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Regime forfettario start-up se non c’è continuità con la precedente attività – Fiscal Focus


Domanda – Una persona fisica che ha effettuato attività di istruttore ginnico presso una ASD, e nel 2024 ha percepito complessivamente compensi pari a 16.000 euro per attività svolta solo nei confronti dell’associazione, nel 2025 può aprire la Partita IVA in regime forfettario con imposta sostitutiva al 5% continuando ad operare per una sola ASD o ci sono problemi derivanti dall’unica committenza?

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Risposta – In linea generale, come noto, il soggetto che:

  • possiede i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario, non rientrando al contempo in alcuna delle cause di esclusione;
  • svolge un’attività considerata “nuova” (art. 1, comma 65 della Legge 190/2014);
  • può fruire dell’aliquota pari al 5% ai fini dell’imposizione sostitutiva di quella reddituale (IRPEF e relative addizionali).

Nel caso in esame, tuttavia, il fatto che il contribuente svolgesse già l’attività per la quale aprirebbe la propria posizione IVA individuale – sebbene lo facesse in forma subordinata – è una circostanza in grado di impedire che possa trovare applicazione la richiamata aliquota agevolata. Ciò in quanto, come anche affermato da parte dell’Agenzia delle Entrate nella propria circolare n. 10/E del 04/04/2016 (§ 5), la “novità” dell’attività va rilevata anche rispetto a quanto precedentemente svolto a titolo di lavoro subordinato (fatto salvo il caso in cui venga proseguita l’attività dopo il periodo di pratica obbligatoria); quanto detto, peraltro, a prescindere dal fatto che la cessazione del precedente rapporto abbia avuto luogo per volontà del soggetto interessato dall’applicazione del regime agevolato (ragion per cui troverà in ogni caso applicazione l’aliquota del 15% – oltre alle circolari n. 8 del 26/01/2001 – § 1.2, n. 59 del 18/06/2001 – § 2.6 e n. 17/E del 30/05/2012 – § 2.2.2 si veda la risposta a interpello n. 161 del 29/05/2020).

Diversamente, considerando che il contribuente in questione continuerà a operare – pare di capirsi – a seguito dell’apertura della Partita IVA, presso il medesimo datore di lavoro, più che un’eventuale ipotesi simulatoria del rapporto collaborativo che verrà instaurato, si ritiene vada attentamente verificata l’insorgenza della causa ostativa di cui all’attuale art. 1, comma 57, lettera d-bis) della Legge 190/2014, che fa capo a “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”. Ed infatti, come anche riportato nell’ambito di alcune interrogazioni parlamentari (Si vedano le risposte n. 5-01179 del 23/01/2019 e n. 5-01345 del 31/01/2019), la finalità della norma è quella di “evitare l’avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell’aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l’attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo”.

Andranno dunque verificati i presupposti di applicazione della disposizione in questione, tra cui in particolare l’attributo della prevalenza dei redditi (professionali in questo caso) che impone la verifica rispetto al 50% di quanto afferente al forfettario. Nella citata circolare n. 9/E del 10/04/2019 (§ 2.3.2) viene infatti riportato che il requisito della prevalenza va “inteso in senso assoluto, con la conseguenza che, per integrare la causa ostativa, occorrerà che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro ovvero dei soggetti a essi riconducibili siano in ogni caso superiori al 50 per cento”.

Tale verifica però, lo si segnala, deve però avvenire solo con riguardo al periodo d’imposta di applicazione del regime, potendo dunque portare (eventualmente) alla fuoriuscita dalla tassazione agevolata per il successivo anno, come peraltro indicato nella risposta a interpello n. 134 del 06/05/2019 – ragion per cui il primo esercizio in regime forfettario è comunque garantito.

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