La tua casa è in procedura esecutiva?

sospendi la procedura con la legge sul sovraindebitamento

 

Apprendistato per detenuti dopo il Decreto Sicurezza


Il D.Lgs. 48/2025, noto come Decreto Sicurezza, introduce significative modifiche in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio e ordinamento penitenziario. Tra le novità più rilevanti in materia di lavoro, spicca l’estensione dell’apprendistato professionalizzante ai detenuti, con l’obiettivo di favorire il loro reinserimento sociale e lavorativo.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Nello specifico, l’articolo 36 modifica l’articolo 47, D.Lgs. 81/2015, in materia di apprendistato professionalizzante, aggiornando il primo periodo del comma 4. Viene prevista la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante senza limiti di età, anche nei confronti dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e dei detenuti assegnati al lavoro all’esterno.

La rinnovata formulazione prevede infatti che: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”.

Viene, pertanto, ampliata la platea dei beneficiari dell’apprendistato professionalizzante senza limiti di età, cui possono accedere non solo i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione, ma anche:

  • i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione;
  • i detenuti assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21, L. 354/1975.

Questa modifica rappresenta un passo avanti significativo nel tentativo di favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone che si trovano in un percorso di esecuzione penale.

L’apprendistato di riqualificazione, pur condividendo l’impianto normativo fondamentale dell’apprendistato professionalizzante ordinario, se ne discosta per taluni profili, allo scopo di adattare l’istituto alle esigenze di soggetti con caratteristiche e necessità formative differenziate rispetto ai destinatari tradizionali.

Contabilità

Buste paga

 

La novità normativa amplia gli strumenti di reinserimento lavorativo a favore di categorie soggettive caratterizzate da peculiari condizioni di svantaggio nell’accesso al mercato del lavoro, potenziando la funzione rieducativa della pena attraverso la valorizzazione del lavoro quale elemento essenziale del trattamento penitenziario e attivando, di fatto, un percorso di politica attiva nei confronti dei soggetti svantaggiati.

Sempre in questa direzione, il Decreto Sicurezza introduce anche ulteriori incentivi per le imprese che assumono detenuti. In particolare, è previsto uno sgravio contributivo del 95%, ex D.M. 148/2014, sui contributi Inps dovuti per l’assunzione di detenuti e internati, applicabile sia alle aziende pubbliche sia a quelle private.

Lo speciale abbattimento del 95% dei contributi Inps dovuti per l’assunzione di tali soggetti, valevole sia sulla quota a carico del datore di lavoro sia su quella a carico del lavoratore, viene esteso anche alle attività produttive e di servizi organizzate da imprese pubbliche e private diverse dalle cooperative di tipo B all’esterno degli istituti penitenziari, prima limitato alle sole attività effettuate all’interno degli stessi (articolo 2, L. 193/2000).

Tale riduzione, ricordiamo, è applicabile:

  • per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi dell’articolo 2, L. 354/1975, anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore, assunto mentre lo stesso era ammesso alla semilibertà o al lavoro all’esterno;
  • per i detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, fino ai 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore, assunto mentre era ristretto.

L’incentivo è cumulabile, richiamando alla memoria i chiarimenti della circolare Inps n. 27/2019, con altri incentivi di natura economica e agevolazioni contributive e ciò amplia significativamente l’attrattività della misura per i potenziali datori di lavoro.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale