Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 24.05.2025, n. 119 è ufficialmente entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Frutto dell’intesa raggiunta il 17.04.2025, l’Accordo rappresenta un passaggio decisivo nell’attuazione dell’art. 37, c. 2 del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), che impone ai datori di lavoro l’obbligo di garantire una formazione adeguata, mirata ai rischi connessi all’attività svolta dai lavoratori.
Il nuovo Accordo sostituisce e unifica tutti gli Accordi precedenti sul tema, superando la frammentazione normativa che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni. Sono abrogati, tra gli altri, gli Accordi del 21.12.2011, del 22.02.2012, del 7.07.2016 e le linee applicative del 25.07.2012. Nasce così un quadro normativo organico, aggiornato e coerente, utile sia ai datori di lavoro che agli enti formatori.
Chi è coinvolto e cosa cambia – L’Accordo definisce in modo chiaro i destinatari dell’obbligo formativo. Ne sono interessati i lavoratori, i preposti, i dirigenti, i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, i coordinatori per la sicurezza nei cantieri, ma anche soggetti operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, operatori di attrezzature complesse e i datori di lavoro delle imprese affidatarie. L’obiettivo è armonizzare la formazione in ogni ambito e per tutte le figure coinvolte nei processi produttivi.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il momento della formazione: non è più ammesso un periodo di tolleranza di 60 giorni. La formazione, ora, deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Inoltre, l’Accordo definisce contenuti minimi e durate obbligatorie per ciascun percorso formativo, rafforzando la coerenza tra mansioni svolte e competenze acquisite.
Formazione pratica e strumenti digitali – Dal punto di vista organizzativo, sono previste novità anche nei metodi e nelle modalità didattiche. La parte pratica dei corsi dovrà svolgersi obbligatoriamente in presenza, con un rapporto massimo di un docente ogni 6 partecipanti. I corsi teorici, in presenza o in videoconferenza sincrona, non potranno superare i 30 partecipanti, riducendo il precedente limite di 35.
Per quanto riguarda la formazione a distanza, viene introdotto l’obbligo per ogni partecipante in videoconferenza di utilizzare un proprio dispositivo individuale, escludendo l’uso di smartphone. Sono ammesse anche modalità miste come l’e-learning e i cosiddetti “break formativi”, brevi momenti di formazione direttamente sul luogo di lavoro.
Monitoraggio e qualità: un cambio di passo culturale – Il nuovo testo disciplina anche gli aspetti legati al monitoraggio dell’efficacia formativa e alle verifiche finali dell’apprendimento, che dovranno essere più strutturate e standardizzate. Particolare attenzione viene posta ai requisiti dei soggetti formatori, che dovranno rispettare precisi criteri qualitativi e organizzativi per essere accreditati.
Ma il nuovo Accordo non si limita a riformare l’impianto tecnico. Intende promuovere un cambio culturale profondo: la formazione non deve essere più percepita come un obbligo da adempiere formalmente, bensì come un diritto essenziale del lavoratore e un dovere etico e strategico per il datore di lavoro. Investire nella formazione diventa così una leva per aumentare la sicurezza e la qualità nei luoghi di lavoro.
In conclusione, l’Accordo n. 59/CSR si presenta come una vera e propria riforma nel settore della prevenzione. Raccoglie in un unico testo disposizioni prima sparse, migliora la chiarezza normativa e pone le basi per un sistema formativo più efficace, moderno e rispondente ai reali bisogni del mondo del lavoro. Per le aziende, è ora il momento di agire: aggiornare i programmi formativi, riorganizzare i corsi e mettere la cultura della sicurezza al centro della propria organizzazione.
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