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i contributi per il biennio 2025-2026


Revisione delle cooperative: i contributi per il biennio 2025-2026

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Il decreto MIMIT del 12 febbraio 2025 fissa gli importi dovuti dalle società cooperative, BCC e società di mutuo soccorso per l’attività di vigilanza

Con il Decreto 12 febbraio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito i contributi dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo (BCC) e dalle società di mutuo soccorso per la copertura degli oneri relativi all’attività di revisione e vigilanza per il biennio 2025-2026.

Contributo delle società cooperative

Il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2025/2026, sulla base dei parametri e nella misura indicati nella seguente tabella:

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Fasce

Importi

(in euro)

Parametri

Numero soci

Capitale sottoscritto

Fatturato

A

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

330,00

fino a 100

fino a euro 5.160,00

fino a euro 75.000,00

B

790,00

Da 101 a 500

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

da euro 5.160,01 a euro 40.000,00

da euro 75.000,01 a euro 300.000,00

C

1.560,00

superiore a 500

superiore a euro 40.000,00

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

da euro 300.000,01 a euro1.000.000,00

D

1.990,00

superiore a 500

superiore a euro 40.000,00

da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00

E

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2.740,00

superiore a 500

superiore a euro 40.000,00

superiore a euro2.000.000,00

Contributo delle banche di credito cooperativo

Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2025/2026, sulla base dei parametri e nella misura indicati nella seguente tabella:

Fasce

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Importi (in euro)

Parametri

Numero soci

Numero soci (migliaia di euro)

A

2.780,00

fino a 980

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

fino a 124.000

B

4.310,00

da 981 a 1.680

da 124.001 a 290.000

C

7.660,00

Oltre 1.680

oltre 290.000

Contributo delle società di mutuo soccorso

Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2025/2026, sulla base dei parametri e nella misura indicati nella seguente tabella:

Fasce

Importi (in euro)

Numero soci

Contributi mutualistici (in euro)

A

330,00

Fino a 1.000

fino a 100.000

B

650,00

da 1.001 a 10.000

da 100.001 a 500.000

C

970,00

Oltre 10.000

oltre 500.000

Calcolo del contributo

Per rientrare in una fascia, entrambi i parametri devono essere soddisfatti.

Se uno dei due supera i limiti della fascia, si applica la fascia superiore corrispondente al parametro più elevato.

I dati devono essere riferiti al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 (o all’ultimo chiuso nel 2024).

Modalità di versamento

I contributi vanno versati tramite modello F24 usando i codici tributo:

– 3010: contributo biennale, maggiorazioni (escluso 10% cooperative edilizie), interessi;

– 3011: maggiorazione 10% cooperative edilizie, interessi;

– 3014: sanzioni.

Gli enti non aderenti ad associazioni nazionali riconosciute devono registrarsi al Portale delle cooperative (http://cooperative.mise.gov.it) e possono usare il modello F24 precompilato disponibile online.

Contributi dovuti alle associazioni nazionali riconosciute

Gli enti associati versano il contributo direttamente alla loro associazione, secondo le modalità da questa stabilite.

Se l’adesione all’associazione avviene dopo il termine di pagamento, il contributo va versato al Ministero.

In caso di recesso prima del termine di pagamento, anche in questo caso il versamento spetta al Ministero.

Termine per il versamento

Il contributo deve essere versato entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (cioè entro il 28 agosto 2025).

Limitazioni ed eccezioni

Gli enti che deliberano lo scioglimento entro il termine di pagamento, versano solo il contributo minimo (ma con eventuali maggiorazioni previste).

Le nuove società costituite nel 2025/2026, hanno 90 giorni dalla data di iscrizione al registro per pagare; fascia calcolata sui dati al momento dell’iscrizione.

Gli enti iscritti dopo il 31 dicembre 2025 hanno l’esonero totale dal contributo per il biennio.

Ritardato o omesso pagamento

Sanzioni amministrative:

– 5% del contributo per pagamenti entro 30 giorni dalla scadenza;

– 15% per ritardi superiori a 30 giorni, in entrambi i casi con interessi legali.

Il MIMIT può notificare avviso di accertamento; possibile istanza di riesame entro 30 giorni (non sospensiva).

Le associazioni adottano procedure di recupero autonome per i loro associati.

di Anna Russo

Fonte normativa

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