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Cessione dei crediti fiscali per l’abbattimento di barriere architettoniche: accolto il ricorso


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Una sentenza della Commissione Tributaria di primo grado di Caserta sta facendo discutere nel mondo del diritto tributario e dell’edilizia. Il caso, che ha visto protagonista l’avvocato Flavio Brusciano, ha portato all’annullamento di un diniego dell’Agenzia delle Entrate relativo alla cessione di crediti fiscali derivanti da interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il caso

La vicenda nasce da lavori di abbattimento delle barriere architettoniche L’avvocato Brusciano, che oltre ad essere un esperto legale in materia si è trovato nella veste di committente dei lavori, aveva sostenuto il 25% della spesa e ceduto il restante 75%, sotto forma di credito fiscale, all’impresa esecutrice, seguendo scrupolosamente le procedure previste dal ‘Decreto Rilancio’. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, aveva respinto la pratica contestando la mancata fatturazione delle spese tecniche da parte del professionista incaricato. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia le spese non fatturate non potevano essere considerate “sostenute” e quindi non erano ammissibili per la cessione del credito.

La strategia difensiva

La difesa si è fondata su una distinzione tecnica fondamentale: la differenza tra principio di cassa e principio di competenza. Come evidenziato nella sentenza, per le persone fisiche si applica il principio di cassa, mentre per le imprese vale quello di competenza. Nel caso specifico, l’avvocato Brusciano, in qualità di committente (persona fisica), aveva strutturato correttamente il rapporto contrattuale con l’impresa generale, che aveva emesso fattura complessiva.

La sua esperienza legale gli aveva permesso di prevedere che il fatto che l’ingegnere non avesse ancora fatturato le proprie prestazioni all’impresa non poteva ricadere sulla sua posizione, avendo regolarmente ottenuto l’asseverazione tecnica prevista dal Decreto Rilancio.

La decisione della commissione tributaria

La Commissione Tributaria ha accolto integralmente le tesi sostenute. In primis è stata ribadita l’autonomia dei Rapporti Contrattuali. L’avvocato Brusciano aveva correttamente impostato la questione evidenziando che il contribuente non può essere penalizzato per i rapporti interni tra l’impresa generale e i suoi fornitori. “Il Decreto Rilancio non prevede tra i requisiti per la cessione del credito l’effettivo pagamento delle spese tecniche, ma solo che queste siano congrue e correlate agli interventi. Nel caso in esame, l’ingegnere aveva regolarmente certificato la congruità dei costi complessivi e le date di inizio e fine lavori”, spiega Brusciano.

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La commissione, inoltre, ha ribadito l’applicazione corretta dei principi contabili. L’avvocato Brusciano aveva anticipato l’orientamento giurisprudenziale, richiamando correttamente il principio per cui per le imprese si applica il principio di competenza, con la conseguenza che le spese sono imputabili al periodo d’imposta indipendentemente dalla data del pagamento. Una decisione che farà certamente giurisprudenza.



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