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ecco perché e chi può saltarlo


L’imposta di bollo è un obbligo che i professionisti, imprese e titolari di partita IVA devono rispettare per ogni fattura elettronica emessa di valore superiore a 77,47 euro e non soggetta a IVA.

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L’Agenzia delle Entrate effettua i calcoli in automatico, ma spetta al contribuente provvedere al versamento nei tempi stabiliti per evitare sanzioni e altri intoppi.

Il calendario 2025, però, preannuncia delle differenze sulle tempistiche, con una variaziazione che va ad interessare la scadenza del primo trimestre, il cui pagamento di norma è previsto entro maggio, ma che quest’anno slitta ai primi giorni di giugno per una serie di motivi che andremo di seguito ad analizzare.

Tuttavia, per chi rientra in una determinata soglia, c’è anche la possibilità di rimandare il pagamento al trimestre successivo senza alcuna penalità.

Vediamo nel dettaglio:

  • Perché la scadenza è posticipata a giugno
  • Quali sono le modalità di pagamento
  • In quali casi si può evitare il versamento di giugno
  • Quali codici tributo usare per versare correttamente e senza errori

Prima di farlo, vi lasciamo alla visione del video YouTube di studio commerciale Umberto Mastromatteo sui passi operativi da seguire per pagare il bollo virtuale sulle fatture elettroniche.

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Perché il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è posticipato al 3 giugno 2025

Andiamo subito a snocciolare i motivi della posticipazione della scadenza del versamento dell’imposta.

Il termine per il pagamento dell’imposta di bollo fatture elettroniche 2025 per il primo trimestre era fissato al 31 maggio, come previsto dal Decreto del 17 giugno 2014. Tuttavia, poiché quest’anno tale data cade di sabato, e il 2 giugno è festa nazionale, la scadenza slitta automaticamente al primo giorno lavorativo utile, cioè martedì 3 giugno 2025.

Attenzione, però, perchè tale rinvio si applica solo al primo trimestre dell’anno. Le altre scadenze rimangono infatti invariate:

  • 30 settembre 2025 per il secondo trimestre,
  • 30 novembre 2025 per il terzo trimestre,
  • 28 febbraio 2026 per il quarto trimestre.

Come si paga l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può avvenire tramite:

  1. Addebito diretto sul conto corrente bancario o postale, previa autorizzazione da fornire sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate;
  2. Modello F24, che può essere compilato manualmente o generato automaticamente dalla stessa piattaforma.

Il contribuente trova anche all’interno del portale l’elenco delle fatture soggette a imposta e l’importo da versare che corrisponde a 2 euro per ciascuna fattura elettronica:

  • superiore a 77,47 euro;
  • non soggetta a IVA;
  • riportante la dicitura: “Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17/06/2014”.

Come evitare il pagamento del primo trimestre 2025

Passiamo ora al tema centrale del nostro articolo: quando e come si può evitare il pamento dell’imposta del primo trimestre 2025 a giugno?

La normativa fiscale è chiara al riguardo: è possibile posticipare il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo e del secondo trimestre al 30 settembre 2025, ma solo se l’importo complessivo dovuto è inferiore a 5.000 euro.

Tale margine è previsto dall’art. 6 del D.M. 17/06/2014 e rappresenta una facoltà per il contribuente, non un obbligo. Chi rientra sotto la soglia può quindi decidere di accorpare l’importo con quello del secondo trimestre, effettuando un versamento unico entro settembre, senza applicazione di sanzioniinteressi.

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Codici tributo Modello F24, sanzioni e interessi

Ovviamente, è fondamentale usare i codici tributo corretti così da evitare errori che potrebbero invalidare il pagamento dell’imposta tramite modello F24. Diversi sono i codici tributo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche istituiti dalla Risoluzione n.42 del 2019.

Eccoli nel dettaglio:

  • 2521 – Imposta di bollo su fatture elettroniche – Primo trimestre
    Da usare per i versamenti riferiti al periodo gennaio-marzo.
  • 2522 – Imposta di bollo su fatture elettroniche – Secondo trimestre
    Per le fatture emesse da aprile a giugno.
  • 2523 – Imposta di bollo su fatture elettroniche – Terzo trimestre
    Da utilizzare per il periodo luglio-settembre.
  • 2524 – Imposta di bollo su fatture elettroniche – Quarto trimestre
    Riguarda le fatture emesse tra ottobre e dicembre.
  • 2525 – Sanzioni per omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo
    Codice da usare se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti.
  • 2526 – Interessi per ritardato pagamento dell’imposta di bollo
    Utilizzabile in combinazione con il codice 2525 per regolarizzare eventuali interessi maturati.

I codici in questione devono essere riportati nella sezione “Erario” del modello F24, indicando:

  • L’anno di riferimento (es. 2025);
  • L’importo dovuto nella colonna “Importi a debito versati”.

È essenziale non inserire importi nella colonna “a credito” e verificare attentamente la corrispondenza tra trimestre e codice tributo, per evitare errori formali.

 



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