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In Gazzetta Decreto MEF che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026


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È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026».

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, definisce i criteri tecnici e le modalità di applicazione del concordato Preventivo Biennale (CPB) nei confronti dei contribuenti soggetti all’applicazione degli ISA.

Nella allegata metodologia, vengono descritti i diversi passaggi che conducono alla definizione della proposta di CPB sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette e sia alla base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti titolari di reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni soggetti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l’Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base della metodologia approvata dal D.M. in esame che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche di cui all’allegato 1 del DM per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal decreto in esame, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.

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Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’allegato 1. I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1 (cfr. articolo 2, rubricato: Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale).

 

Redditi oggetto di concordato

 

Per i citati contribuenti, i redditi oggetto di concordato riguardano:

a) il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR (articolo 15 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati);

b) il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, quello di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, quello di cui all’articolo 66 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR (articolo 16 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati);

c) il valore della produzione netta ai fini IRAP è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 17 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

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Effetti dell’adesione al concordato

 

Se il contribuente accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare gli importi concordati per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e 2026 del concordato stesso (cfr. articolo 3, rubricato: Oggetto e ambito temporale). In pratica, la metodologia produce un dato tendenzialmentedefinitivo” per le due annualità fiscali, da accettare integralmente al momento dell’adesione. A tal riguardo si ricorda all’articolo 19 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, (cd. D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) vengono individuati i termini dell’accordo tra le parti, con cui si definisce preventivamente il quantum della pretesa tributaria attraverso l’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato. Nel citato articolo è infatti esplicitato che «Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori». In conseguenza dell’accettazione della proposta di concordato e del corretto adempimento degli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, quindi, gli eventuali maggiori o minori redditi (anche in ipotesi di perdita) o valori della produzione conseguiti nei periodi d’imposta oggetto di concordato non potranno influire sul quantum della pretesa tributaria preventivamente stabilito. Il medesimo articolo 19 del cd. Decreto CPB stabilisce, infine, che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato e anche che in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza

È il caso di precisare che, ai fini della verifica del citato scostamento del 30 per cento, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati, sono il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del decreto CPB;

 

Cessazione degli effetti del concordato

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Al riguardo si evidenzia che l’articolo 4 del decreto in esame, rubricato: Cessazione degli effetti del concordato, stabilisce che «1. In base a quanto previsto all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle circostanze eccezionali individuate all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.».

Con riferimento a tale richiamata disposizione, va ricordato che l’articolo 4 del decreto del Mef del 14 giugno 2024, cd “Decreto CPB ISA(in “Finanza & Fisco” n. 21/2024, pag. 928) individua le seguenti fattispecie quali sintomatiche della sussistenza di circostanze eccezionali:

a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

  1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
  2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
  4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

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d) cessione in affitto dell’unica azienda;

e) sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

f) sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

 

Adeguamento della proposta per il 2025

 

Ciò detto va, inoltre, tenuto presente che per il periodo in corso al 31 dicembre 2025, il decreto all’articolo 5, rubricato: Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, stabilisce che «1. L’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

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2. A tal fine, i redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono ridotti:

a) in misura pari al 10 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;

b) in misura pari al 20 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;

c) in misura pari al 30 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.

3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.».

 

Graduazione della proposta per l’anno 2025

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Infine, l’art. 7, rubricato: Misure per graduare la proposta di concordato, interviene sulla “proposta” relativa al 2025, al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato. Nel dettaglio disposto che la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa ai redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’allegato 1. Ai medesimi fini, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa al valore della produzione netta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e dell’importo individuato con la metodologia.

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026»



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