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Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)


SEDE CONSULTIVA
Martedì 3 giugno 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

La seduta comincia alle 14.05.

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
C. 2416 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Andrea VOLPI (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2416, di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che consta di 17 articoli, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l’articolo 2, modificando numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), reca, tra le altre, disposizioni sugli incentivi per le funzioni tecniche a favore del personale con qualifica dirigenziale.
In particolare, il comma 1, lettera a), modifica l’articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, riguardante gli incentivi alle funzioni tecniche, inserendo un nuovo secondo periodo al comma 4, al fine di consentire la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale, in deroga al regime di onnicomprensività previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dalle altre disposizioni analoghe contenute nei rispettivi ordinamenti del personale escluso dall’ambito di applicazione del predetto decreto legislativo (cosiddetto personale in regime di diritto pubblico). L’articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, su cui interviene la novella, conteneva, sino all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2024 (cosiddetto correttivo appalti), una norma che escludeva espressamente i dirigenti dalla ripartizione degli incentivi. La norma in esame è quindi volta a ribadire la liceità dell’inclusione del personale dirigente nella ripartizione degli incentivi, come già evidenziato dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 maggio 2025 e come la stessa relazione al decreto-legge in esame specifica.
La novella prevede inoltre che le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’articolo 40-bis («controlli in materia di contrattazione integrativa») del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’articolo 24 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 e il numero dei beneficiari.
L’articolo 4 reca alcune disposizioni per garantire la continuità del servizio di autotrasporto. In particolare, il comma 1 prevede una nuova disciplina dei tempi di attesa dei veicoli per le operazioni di carico e scarico della merce. Il comma 2 attribuisce poteri sanzionatori e di diffida all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato in presenza di determinate violazioni dei contratti di trasporto di merci su strada. Il comma 3 stanzia delle somme per l’ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell’autotrasporto.
L’articolo 5 contiene disposizioni inerenti alla sicurezza informatica e gestionale, delle infrastrutture digitali di rete degli Uffici centrali e territoriali della Motorizzazione, ed ulteriori disposizioni di riordino delle attività espletate nell’esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza dal competente personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nello specifico, per i profili di interesse della Commissione, il comma 2 interviene sull’articolo 19 della legge 10 dicembre 1986, n. 870, per apportare modifiche ai commi da 1 a 1-sexies che disciplinano la misura degli importi spettanti per le operazioni in materia di motorizzazione e per le attività espletate nell’esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza dal competente personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Da un lato, si interviene al fine di meglio dettagliare la misura degli importi dovuti, in ogni caso, dai soggetti a favore dei quali sono espletate le suddette operazioni, quale corrispettivo a fronte dell’attività svolta dal Ministero per le citate operazioni. Dall’altro, si dettaglia meglio la misura degli importi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve corrispondere al proprio personale coinvolto nelle suddette operazioni, nell’ottica di favorire una gestione chiara ed agevole dei compensi e dei rimborsi dovuti, con un minor aggravio organizzativo per gli uffici amministrativi ed un risparmio per le casse dello Stato.
Il comma 3 dispone l’aggiornamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, n. 229, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Ricordo che tale decreto prevede che, per ciascun soggetto legittimato a condurre su strada veicoli in circolazione di prova, può essere rilasciato un numero di autorizzazioni rapportato al numero di addetti (dipendenti e collaboratori) occupati nell’attività di impresa, in ragione di una autorizzazione ogni cinque addetti e fino ad un massimo di 100 autorizzazioni. Nelle more della revisione del suddetto decreto, il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in un numero non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, selezionato tra i dipendenti del titolare dell’autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo.
L’articolo 8 reca un’autorizzazione di spesa, per gli anni dal 2025 al 2027, a favore della società RAM S.p.a., per le attività di supporto e assistenza tecnica e operativa nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviale marittimo, nonché l’autorizzazione per la stessa società ad assumere personale a tempo determinato per il biennio 2026-2027.
In particolare, ai sensi del comma 2, per le finalità sopra dette e nei limiti delle risorse stanziate, la società «RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a.» è autorizzata ad assumere unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per il biennio 2026-2027, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all’articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), nei limiti di quanto previsto dal CCNL applicato. Ricorda che le disposizioni richiamate dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevedono che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possano essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Ricorda, inoltre, che il decreto-legge n. 78 del 2010, al richiamato articolo 9, commi 28 e 29, in funzione di contenimento della spesa pubblica, ha stabilito dei precisi limiti di spesa per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici per le assunzioni a tempo determinato, ai quali devono conformarsi anche le società non quotate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Walter RIZZETTOpresidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

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La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Martedì 3 giugno 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione.
COM(2025) 140 final.
(Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTOpresidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione avvia oggi l’esame della proposta di regolamento relativa al sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente in fase di ristrutturazione aziendale.
In particolare, la proposta al nostro esame, presentata dalla Commissione europea il 1° aprile scorso, è volta ad ampliare l’ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro («FEG»), includendo anche i lavoratori la cui espulsione da imprese soggette a ristrutturazione aziendale sia imminente.
A tal fine, prospetta modifiche al regolamento (UE) 2021/691 che nella formulazione attuale consente il ricorso al FEG soltanto a beneficio di lavoratori che hanno già perso il lavoro a seguito di ristrutturazione aziendale, predisponendo un sostegno una tantum – sotto forma di misure di politica attiva del lavoro – per agevolare il reinserimento dei lavoratori nel mercato.
Ricorda preliminarmente che sulla proposta di regolamento è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che la medesima proposta è stata già oggetto di esame da parte della XIV Commissione «Politiche dell’Unione europea», che ne ha valutato la conformità al principio di sussidiarietà nell’ambito della procedura di allerta precoce disciplinata dal Protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona.
Prima di illustrare sinteticamente le motivazioni che hanno spinto la Commissione a presentare l’iniziativa al nostro esame, desidera richiamare l’attenzione sulla particolare rilevanza del tema di cui si occupa la proposta. La duplice transizione economica, e più in generale la globalizzazione e l’impiego sempre più diffuso di sistemi di intelligenza artificiale, possono avere un impatto significativo sui lavoratori le cui competenze non sono più strettamente necessarie, con conseguenze rilevanti sui livelli occupazionali. Secondo l’Osservatorio sulla ristrutturazione in Europa, tra il 16 febbraio 2025 e il 27 maggio 2025 sono stati registrati quasi 97 mila posti di lavoro persi, a fronte di circa 82 mila nuovi posti di lavoro creati nello stesso arco di tempo, nonché ben 622 ristrutturazioni aziendali.
Rinviando per approfondimenti al dossier predisposto dal Servizio «Rapporti con l’Unione europea», passa ad esporre brevemente le motivazioni della Commissione alla base dell’iniziativa.
Innanzitutto la Commissione sottolinea che il FEG, nel suo assetto attuale, è una misura a carattere essenzialmente emergenziale, che permette soltanto di assistere i lavoratori che hanno già perso il lavoro.
In aggiunta, rileva che durante gli eventi di ristrutturazione le imprese spesso non dispongono di risorse sufficienti a sostenere i lavoratori collocati in esubero.
Inoltre, secondo la relazione illustrativa non potrebbe nemmeno essere adoperato il Fondo sociale europeo Plus («FSE+»), i cui finanziamenti – finalizzati a garantire assistenza preventiva di lungo termine – non sono facilmente riprogrammabili nel breve termine.
Pertanto, secondo la Commissione, la proposta in esame potrebbe contribuire in via generale ad attenuare gli effetti negativi delle perturbazioni economiche sulla forza lavoro e a stimolare la competitività economica dell’UE.
Sottolinea che la relazione tecnica trasmessa dal Governo esprime una valutazione positiva sulle finalità generali perseguite dalla proposta e la ritiene conforme all’interesse nazionale, pur segnalando la necessità di chiarimenti su taluni aspetti.
La Commissione informa di non aver né consultato i portatori di interessi, né elaborato una valutazione di impatto della proposta, e si limita a riportare che, dopo un’analisi delle sfide, la proposta è necessaria per fare in modo che il FEG permetta di sostenere più efficacemente lavoratori, regioni ed imprese.
Riterrebbe tuttavia opportuno, nel corso dell’esame della proposta, valutare più approfonditamente questa scelta della Commissione, che non appare adeguatamente motivata e non consente di operare una ponderazione approfondita delle opzioni regolative.
Ciò premesso, passa ad una sintetica illustrazione del contenuto della proposta, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio RUE per ulteriori approfondimenti.
La proposta essenzialmente amplia l’oggetto e l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/691 che disciplina attualmente il FEG, includendo anche i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese coinvolte in rilevanti eventi di ristrutturazione. Inoltre estende gli obiettivi del FEG, includendo tra l’altro il sostegno ai lavoratori il cui licenziamento è imminente ad acquisire le competenze necessarie per svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro, e specifica le definizioni di: «lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente», ossia un lavoratore, indipendentemente dal tipo o dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto o rapporto di lavoro dovrebbe concludersi per collocamento in esubero a partire dalla data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all’autorità pubblica competente il progetto di licenziamento collettivo in conformità all’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 98/59/CE; «impresa in fase di ristrutturazione», ossia un’impresa in cui è in atto un processo che comporta licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE.
La proposta estende quindi le ipotesi di intervento del FEG, includendo anche l’imminente espulsione dal lavoro di almeno 200 lavoratori in un’impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro (paragrafo 4).
La Commissione propone inoltre di includere tra le misure di politica attiva previste dal FEG anche quelle volte ad acquisire le competenze necessarie per svolgere funzioni diverse presso lo stesso datore di lavoro o trovare un lavoro presso un datore di lavoro diverso. In particolare, la modifica proposta include anche attività di formazione e riqualificazione, anche per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell’era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l’orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità e le attività di cooperazione; per contro, non sono contemplati regimi di riduzione dell’orario di lavoro.
Ritiene che quest’ultimo aspetto vada necessariamente approfondito e valutato adeguatamente nel corso dell’esame della proposta. In particolare, il Governo ha, a tal proposito, rilevato l’opportunità di includere anche misure speciali di durata limitata, quali indennità per la ricerca di un lavoro, incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro, sottolineando che diversamente verrebbe meno il valore aggiunto della modifica proposta, in quanto misure di formazione e riqualificazione analoghe sono già contemplate nell’ordinamento nazionale (e in particolare nell’ambito del programma «Garanzia dell’Occupabilità dei lavoratori», cosiddetto «GOL»).
A giudizio della relazione, la proposta dovrebbe altresì chiarire se alla luce delle modifiche proposte, un’azienda possa selezionare le misure da impiegare sulla base delle esigenze dei lavoratori, ad esempio prevedendo, dopo una prima attivazione di strumenti di formazione e riqualificazione di lavoratori in CIG con aziende del territorio, ulteriori forme di supporto per la fase del licenziamento, come l’indennità di mobilità, l’offerta congrua, incentivi occupazionali, sostegno ai costi di trasferimento.
Infine, la proposta interviene, tra l’altro, sulla «determinazione del contributo finanziario» stabilendo che il tasso di cofinanziamento delle spese sostenute dallo Stato membro per i beneficiari (tra cui anche i lavoratori il cui licenziamento è imminente) sia pari al 100 per cento.
Al riguardo, la relazione tecnica ritiene necessario chiarire se le imprese in fase di ristrutturazione siano effettivamente obbligate a contribuire al co-finanziamento nazionale per poter beneficiare del sostegno FEG.
L’articolo 2 riguarda l’entrata in vigore del regolamento oggetto della proposta.
Sottolineo che nell’ordinamento italiano nei casi di crisi o di riorganizzazione aziendale i datori di lavoro di imprese aventi determinati requisiti dimensionali possono ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinario per la gestione dei rapporti di lavoro (di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015). La Cassa integrazione guadagni straordinaria («CIGS») include anche un obbligo formativo per i lavoratori, tenuti a partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (anche mediante fondi paritetici interprofessionali), allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio.
In conclusione, per meglio apprezzare i complessi elementi richiamati, propone di procedere a un ciclo di audizioni di interlocutori qualificati, quali i rappresentanti dei lavoratori e delle imprese.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

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L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

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