L’INPS, con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025, ha fornito indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla richiesta di esonero contributivo in caso di assunzione di donne con contratto a tempo indeterminato che si trovano in particolari condizioni lavorative. Il cosiddetto ‘Bonus Donne’ e una misura prevista dall’ articolo 23 del D.L. n. 60/2024, ‘Decreto Coesione’.
DATORI DI LAVORO BENEFICIARI
I beneficiari della misura sono tutti i datori di lavoro privati:
- Imprenditori
- Non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Non si applica alla Pubblica Amministrazione.
LAVORATORI BENEFICIARI
A beneficiare della misura sono donne di qualsiasi età, assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che, alla data dell’assunzione, rispettino uno dei seguenti requisiti:
- “molto svantaggiate” prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
- siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- “svantaggiate”, che svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, individuati annualmente dal Ministero del Lavoro.
Per ‘privo di impiego‘ si intende non aver prestato negli ultimi 6 mesi (svantaggiato) o 24 mesi (molto svantaggiato) attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
La nozione di ‘impiego regolarmente retribuito‘ viene riferita, dunque, non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato).
Per le attività di lavoro autonomo o parasubordinato il riferimento è alla remunerazione, su base annua, inferiore ai limiti esenti da imposizione che, per il diverso importo delle detrazioni, è di € 5.500,00 in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di € 8.500,00 per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR.
TIPOLOGIA DI RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
La misura si riferisce ad dssunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 01/09/2024 al 31/12/2025, compresi:
- Rapporti a part-time;
- Rapporti di somministrazione a tempo indeterminato, anche se la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato;
- Rapporti di lavoro dei soci lavoratori di cooperativa;
con esclusione dei contratti di:
- Apprendistato;
- Lavoro domestico;
- Lavoro intermittente, anche se stipulato a tempo indeterminato;
- Prestazioni di lavoro occasionali.
MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO
Ad essere previsto è l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi inail, per la durata massima di 24 mesi dalla data dell’evento incentivato nel limite massimo di importo pari a € 650,00 su base mensile.
Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, il limite massimo deve essere riproporzionato prendendo a riferimento la misura giornaliera di € 20,96 (€ 650 : 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
In caso di rapporti di lavoro part-time, il limite massimo deve essere proporzionalmente ridotto.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dalla normativa applicata.
REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’ESONERO
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:
A) PRINCIPI GENERALI D. LGS. N. 150/2015 ART. 31
B) NORME IN MATERIA DI CONDIZIONI DI LAVORO E ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
- Regolarità contributiva (Durc);
- Assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- Rispetto degli obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali.
C) REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO COESIONE
Realizzazione dell’incremento occupazionale netto, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese.
Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
Si precisa, inoltre, che nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.
COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
L’incentivo per donne svantaggiate:
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti,
- occupate in professioni o settori a disparità di genere,
si applica nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014.
L’incentivo per donne molto svantaggiate:
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni Zes unica,
è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, che ha espressamente previsto la concedibilità solo ai rapporti non ancora in corso, con la conseguenza che la domanda Inps in tal caso deve essere presentata prima dell’instaurazione del rapporto.
Inoltre:
- l’ammontare dell’agevolazione fruibile non può superare il 50% dei costi salariali;
- il datore di lavoro non deve essere un’impresa in difficoltà ai sensi del regolamento Ue n. 651/2014;
- il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto o non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti definiti illegali o incompatibili dalla stessa Commissione europea.
COMPATIBILITA’ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE
L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Pertanto non è cumulabile con:
- l’incentivo per l’assunzione di donne di cui all’art. 4 commi 8-11 Legge n. 92/2012;
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili di cui all’art. 13 Legge n. 68/99;
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari di trattamento Naspi.
È compatibile con:
- maggiorazione costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni art. 4 D.Lgs. n. 216/2023;
- esonero a favore del datore di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere art. 5 Legge n. 162/2021;
- esoneri consistenti nella riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale riduzione a favore della lavoratrice madre art. 1 commi 180-181 Legge n. 213/2023 ed esonero parziale per madri di due o più figli art. 1 comma 219 Legge bilancio 2025.
PROCEDURA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO
Il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne”.
Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato
Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it
Claudia Traversini – Resp. Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1712489
claudia.traversini@sitsrl.net
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