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Cessione del credito IVA al consolidato alla prova dei modelli di dichiarazione


Secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lett. b) del DM 1° marzo 2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES della fiscal unit, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

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In costanza di consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR, dunque, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000 di euro.
Gli importi compensati dovranno corrispondere a quelli ceduti dalle società consolidate e, laddove la consolidante utilizzi le eccedenze a credito ricevute dalle consolidate in misura superiore al dovuto, le stesse potrebbero essere oggetto di recupero unitamente all’irrogazione delle relative sanzioni.

Dal punto di vista operativo, è interessante il caso di una società consolidata (Beta) che matura un credito IVA anno 2024 all’interno del modello IVA/2025 e che trasferisce il medesimo al consolidato per il triennio 2025-2027 attraverso la compilazione del rigo VX6.

In primo luogo, si ricorda che i crediti diversi dall’IRES, e dunque anche il credito IVA, possono essere:
– trasferiti soltanto dopo la loro maturazione;
– utilizzati dalla consolidante a partire dall’inizio del periodo di imposta in cui viene esercitata l’opzione e, quindi, anche in occasione del versamento degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in cui ha inizio il consolidato.
Questo significa, ad esempio, che il credito IVA riferito all’anno 2024 maturato dalla consolidata (Beta) può essere utilizzato in compensazione per versare l’acconto IRES del consolidato per il 2025, che nel caso di specie costituisce il primo anno di adesione al regime del consolidato fiscale da parte della consolidante (Alfa) e della consolidata (Beta) medesima.

Ai fini della compilazione dei modelli dichiarativi, si osserva che il rigo GN12 del modello REDDITI 2025 SC risulta destinato ad accogliere esclusivamente i crediti ceduti al consolidato che risultano maturati nell’anno di riferimento della dichiarazione.
Muovendo da questa considerazione, il credito IVA 2024 trasferito dalla consolidata (Beta) alla fiscal unit non può essere indicato:
– nel rigo GN12 del modello REDDITI 2025 SC, in quanto nel 2024 non vige la tassazione di gruppo ex artt. 117 e ss. del TUIR e non può essere compilato il quadro GN;
– nemmeno nel rigo GN12 del modello REDDITI 2026, in quanto non si tratta di un credito maturato nel 2025 da parte del soggetto cedente.
Il credito IVA in argomento verrà quindi segnalato nel modello CNM 2026 (periodo d’imposta 2025), relativo al primo anno di decorrenza dell’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale.

Naturalmente, bisogna poi tener presente il disposto dell’art. 10 comma 7 primo e secondo periodo del DL 78/2009, secondo cui “i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

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Ai fini della compensazione orizzontale del credito IVA in argomento, il visto di conformità deve essere apposto (cfr. anche risposta a interpello n. 190/2024):
– sia sulla dichiarazione annuale IVA delle società consolidate/cedenti dalle quali emerge l’eccedenza a credito IVA ceduta;
– sia sulla dichiarazione del consolidato fiscale nazionale, modello CNM, predisposto dalla società consolidante destinata a utilizzare in compensazione detti crediti.

Con riferimento a tali dichiarazioni, infatti, saranno eseguiti i controlli in merito ai crediti ceduti, al loro corretto trasferimento e utilizzo in compensazione nel rispetto dei presupposti e dei limiti posti dalle norme.
Non occorre, invece, l’apposizione di un ulteriore visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi delle società consolidate, avendo l’indicazione nel quadro GN dei crediti in argomento una finalità riepilogativa e/o espositiva.

Resta fermo che solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione l’eccedenza IVA a credito può essere utilizzata in compensazione (art. 17 del DLgs. 241/97).
Tale termine deve essere calcolato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA della consolidata, ove l’eccedenza a credito IVA compensabile matura. Decorso detto termine, le eccedenze a credito potranno essere utilizzate in compensazione dalla consolidante, nonostante il modello CNM non sia ancora stato presentato.



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