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Sicurezza dei trasporti: esenzione dal riposo


Decreto 22 aprile 2025

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(Sicurezza dei trasporti: esenzione dal riposo)

Con il decreto 22 aprile 2025 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025 – il ministero delle Infrastrutture ha introdotto nella disciplina esenzioni dall’obbligo dei turni guida-risposo per alcuni tipi di trasporto.

 

Sicurezza dei trasporti: esenzione dal riposo

Fra questi: veicoli adibiti a scuola guida, veicoli per i servizi fognari, veicoli per la raccolta del latte, veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o valori, veicoli per il trasporto di materiale per i circhi, veicoli adibiti al trasporto di carcasse animali. L’elenco completo è contenuto nell’articolo 1 del decreto 22 aprile 2025 sulla sicurezza dei trasporti: esenzione dal riposo.

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Sicurezza dei trasporti: esenzione dal riposoQui di seguito il testo integrale del provvedimento.

Decreto 22 aprile 2025 del ministero delle Infrastrutture dei trasporti

Esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel
settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso
dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.
(25A03189)

(Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore
dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e, in particolare, gli articoli 174 e 179;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 20 giugno 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236
del 10 ottobre 2007, che ha previsto la deroga alle disposizioni di
cui agli articoli da 6 a 9 del citato regolamento (CE) n. 561/2006,
in conformita’ a quanto previsto dall’art. 13 del medesimo
regolamento, per alcune tipologie di trasporto;
Considerato che la suddetta deroga e’ motivata dalla peculiarita’
di alcune tipologie di trasporto, concernenti a volte il notevole
frazionamento dell’attivita’ di guida ovvero la copertura di tragitti
piuttosto brevi e territorialmente limitati;
Considerato che ragioni di opportunita’, legate all’organizzazione
del lavoro e all’economia delle imprese impegnate nel settore del
trasporto di animali vivi, nonche’ l’attenzione particolare che deve
essere prestata al benessere degli stessi, suggeriscono di inserire
la fattispecie di cui all’art. 13, paragrafo 1, lettera p) tra quelle
che usufruiscono della deroga dall’applicazione degli articoli da 6 a
9 del regolamento (CE) n. 561/2006 nonche’ dell’esenzione dal
montaggio ed uso dell’apparecchio di controllo ai sensi dell’art. 3,
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014, come recepiti dagli
articoli 174 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
Considerato che ragioni di opportunita’ e di salute pubblica
impongono di provvedere in maniera rapida al trasporto di rifiuti di
animali e delle loro carcasse ai fini del loro smaltimento, tenuto
anche conto delle recenti fenomenologie di epidemie che colpiscono
gli allevamenti;
Valutata pertanto la necessita’ di integrare le fattispecie gia’
ricomprese nel citato decreto del Ministro dei trasporti 20 giugno
2007, prevedendo le medesime deroghe anche per le corrispondenti
fattispecie di cui all’art. 13, paragrafo 1, lettere n) e p);

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 13, paragrafo 1,
lettere d), g), h), j), l), m), n) e p) del regolamento (CE) n.
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006,
non si applicano le disposizioni degli articoli da 6 a 9 del medesimo
regolamento (CE) n. 561/2006 nonche’ dell’art. 3, paragrafo 2 del
regolamento (UE) n. 165/2014, come recepiti dagli articoli 174 e 179
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai trasporti
effettuati sul territorio nazionale impiegando:
a) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima
ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori
di servizi universali di cui all’art. 2, paragrafo 13, della
direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della
qualita’ del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del
servizio universale;
b) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente
di guida o dell’attestato di idoneita’ professionale e per il
relativo esame, purche’ non utilizzati per il trasporto di persone o
di merci a fini di lucro;
c) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di
protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica,
elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale,
di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei
telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e
della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
d) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi
di divertimenti;
e) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie o
la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti
lattieri destinati all’alimentazione animale;
f) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o valori;
g) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di
carcasse non destinate al consumo umano;
h) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle
fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli
locali, entro un raggio fino a 100 chilometri.

 

Art. 2

1. Il presente decreto e’ comunicato alla Commissione europea ed
entra in vigore il giorno stesso della data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il decreto del Ministro dei trasporti 20 giugno 2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10
ottobre 2007 e’ abrogato dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

(Sicurezza dei trasporti: esenzione dal riposo)

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