La Legge sulla Concorrenza, pubblicata sulla G.U. n. 295, del 17 dicembre 2024 e rubricata “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023” – L. 193/2024, ha apportato un sensibile cambiamento al cosiddetto “Start-up Act”, ovvero il primo provvedimento in ambito di aziende innovative fortemente voluto nel 2012 dall’allora Ministro dello sviluppo economico Corrado Passera.
L’obiettivo cardine, oggi come allora, è quello di far sì che si materializzi la finalità di creare un ecosistema lineare tra Start-up, PMI e investitori; situazione quest’ultima che si sviluppa nell’ottica di rafforzare il sistema economico italiano.
La principale novità introdotta dalla Legge sulla Concorrenza in commento è l’eliminazione del capitale sociale minimo iniziale di euro 20.000 necessario a far sì che la Start-up sia definita innovativa; si ripresenta quindi la possibilità di costituire star up innovative “anche con un euro” o comunque con quello che è un importo inferiore della soglia minima dei 10.000 euro stabilito per le società a responsabilità limitata, a patto però che lo stesso sia versato per intero. La stessa società Start-up innovativa dovrà in ogni caso dotarsi dell’importo precedentemente previsto entro due anni dall’iscrizione all’interno della sezione speciale del registro delle imprese, così facendo si porta avanti quella che è una valorizzazione della maggiore solidità finanziaria.
Il Legislatore si vuole accertare che le Start-up innovative contribuiscano effettivamente ed in maniera diretta al mercato del lavoro, pertanto è stato espresso che queste, sempre entro due anni dall’iscrizione all’interno della sezione speciale del registro delle imprese devono avere almeno un dipendente.
Cambiamenti se ne sono visti anche per quel che riguarda l’arco temporale, il periodo massimo in cui una Start-up può essere presente all’interno della sezione speciale del registro delle imprese, è passato a sette anni, così come questa per mantenere l’iscrizione, entro il terzo anno deve aver soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
- Incremento del 25% delle spese in ricerca e sviluppo;
- Crescita del 50% dei ricavi dell’occupazione tra il secondo e il terzo anno;
- Ottenimento di almeno un brevetto o di un contratto di sperimentazione con enti pubblici;
- Trasformazione in società per azioni.
Anche il termine di permanenza originario dei cinque può essere esteso, a blocchi di due, fino ad un massimo di quattro anni, in modo da agevolare il passaggio alla Scale-up che avviene per mezzo di un aumento di capitale, da parte di fondi comuni o società d’investimento, per un importo superiore a 1 milione per ciascun periodo di estensione o con un raddoppio dei ricavi.
Viene poi specificato che per essere considerata Start-up innovativa, l’impresa deve operare in quelli che sono dei settori ad alto contenuto tecnologico.
Tale concetto presuppone l’assunto della focalizzazione sullo sviluppo de seguenti punti:
- Digitalizzazione;
- Sostenibilità;
- Intelligenza artificiale.
Così come è fatto presente che la Start-up innovativa non può avere come oggetto d’impresa, attività di agenzia e di consulenza.
Questi cambiamenti si pongono lo scopo di far prevalere l’evoluzione della solidità aziendale e la capacità della stessa, di lasciare sin da subito un segnale concreto da un punto di vista occupazionale in quello che è il rispettivo core business di competenza.
La prima grande agevolazione fiscale che balza subito all’occhio è relativa all’aumento della detrazione IRPEF dal 50% al 65% per i primi tre anni, tale agevolazione scenderà a regime al 30% in modo da uniformarsi a quelli che sono gli investimenti in materia di PMI innovative. Ad integrazione c’è da tenere in considerazione che l’eventuale fallimento della Start-up non produrrà più la perdita della detrazione.
Vengono meno le condizioni di accesso alla detraibilità per gli investitori quando:
- Dall’investimento risulta una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;
- L’investitore è fornitore della Start-up per un fatturato superiore al 25% della stessa.
La grande attenzione è invece su quanto è concesso ai fondi pensione che investono, i quali se hanno allocato risorse che:
- Dal 2025 sono almeno pari al 5% del paniere dell’anno precedente;
- Dal 2026 sono almeno pari al 10% del paniere dell’anno precedente,
beneficeranno di un’esenzione dell’imposta sul capital gain pari al 26%.
Questa novità è applicabile sia per gli investimenti effettuati negli anni precedenti all’entrata in vigore della legge e sia per i fondi di venture capital.
La copertura di tali investimenti è assoggettabile alle garanzie del fondo per le piccole e medie imprese.
Si è arrivato quindi ad agire per destinare flussi di capitale sempre più consistenti verso quelli che sono dei settori emergenti e tecnologicamente avanzati, visto che l’avvicinamento di quante più figure possibili, soprattutto di coloro che sono dei veri e propri neofiti, non fa altro che dare linfa positiva all’ecosistema.
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