Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Incentivi per l’efficienza energetica su edifici residenziali pubblici cumulabili


Gli interventi di efficienza energetica, su edifici di edilizia residenziale pubblica, che possono beneficiare sia degli incentivi specificamente dedicati agli interventi effettuati su questa tipologia di edifici dal decreto “ALER” 9 aprile 2025, pubblicato sul sito istituzionale della Struttura di Missione PNRR lo scorso 22 maggio, sia degli incentivi dedicati dal DM 16 febbraio 2016 (c.d. “Conto Termico 2.0”) agli interventi di efficienza energetica effettuati su una più ampia platea di edifici pubblici e privati (che ricomprende anche quelli destinati a edilizia residenziale pubblica), potranno a breve arrivare, in astratto, a essere incentivati con sovvenzioni a fondo perduto sino al 100% del costo sostenuto, cumulando le due misure.

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Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto “ALER”, infatti, i benefici ivi previsti non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti d’imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell’Unione europea, ma possono essere cumulati con altre agevolazioni finanziate con risorse diverse da quelle europee, fermo restando il limite che il cumulo delle agevolazioni non può portare a benefici complessivamente eccedenti il 100% del costo sostenuto.
A sua volta, l’art. 12 del DM 16 febbraio 2016 (c.d. “Conto Termico 2.0”) esclude la cumulabilità dei benefici previsti con altri incentivi statali nella forma di sovvenzioni a fondo perduto, ma la ammette “con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili”.

Conseguentemente, il cumulo tra l’incentivo “europeo” del decreto “ALER” e l’incentivo “statale” del “Conto Termico 2.0” di cui al DM 16 febbraio 2016, risulta percorribile.
Ovviamente, nella misura in cui l’intervento preveda costi che non rientrano tra le spese ammissibili e/o che superano il costo massimo su cui è riconosciuto l’incentivo, anche il cumulo delle due agevolazioni lascerà “scoperta” una parte dell’intervento, ma, nella misura in cui ciò non si verifichi, il 65% di incentivo a fondo perduto previsto dal decreto “ALER” e l’ulteriore percentuale (variabile tra il 40% e il 55%, a seconda della tipologia di intervento agevolato) prevista dal “Conto Termico 2.0” di cui al DM 16 febbraio 2016 può portare a quel 100% del costo sostenuto che costituisce in ogni caso il “tetto massimo da cumulo di agevolazioni”.

La stessa impostazione si rinviene anche nelle bozze di “Conto Termico 3.0” circolate nelle scorse settimane, tale per cui anche quando il “Conto Termico 2.0” dovesse venire “superato” dall’entrata in vigore del suo aggiornamento in “versione 3.0”, la cumulabilità tra le due agevolazioni dovrebbe rimanere possibile per gli interventi di efficienza energetica su edifici di edilizia residenziale pubblica.

Resta ben inteso che, se, per la data in cui risulterà operativamente possibile presentare al GSE i progetti per la richiesta dell’incentivo previsto dal decreto “ALER” 9 aprile 2025 (a oggi mancano “solo” le istruzioni operative del GSE e la stipula dell’atto convenzionale tra Struttura di Missione PNRR, GSE e banche per la parte di incentivi previsti nella forma di prestiti, la quale dovrebbe avere luogo entro luglio 2025), non dovesse essere ancora entrata in vigore la “versione 3.0” del “Conto Termico”, sarà inevitabile presentare un progetto che, nella sua parte di fattibilità economico-finanziaria, faccia riferimento agli incentivi di cui al DM 16 febbraio 2016, per i quali verrà fatta in parallelo domanda sempre al GSE.
Di contro, se per allora il “Conto Termico 2.0” avrà ceduto il passo al “Conto Termico 3.0”, sarà a quest’ultimo che si dovrà fare riferimento.

Un aspetto sul quale è opportuno spendere una riflessione è se il cumulo delle due agevolazioni, con la presentazione delle due domande in parallelo, possa sortire qualche effetto sul versante della valutazione della domanda di incentivo “ALER”, posto che l’art. 3 comma 2 lett. a) del decreto 9 aprile 2025 stabilisce che sono in via prioritaria agevolabili i progetti su edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni finanziate con fondi nazionali o europei nei 5 anni precedenti.

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A rigore, la presentazione di un’altra domanda di incentivo “in parallelo” non sembra poter rientrare nella casistica di edifici che abbiano già beneficiato di altri incentivi.
Tuttavia, è un aspetto sul quale sarebbe opportuno venga dissipato quanto prima ogni minimo dubbio di diversa interpretazione applicativa, posto che la grande attenzione riservata a queste agevolazioni potrebbe determinare richieste eccedenti le risorse disponibili, rendendo così essenziale, per un progetto d’investimento, il fatto di poter essere ricondotto tra quelli agevolabili in via prioritaria.



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