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CPB 2025-2026. Nuove soglie ISA e Iva per forfetari



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Il Governo, riunito il 4 giugno 2025, ha dato il via libera definitivo al correttivo sul concordato preventivo biennale, introducendo nuove soglie di accettabilità per i contribuenti con punteggi ISA elevati (tra 8 e 10). Tre sono i livelli di incremento del reddito che l’Agenzia delle Entrate potrà proporre: +10%, +15% e +25%, a seconda dell’affidabilità fiscale.

Non è invece entrata nel testo, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 giugno 2025, la prevista riapertura del ravvedimento speciale per l’anno d’imposta 2023. La misura potrebbe rientrare in un secondo momento, attraverso gli emendamenti al prossimo decreto legge fiscale. Nel frattempo, il decreto legislativo – sedicesimo provvedimento attuativo della riforma fiscale – introduce modifiche sostanziali al funzionamento del concordato biennale, insieme ad altri interventi di natura tributaria.

Il viceministro Maurizio Leo, commentando l’approvazione del provvedimento, ha evidenziato che l’intervento si articola su cinque ambiti principali; oltre al Concordato preventivo biennale, si tratta di:

  • adempimenti e versamenti: vengono introdotte semplificazioni nei doveri fiscali e nei pagamenti da parte dei contribuenti;
  • accertamento: si interviene sull’attività di controllo e verifica fiscale per renderla più efficace;
  • sistema sanzionatorio: si rivede l’apparato delle sanzioni con l’obiettivo di maggiore coerenza e proporzionalità;
  • contenzioso tributario: vengono introdotti miglioramenti nelle modalità di gestione delle controversie tra contribuenti e fisco.

Inoltre, sono previste specifiche semplificazioni operative:

  • a partire dall’anno d’imposta 2025, l’invio dei dati tessera sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata avverrà una sola volta l’anno (non più ogni sei mesi);
  • per i contribuenti forfetari viene introdotto il versamento trimestrale dell’IVA (in luogo di quello mensile) per le operazioni soggette al reverse charge.

Modifiche al CPB: deduzione lavoro incrementale e soglie ISA

Le modifiche al concordato preventivo biennale, come già anticipato nei giorni scorsi, sono state confermate e riguardano principalmente l’inserimento della deduzione maggiorata per il costo del lavoro aggiuntivo nel calcolo del reddito concordato. Si tratta di un adeguamento normativo che stabilisce che la super-deduzione del 120% relativa ai costi del lavoro incrementale sarà inclusa nel computo del reddito oggetto di concordato.

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Tale previsione si applicherà a partire dalle opzioni esercitate per il biennio 2025-2026.

L’elemento più rilevante del provvedimento è però l’introduzione di limiti precisi alle proposte fiscali rivolte ai contribuenti con alto profilo di affidabilità fiscale, come determinato dai punteggi ISA.

Sono stati stabiliti tre livelli di soglia massima di incremento del reddito (o del valore della produzione ai fini Irap), che dipendono dal livello di affidabilità fiscale ottenuto nel periodo d’imposta precedente rispetto a quello del concordato:

  • +10% per chi raggiunge un punteggio pari a 10,
  • +15% per chi ha un valore compreso tra 9 e 10,
  • +25% per chi si colloca tra 8 e 9.

Questi limiti si applicheranno solo ai titolari di partita IVA che avranno ottenuto un livello di affidabilità non inferiore a 8, secondo quanto indicato anche nel parere espresso dalla Commissione Finanze del Senato.

In sostanza, già a partire dall’anno d’imposta 2024 – che rappresenta la base per la prossima edizione del concordato – il margine massimo di incremento previsto nelle proposte del Fisco sarà del 10% per chi avrà il massimo punteggio, salendo progressivamente secondo lo schema sopra riportato.

Infine, sono state apportate anche alcune modifiche alle condizioni di decadenza dal concordato, con l’obiettivo di rafforzare la chiarezza e la coerenza del sistema.

CPB: esclusioni e cause di cessazione

Il provvedimento correttivo del CPB introduce una nuova causa di esclusione dall’adesione al concordato preventivo biennale per specifiche categorie di lavoratori autonomi. In particolare, non potranno accedere al regime agevolato i contribuenti che:

– dichiarano individualmente redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del TUIR, e allo stesso tempo partecipano:

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  • ad associazioni professionali ex art. 5, comma 3, lettera c), del d.P.R. 917/1986,
  • a società tra professionisti, previste dall’art. 10 della legge n. 183/2011,
  • a società tra avvocati, disciplinate dall’art. 4-bis della legge n. 247/2012.

In questi casi, l’adesione al concordato è ammessa solo se anche l’associazione o la società a cui il contribuente partecipa opta, per gli stessi anni d’imposta, per il regime del concordato.

Lo stesso principio vale in senso inverso:

  • un’associazione o società non può aderire al concordato se anche solo uno dei suoi soci o associati – che dichiara redditi autonomi derivanti da attività professionale – non aderisce alla proposta per i medesimi periodi.

Oltre alle cause di esclusione, vengono introdotte anche due nuove cause di cessazione dal regime del concordato, applicabili qualora vengano meno le condizioni previste per l’accesso.

  • Una società o associazione decade dal regime se anche un solo socio o associato, titolare di redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54, non può più determinare il proprio reddito in base al concordato, per qualsiasi motivo di uscita dal regime.
  • Specularmente, anche il singolo socio o associato decade dal concordato se la società o associazione a cui partecipa non è più in grado, per gli stessi periodi d’imposta, di applicare le regole del concordato per la determinazione del reddito.

NOTA BENE: Tutte queste disposizioni si applicano a partire dalle opzioni di adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non siano state esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto.

CPB e avvisi bonari

Il nuovo decreto legislativo sul concordato preventivo biennale, ormai giunto alla sua versione definitiva in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti cambiamenti. Oltre all’esclusione dal concordato dei contribuenti in regime forfetario, viene definito il trattamento degli avvisi bonari, ovvero le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controlli automatici (art. 36-bis del DPR 600/1973).

Prima delle modifiche, bastava non pagare l’importo indicato nell’avviso bonario per perdere i benefici del concordato (secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lett. e) del D.lgs. 13/2024).

Con il correttivo, la perdita dell’agevolazione si verifica solo se il contribuente non paga entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.

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In pratica, il decreto elimina l’automatismo tra ricezione dell’avviso bonario e decadenza, introducendo una finestra temporale di tolleranza.

È plausibile che il pagamento delle somme possa avvenire anche in forma rateale, come previsto dall’art. 3-bis del D.lgs. 462/1997, sebbene la relazione tecnica al decreto insista sulla scadenza fissa dei 60 giorni.

Aiuti di Stato fiscali: otto anni per il recupero

Il decreto correttivo sul concordato preventivo biennale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025, introduce un termine preciso entro cui l’Agenzia delle Entrate deve concludere le attività di recupero relative agli aiuti di Stato di natura fiscale.

Il limite è fissato a otto anni, e rappresenta un elemento di rilievo anche alla luce delle molteplici azioni intraprese dall’amministrazione finanziaria per il recupero degli aiuti concessi durante l’emergenza Covid, in particolare quelli erogati tra il 2020 e il 2022.

Secondo quanto stabilito dalla nuova norma:

  • gli atti di recupero relativi agli aiuti fiscali devono essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui l’aiuto è stato incassato, utilizzato o violato;
  • gli avvisi di accertamento, invece, devono essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione fiscale in cui tali aiuti sono stati fruiti.

Il rispetto di questi termini è vincolante: in caso contrario, scatta la decadenza del potere di recupero.

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La disciplina si applica esclusivamente agli aiuti automatici o semi-automatici per i quali non è prevista una specifica autorizzazione preventiva alla fruizione.

Nello specifico, rientrano tra gli aiuti soggetti a questo limite temporale:

  • crediti d’imposta (indebitamente fruiti o inesistenti),
  • deduzioni e detrazioni fiscali non spettanti,
  • agevolazioni fiscali come aliquote ridotte, esenzioni, tassazioni agevolate o imposte non versate,
  • contributi e incentivi ottenuti senza averne diritto.

In sostanza, si tratta di benefici fiscali ricevuti automaticamente, senza necessità di preventiva autorizzazione, per i quali ora si introduce un termine massimo entro cui l’amministrazione finanziaria può agire per recuperarli.

Versamento IVA per i forfettari: scadenza trimestrale

Con il nuovo decreto legislativo correttivo sul concordato preventivo cambia la periodicità del versamento IVA per i contribuenti in regime forfettario: non sarà più mensile, ma trimestrale.

Fino ad oggi, la normativa (comma 6 della legge 190/2014) imponeva ai forfettari di effettuare il pagamento dell’IVA dovuta entro il 16 del mese successivo all’operazione. Ora il termine slitta al 16 del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare. Si tratta, di fatto, di un’estensione dei termini già previsti per chi applica la liquidazione IVA trimestrale.

Il funzionamento dell’IVA per i forfettari

La legge 190/2014 stabilisce che i contribuenti in regime forfettario:

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  • non addebitano l’IVA in fattura (nessuna rivalsa),
  • non possono detrarre l’IVA sugli acquisti (nazionali, comunitari o da importazione).

Tuttavia, quando effettuano acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge, sono tenuti a:

  • integrare la fattura ricevuta con aliquota e imposta dovuta,
  • versare l’IVA all’Erario.

Fanno eccezione solo gli acquisti intracomunitari (anche a distanza), se non superano i 10.000 euro l’anno.

L’interpretazione prevalente ritiene che la nuova scadenza trimestrale debba applicarsi anche a questi casi di reverse charge interno.

Coefficienti di redditività e nuova classificazione Ateco

Il decreto introduce anche due ulteriori novità per i contribuenti in regime forfettario.

  1. Reddito imponibile e codici Ateco. Ai fini della determinazione del reddito tassabile, si continueranno ad applicare i vecchi coefficienti di redditività (indicati nell’allegato 4 della legge 190/2014), fino all’adozione ufficiale dei nuovi valori basati sulla classificazione Ateco 2025, entrata in vigore ad aprile 2025. Fino ad allora, nulla cambia.
  2. Concordato biennale escluso per i forfettari. Per chi applica questo regime, il concordato resterà in via sperimentale solo per l’anno 2024, e non verrà esteso agli anni successivi.

Altri contenuti del decreto governativo

1. Accertamento

  • Abolita la sospensione di 85 giorni per gli atti impositivi a partire dal 31 dicembre 2025 (misura introdotta in emergenza Covid).
  • Divieto di riattivare la procedura di accertamento con adesione dopo un tentativo fallito di adesione comune, sia per imposte dirette che indirette.

2. Sistema Tessera Sanitaria

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  • Stop definitivo all’obbligo di invio allo Sdi delle fatture sanitarie emesse verso i privati.
  • Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria diventa annuale (non più semestrale), a partire dai dati relativi al 2025.

3. Corrispettivi telematici

  • Esteso l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi anche ai gestori di colonnine per la ricarica elettrica.
  • Si applica ai punti di ricarica pubblici con potenza inferiore a 50 kW, dotati di sistemi elettronici di pagamento.

4. Imposta di registro

Introdotte sanzioni minime fisse:

  • 250 euro per omessa registrazione di atti rilevanti.
  • 150 euro per registrazione tardiva.

5. Dichiarazioni dei redditi autonomi

Dal 2026, per i lavoratori autonomi:

  • slitta al 30 aprile (anziché 31 marzo) il termine per trasmettere la Certificazione Unica. Di conseguenza, il modello Redditi precompilato sarà disponibile dal 20 maggio.



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