Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 28 maggio 2025, la Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione del 21 maggio 2025, contenente la definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione.
Piccole imprese a media capitalizzazione: la definizione
Si ricorda che la Commissione UE, il 21 maggio 2025, aveva pubblicato una proposta di regolamento contenente alcune modifiche al GDPR (Regolamento 2016/679/UE) e ad altri Regolamenti UE, quale parte del pacchetto di misure c.d. Omnibus IV, volte a ridurre gli oneri di conformità e amministrativi in capo alle PMI.
Lo scopo delle proposte incluse nel pacchetto Omnibus IV è infatti quello di riconoscere le piccole imprese a media capitalizzazione (Small Mid Cap) come una categoria separata di imprese intermedie, ed evitare un aumento degli obblighi di conformità, quando le imprese superano la categoria delle PMI.
Nella comunicazione «Bussola per la competitività dell’UE» la Commissione si era impegnata a proporre una nuova definizione di piccole imprese a media capitalizzazione al fine di garantire che la regolamentazione fosse proporzionata e confacente alle dimensioni delle imprese. Con l’introduzione di questa nuova categoria — più grande delle PMI ma più piccola delle grandi imprese — migliaia di imprese nell’UE beneficeranno di una dimensione normativa su misura.
La Commissione UE ha introdotto infatti una nuova definizione di piccola impresa a media capitalizzazione al fine di estendere a questa nuova categoria una serie di agevolazioni e semplificazioni già in essere per le PMI.
La proposta di modifica rinviava alla pubblicazione di una specifica raccomandazione della Commissione, per la definizione puntuale di “piccole imprese a media capitalizzazione “, distinte dalle “microimprese, piccole e medie imprese“, ovvero le imprese come definite al punto 2 dell’allegato alla precedente Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
Con la raccomandazione pubblicata il 28 maggio 2025 in Gazzetta Ufficiale dell’UE, pertanto, la Commissione, nell’allegato alla stessa, definisce quindi il numero di dipendenti “effettivi” e le soglie finanziarie per poter definire un’impresa a media capitalizzazione, per cui può definirsi tale quell’impresa che presenti i seguenti requisiti:
- non è piccola o media ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE
- occupa meno di 750 persone
- il cui fatturato annuo non supera i 150 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera gli 129 milioni di euro L’art. 3 dell’allegato fornisce poi puntuali indicazioni sui tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari (autonome, associate, soggette a controllo pubblico, collegate).
L’art. 5 chiarisce che i dipendenti “effettivi” corrispondono al numero di persone che hanno lavorato nell’impresa o per conto di tale impresa, a tempo pieno, durante tutto l’anno in questione (in base al parametro c.d. “unità lavorative-anno”), e fornisce quindi puntuali indicazioni per il conseguente calcolo della soglia prevista all’art. 2 dell’allegato (750 persone).
Infine, l’art. 6 indica puntualmente le modalità di determinazione dei dati dell’impresa ai fini del calcolo delle soglie di fatturato e dei dipendenti, estrapolati direttamente dai conti della stessa, anche consolidati.
La Commissione, nella raccomandazione, raccomanda quindi agli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI):
di utilizzare la definizione di cui all’allegato in sede di attuazione dei loro programmi destinati alle piccole imprese a media capitalizzazione
di adottare i provvedimenti necessari per l’impiego delle classi di dimensioni di cui all’articolo 2 dell’allegato, in particolare per il monitoraggio dell’impiego degli strumenti finanziari dell’Unione.
Precisa, inoltre, che le soglie previste dovrebbero essere considerate valori massimi: gli Stati membri, la BEI, e il FEI possono applicare soglie inferiori, o anche decidere di applicare unicamente il criterio del numero degli occupati per l’attuazione di determinate politiche (fatte salve le disposizioni UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato).
A tal riguardo mi auguro che la creazione di una definizione ad hoc per le small mid-cap non si traduca nel tempo in un rischio che questo possa diventare un pretesto per sottrarre attenzioni e risorse alle micro e piccole imprese in favore di una tipologia di realtà produttive che hanno necessità e bisogni completamente diversi.
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