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Quasi al via le domande di incentivo per ristrutturare edifici residenziali pubblici


Sono ormai in “rampa di lancio” gli incentivi per gli interventi di ristrutturazione energetica su edifici di edilizia residenziale pubblica che determinano un miglioramento minimo dell’efficienza energetica non inferiore al 30%, previsti dall’art. 1 commi 513-519 della L. 207/2024.
Già lo scorso 9 aprile, infatti, il decreto attuativo del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ha ottenuto il concerto del Ministro dell’Economia e delle finanze e il 22 maggio è stato pubblicato sul sito istituzionale della Struttura di Missione PNRR, entrando quindi in vigore il 23 maggio 2025, conformemente a quanto previsto dall’art. 15 del decreto medesimo.

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Gli incentivi, ai sensi dell’art. 4 del decreto attuativo, consistono in un contributo a fondo perduto, erogato dal GSE, pari al 65% del costo degli interventi agevolabili previsti dal progetto, cui può affiancarsi anche un finanziamento del restante 35% da parte di banche convenzionate, che utilizzano a tale fine l’apposita dotazione messa a disposizione da Cassa Depositi e prestiti, con possibilità anche di ottenere sul finanziamento garanzie SACE.

L’Allegato I al decreto “ALER” 9 aprile 2025 elenca, dalla lettera a) alla lettera j), le tipologie di interventi di efficienza energetica che rientrano tra quelli agevolabili, mentre i successivi Allegati II e III, in relazione a ciascuna delle tipologie di interventi indicate dall’Allegato I, individuano rispettivamente:
– le modalità di calcolo dell’incentivo e in particolare il “costo massimo ammissibile”;
– le modalità di verifica della idoneità dell’intervento a determinare un miglioramento minimo dell’efficienza energetica non inferiore al 30%.

Il riconoscimento dell’incentivo presuppone che la realizzazione dei progetti sia affidata a una ESCo, la quale è peraltro l’unica destinataria degli incentivi medesimi, la cui erogazione, previa valutazione, è affidata al GSE.
A tale fine, le ESCo devono presentare al GSE i progetti d’investimento “tramite la piattaforma informatica dallo stesso resa disponibile” (art. 6 del decreto), anche per garantire il monitoraggio del rispetto del limite di spesa complessivamente stanziato per la misura dal comma 519 dell’art. 1 della L. 207/2024 (1.381 milioni di euro per l’anno 2025, di cui 1.331 per l’incentivo nella forma di sovvenzione e 50 per quello nella forma di prestito).

Le regole per la presentazione delle istanze di contributo a fondo perduto (ed eventualmente anche di finanziamento per la parte “non coperta”) dovrebbero essere adottate entro il 23 luglio 2025, posto che l’art. 8 del decreto 9 aprile 2025 prevede un termine di due mesi dalla sua data di entrata in vigore per la stipula della convenzione tra Struttura di Missione PNRR, GSE e banche che serve per rendere operativa la parte dell’incentivo prevista nella forma di prestito, a latere di quella “principale” prevista nella forma di sovvenzione a fondo perduto.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del decreto “ALER”, nell’effettuare le sua valutazioni, il GSE deve dare priorità ai progetti di investimento:
– che riguardano “edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore” del decreto;
– e che sono “provvisti di un livello di progettazione non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica come definito dall’Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.
Nello specifico, il progetto di fattibilità tecnico-economica (c.d. “PFTE”) è dettagliato dall’art. 6 dell’Allegato I.7 e, tra i numerosi documenti che lo compongono, comprende la relazione generale, la relazione tecnica, il computo metrico, il quadro economico e, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato, il piano economico e finanziario (c.d. “PEF”).

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Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto “ALER”, i benefici ivi previsti non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti d’imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell’Unione europea, ma possono essere cumulati con altre agevolazioni finanziate con risorse diverse da quelle europee, fermo restando il limite che il cumulo delle agevolazioni non può portare a benefici complessivamente eccedenti il 100% del costo sostenuto.

Da questo punto di vista, il cumulo, sino alla soglia massima del 100% del costo sostenuto, appare possibile con i benefici del c.d. “Conto Termico 2.0” di cui al DM 16 febbraio 2016, posto che questi ultimi sono incentivi a valere su risorse statali, per i quali è a loro volta prevista dall’art. 12 del DM 16 febbraio 2016 una incumulabilità solo con altri incentivi statali (giova sottolineare che, sul punto, le bozze del decreto c.d. “Conto Termico 3.0” prevedono sostanzialmente la medesima impostazione).



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