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Agevolazioni Simest per consulenze e certificazioni: quanto conviene?



La linea di intervento Simest “Consulenze e certificazioni” sostiene, attraverso finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto, le imprese che intendono realizzare progetti di internazionalizzazione, innovazione tecnologica, digitale o ecologica, tramite il supporto esclusivo di società di consulenza, od ottenere certificazioni di prodotto, brevetti, per la tutela di diritti di proprietà intellettuale, di certificazioni di sostenibilità e innovazione tecnologica. Dal 25 marzo 2025 sono entrate in vigore nuove condizioni dedicate per le imprese che realizzano progetti in Africa o in America centrale o meridionale mentre dal 7 maggio 2025 sono state ampliate le tipologie di spese ammissibili, che ora includono anche le consulenze specialistiche finalizzate alla promozione internazionale e alla massimizzazione della visibilità del marchio italiano. Quali sono i vantaggi che le imprese richiedenti possono ottenere?

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Chi

Possono accedere alla linea di intervento Simest “Consulenze e certificazioni”, disciplinata dalla Circolare Simest n. 7/394/2023 (aggiornamento del 7 maggio 2025), le imprese di tutte le dimensioni in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

– avere sede legale e operativa in Italia;

-essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese e in stato di attività;

– avere depositato presso il registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi precedenti alla presentazione della domanda che siano stati approvati o per cui siano scaduti i termini di deposito (per le imprese non soggette all’obbligo di deposito del bilancio, sarà necessario presentare la dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi due esercizi e prospetti economico-patrimoniali redatti con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del Codice Civile con dichiarazione attestante che i dati contabili utilizzati per l’elaborazione di tali situazioni sono gli stessi utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi);

– operare in conformità alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale;

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– essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro e di prevenzione degli infortuni e con gli obblighi contributivi, come risultante dal DURC;

– non avere ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

– non risultare inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti della SIMEST in qualità di gestore di fondi pubblici e non trovarsi comunque in alcuna delle situazioni previste quale causa di revoca dell’intervento agevolativo;

– avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 o di un cofinanziamento;

Ai fini dell’ammissibilità, inoltre, l’impresa richiedente non deve:

– essere coinvolta in una procedura concorsuale (non deve pertanto essere soggetta ad alcuna procedura concorsuale, né deve aver presentato domanda per una procedura concorsuale) o trovarsi in stato di fallimento ai sensi della legge fallimentare ove applicabile;

– essere coinvolta in una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale o concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente) e comunque non deve aver chiesto l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e non deve aver avviato una procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza;

– essere in condizioni tali per cui una procedura concorsuale possa essere richiesta nei suoi confronti;

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– essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

– non rientrare nelle classi di scoring 10,11 e 12 e non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;

– non rientrare nell’ambito delle esclusioni previste dalla misura.

Cosa

Sono ammissibili progetti di internazionalizzazione dell’impresa aventi ad oggetto:

a) consulenze specialistiche e studi di fattibilità per l’internazionalizzazione dell’impresa (inclusa la formazione relativa a tematiche di export e internazionalizzazione) e/o per l’innovazione digitale, tecnologica, di prodotto nell’ottica dell’internazionalizzazione dell’attività d’impresa;

b) certificazioni di prodotto, per la tutela di diritti di proprietà intellettuale, di certificazioni ambientali/di sostenibilità e innovazione tecnologica nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione dell’impresa richiedente.

Ferma restando la finalità di internazionalizzazione, l’impresa richiedente può avvalersi dei progetti aventi ad oggetto le attività di cui alle lettere a) e b), anche al fine di rendere più competitiva la propria realtà imprenditoriale in Italia. In tali casi l’impresa richiedente deve inviare, in fase di presentazione della domanda, una relazione in cui siano chiaramente descritte l’attività all’estero (indicando un paese di maggior interesse) e la dimensione internazionale dell’impresa stessa e come il progetto oggetto del finanziamento sia strumentale all’internazionalizzazione dell’impresa.

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I progetti aventi ad oggetto le attività di cui alla lettera a) devono essere regolati tramite il supporto esclusivo di società di consulenza terze.

I progetti aventi ad oggetto le attività di cui alla lettera b) possono essere realizzati direttamente dall’impresa richiedente oppure per il tramite di società di consulenza.

Alla data di presentazione della domanda, la società di consulenza deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

– essere attiva e risultare iscritta al Registro delle imprese ovvero, in caso di società estera, ad altro registro avente funzione equivalente al Registro delle imprese o, in ogni caso, essere esistente secondo le modalità previste dalla normativa straniera ad essa applicabile;

– essere costituita nella forma di società di capitali;

– rispettare il requisito di professionalità: essere attiva da almeno 2 anni; al momento della stipula del contratto di consulenza essere attiva nel settore in cui viene prestata la consulenza stessa, come risultante dalla visura camerale, da almeno 2 anni, sulla base dell’elenco dei codici ATECO;

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– rispettare il requisito di indipendenza rispetto all’Impresa richiedente.

ll contratto di consulenza deve prevedere, a pena di inammissibilità:

– l’indicazione del/i professionista/i incaricato/i;

– l’oggetto della prestazione professionale con particolare riferimento alle finalità sopra descritte;

– l’elenco delle attività da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto;

– l’indicazione dei Paesi di destinazione;

– l’indicazione della durata dell’attività consulenziale;

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– il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni;

– altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

1) consulenze per l’internazionalizzazione, tra cui consulenze per valutazioni e studi di fattibilità finalizzate all’individuazione, allo sviluppo e al rafforzamento della presenza sui mercati esteri di interesse nonché consulenze specialistiche finalizzate alla promozione internazionale e massimizzazione della visibilità del marchio italiano;

2) spese per la formazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tecnica, commerciale e linguistica:

2.1) del personale della società richiedente, ovvero di personale italiano o estero, finalizzata all’assunzione dello stesso, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’impresa richiedente sui mercati esteri. La formazione deve essere erogata da una società terza ovvero da enti o istituti di formazione (in ogni caso certificati e dotati di requisiti di professionalità e indipendenza) ovvero da professionisti anch’essi dotati di requisiti di professionalità e indipendenza, nonché di comprovata esperienza e certificazioni. Con riferimento a tali spese, ai fini dell’ammissibilità, l’impresa richiedente dovrà fornire evidenza documentale che attesti l’assunzione, anche per il tramite di proprie controllate, anche estere, di almeno il 30% del personale formato per la durata di almeno un anno all’interno del periodo di realizzazione del progetto;

2.2) spese finalizzate all’instaurazione di un contratto di apprendistato o tirocinio, o similare (contratto di lavoro tipicamente a scopo/causa di formazione e inserimento), con copertura del relativo costo per un massimo di 6 mesi, per personale formato, purché l’impresa richiedente fornisca evidenza: che il periodo a cui si riferiscono i rapporti oggetto di intervento agevolativo siano relativi ad un contratto di apprendistato/tirocinio o similare; della provenienza del personale, del programma formativo, anche linguistico effettuato o in corso.

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Per le Imprese con interessi in Africa e per le Imprese con interessi in America centrale o meridionale sono ammissibili e finanziabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le seguenti spese:

2.3) spese per l’affitto e per l’allestimento della eventuale struttura destinata alla formazione del personale;

2.4) spese di viaggio, ingresso (incluse eventuali spese per le pratiche di regolarizzazione in Italia) e soggiorno in Italia del personale per assunzione a seguito di formazione, nonché tutti gli altri costi connessi e/o strumentali all’assunzione (visite mediche, divise ecc.);

3) consulenze per innovazione tecnologica e di prodotto relative ai processi produttivi e alla sostenibilità ambientale;

4) certificazioni di prodotto e certificazioni ambientali/di sostenibilità:

4.1) spese per l’innovazione/adeguamento di prodotto e/o servizio o altre spese finalizzate all’ottenimento di certificazioni internazionali;

4.2) spese per ottenimento delle licenze di prodotti e/o servizi, registrazione di marchi o altre forme di tutela del made in Italy;

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4.3) spese per consulenze propedeutiche all’ottenimento delle certificazioni;

5) spese di supporto al progetto (massimo 20% dell’intervento agevolativo, dell’importo rendicontato):

5.1) spese di viaggio e soggiorno da parte degli amministratori dell’impresa richiedente;

5.2) spese di viaggio e soggiorno (incoming) di potenziali partner locali (esclusa la clientela);

5.3) per le imprese con interessi in Africa e per le imprese con interessi in America centrale o meridionale, sono ammesse le spese di viaggio e soggiorno (c.d. incoming) di potenziali clienti africani o provenienti dall’America centrale o meridionale in Italia;

6) spese consulenziali professionali per le verifiche di conformità alla normativa ambientale nazionale;

7) spese per consulenze finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta di intervento agevolativo e alle asseverazioni rese dal revisore, per un valore fino a un massimo del 5% dell’importo deliberato. Il riconoscimento delle suddette spese è subordinato alla preventiva trasmissione a SIMEST del contratto e della dichiarazione di indipendenza del consulente, in fase di presentazione della domanda e/o nelle fasi successive del finanziamento.

Con riferimento alle spese relative ai punti da 1) a 5) la domanda di intervento agevolativo potrà riguardare massimo tre Paesi di destinazione.

Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di comunicazione del CUP (Codice Unico di Progetto) da parte di Simest all’impresa ed entro i 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento (salvo proroga massima di 6 mesi). Fanno eccezione le spese per consulenze finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta di intervento agevolativo che sono ammissibili anche se la relativa attività è svolta precedentemente alla presentazione della domanda.

Come

L’intervento agevolativo copre fino al 100% dell’importo del progetto e si articola in un:

finanziamento a tasso agevolato, della durata di 4 anni, di cui 2 di pre-ammortamento. In sede di presentazione della domanda, l’impresa può scegliere un tasso agevolato pari al 10%, 50% o 80% del tasso di riferimento UE;

– eventuale contributo a fondo perduto.

L’importo finanziabile va da un minimo di 10.000 euro fino a un massimo pari al minore tra:

– il 20% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci (voce A1 del conto economico);

500.000 euro.

L’eventuale contributo a fondo perduto è riconosciuto:

1) fino al 20% dell’importo dell’intervento agevolativo e comunque fino a un massimo di 200.000 euro, e comunque nei limiti del plafond “de minimis” disponibile per l’impresa, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2025, se è una impresa con interessi in Africa o, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2026, se è un’impresa con interessi in America centrale o meridionale, avente almeno una sede operativa costituita da almeno 6mesi nelle Regioni del Sud-Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) alla data di presentazione della domanda;

2) fino al 10% dell’importo dell’intervento agevolativo e comunque fino a un massimo di 100.000 euro, e comunque nei limiti del plafond “de minimis” disponibile per l’impresa, in presenza dei seguenti requisiti:

PMI con sede operativa nelle Regioni del Sud-Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) costituita da almeno sei mesi;

PMI in possesso di certificazioni ambientali/di sostenibilità (ISO 45001, ISO 14001, SA8000);

PMI giovanili (imprese costituite al 60% da giovani tra i 18 e 35 anni oppure per le società di capitali, imprese in cui le quote di partecipazione sono detenute per il 60% da giovani tra i 18 e i 35 anni);

PMI femminili (imprese costituite al 60% da donne oppure per le società di capitali, imprese in cui le quote di partecipazione sono detenute per il 60% da donne);

PMI con una quota di fatturato export risultante dalla media dei valori indicati nelle dichiarazioni IVA degli ultimi due esercizi pari almeno al 20%;

PMI innovative o start – up innovative registrate presso la sezione speciale della camera di commercio;

imprese, anche diverse da PMI, in possesso di certificazioni ambientali/di sostenibilità (ISO 45001, ISO 14001, SA8000) e che, entro la data della prima erogazione dell’intervento agevolativo, hanno emanato una policy di procurement sostenibile;

imprese, anche diverse da PMI, con interessi diretti nei Balcani Occidentali;

– imprese con interessi in Africa o con interessi in America centrale o meridionale non avente sedi operative nelle Regioni del Sud Italia, costituite da almeno 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Quando

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CASO 1: AGEVOLAZIONE SOLO NELLA FORMA DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Si ipotizzi che un’impresa nel mese di giugno 2025, stipuli con una società di servizi un contratto, del valore di 88.000 euro (IVA esclusa), per consulenze specialistiche e studi di fattibilità per l’internazionalizzazione dell’impresa.

Supponendo che l’impresa non possieda nessuno dei requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto e rispetti tutte le altre condizioni previste ai fini dell’accesso all’intervento agevolativo, l’impresa potrà ottenere un finanziamento agevolato pari a 88.000 euro (100% delle spese).

In tal caso, il vantaggio per l’impresa corrisponde ai minori interessi pagati sul finanziamento ottenuto rispetto a quelli che dovuti su un finanziamento a condizioni di mercato:

CASO 2: AGEVOLAZIONE NELLA FORMA DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER PROGETTO NON IN AFRICA O IN AMERICA CENTRALE O MERIDIONALE

Si ipotizzi che una PMI con sede operativa nelle Regioni del Sud-Italia, costituita da almeno sei mesi, nel mese di luglio 2025, stipuli con una società di servizi un contratto, del valore di 112.000 euro (IVA esclusa), per consulenze specialistiche e studi di fattibilità per l’internazionalizzazione dell’impresa (progetto non in Africa o in America centrale o meridionale).

In tal caso, supponendo che l’impresa rispetti tutte le altre condizioni previste ai fini dell’accesso all’intervento agevolativo, l’impresa l’agevolazione totale ottenibile sarà pari a 112.000 euro (100% delle spese), di cui:

– 11.200 euro (10%) come contributo a fondo perduto;

– 100.800 euro (90%) come finanziamento agevolato.

In tal caso, il vantaggio per l’impresa corrisponde:

– al contributo a fondo perduto;

– ai minori interessi pagati sul finanziamento ottenuto rispetto a quelli che dovuti su un finanziamento a condizioni di mercato.

CASO 3: AGEVOLAZIONE NELLA FORMA DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER PROGETTO IN AFRICA O IN AMERICA CENTRALE O MERIDIONALE

Si ipotizzi che una PMI con interessi in Africa o America centrale o meridionale, con sede operativa nelle Regioni del Sud-Italia costituita da almeno 6 mesi, nel mese di agosto 2025, stipuli con una società di servizi un contratto, del valore di 145.000 euro (IVA esclusa), per consulenze specialistiche e studi di fattibilità per l’internazionalizzazione dell’impresa.

In tal caso, supponendo che l’impresa rispetti tutte le altre condizioni previste ai fini dell’accesso all’intervento agevolativo, l’impresa l’agevolazione totale ottenibile sarà pari a 145.000 euro (100% delle spese), di cui:

– 29.000 euro (20%) come contributo a fondo perduto;

– 116.000 euro (80%) come finanziamento agevolato.

Anche in tal caso, il vantaggio per l’impresa corrisponde:

– al contributo a fondo perduto;

– ai minori interessi pagati sul finanziamento ottenuto rispetto a quelli che dovuti su un finanziamento a condizioni di mercato.

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