dichiarazioni) una certificazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria contenente specifiche informazioni previste dalla normativa e corredata dal business plan comprensivo della exit strategy.

Detrazioni startup. Guida alla compilazione modello Redditi PF 2025

Vediamo ora come compilare la dichiarazione. Precisiamo subito che il modello deve per forza di cose essere il modello Redditi.  Infatti, nel modello 730 non esiste nessun campo per indicare la detrazione in startup e PMI innovative. Non capiamo la motivazione di tale scelta che penalizza i contribuenti che possono utilizzare il modello 730 per avere il rimborso dei crediti che emergono dalla dichiarazione direttamente in busta paga. Poco convincenti ci paiono anche le ragioni dell’Agenzia che argomenta precisando che il modello 730 è destinato alle situazioni più semplici… soprattutto ora che sta diventando una dichiarazione che accoglie i redditi di capital gain, di capitale e il monitoraggio fiscale!

Ad ogni buon conto, i contribuenti che hanno effettuato lo scorso anno investimenti in startup e PMI innovative devono compilare alcuni quadri del modello Redditi PF 2025, che si sono rinnovati per accogliere le recenti riforme normative.

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1) Il quadro RP.

In particolare, nel Rigo RP80 (è la sezione VI) sono state introdotte 2 nuove caselle la 5A e la 6A, che consentono poi di gestire l’utilizzo di detrazione e credito di imposta.

Risulta quindi fondamentale compilare correttamente i campi e allocare gli importi nei righi corretti.

2) Il quadro RN (e nuovo Rigo RX42)

Nel quadro RN, che è il quadro in cui vengono effettuati i conteggi per la liquidazione dell’imposta da cui emerge il debito o il credito IRPEF, sono riportati innanzitutto di i residui delle detrazioni non utilizzate nei precedenti periodi di imposta (Righi RN18-RN19-RN20).

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Nel Rigo RN21, che è quello che interessa le agevolazioni degli investimenti del 2024, vanno riportate le detrazioni (del 30% e del 50%) utilizzate in questa dichiarazione. In caso di incapienza (in quanto l’IRPEF è inferiore alle detrazioni startup anche per effetto dell’utilizzo precedente degli altri tipi di detrazioni) l’eccedenza:

– della detrazione del 30% (che può essere portata in avanti per altri 3 anni) la indico nel rigo RN47 colonna 3.

– della detrazione del 50% (che può essere trasformata in credito di imposta) la indico nel Quadro RX – Rigo RX42

L’importo risultante dal quadro RX42 lo potrò utilizzare, come recitano le istruzioni, “nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di im­posta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.” E quindi per compensare altre imposte (per esempio l’imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari), o i contributi previdenziali. Altra cosa importante è che essendo un credito di imposta non ci sono più limiti temporali al suo utilizzo, come accade con il limite triennale della detrazione del 30%.

Per la detrazione del 50% la certificazione deve contenere anche il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti, l’importo dell’investimento effettuato e quello della detrazione fruibile.

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Altri aggiornamenti saranno pubblicati in corso d’anno.

Con il prossimo articolo ripartiamo con gli speciali inaugurando quello dedicato alle PMI che ci accompagnerà fino a giugno



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