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rafforzata la tutela dei vigili del fuoco


Giro di vite anche sugli atti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, sulla documentazione antimafia delle imprese sul consumo di infiorescenze di canapa

Decreto sicurezza: rafforzata la tutela dei Vvf. È una delle tante misure del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2025, n. 131).

Decreto sicurezza: rafforzata la tutela dei Vvf

Altre misure legate alla sicurezza sul lavoro riguardano:

  • la documentazione antimafia delle imprese;
  • gli atti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;
  • il consumo di infiorescenze di canapa.

Di seguito il testo delle misure sopra elencate.

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Decreto sicurezza: rafforzata la tutela dei Vvf

Testo coordinato del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 

 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (in
Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.  85  dell’11  aprile  2025),
convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale  in
servizio,  nonche’   di   vittime   dell’usura   e   di   ordinamento
penitenziario.». (25A03312)

 

(Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2025, n. 131)

 

Vigente al: 9-6-2025

 

(omissis)

                               Art. 3

Modifiche all’articolo  85  e  introduzione  dell’articolo  94.1  del

  codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  in

  materia di documentazione antimafia

 

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1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,

di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 85, comma 2:

1) all’alinea, le parole: «consorzi e raggruppamenti temporanei

di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «consorzi, raggruppamenti

temporanei di imprese e contratti di rete»;

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2) dopo la lettera h) e’ inserita la seguente:

«h-bis) per i contratti di rete,  alle  imprese  aderenti  al

contratto, secondo le modalita’ indicate nelle lettere precedenti, e,

ove presente, all’organo comune»;

b) dopo l’articolo 94 e’ inserito il seguente:

«Art. 94.1 (Limitazione degli effetti  delle  informazioni  del

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prefetto  per  le  imprese  individuali).  –  1.  Ferma  restando  la

competenza esclusiva del giudice, di cui all’articolo 67, comma 5, il

prefetto, qualora ritenga sussistenti i  presupposti  per  l’adozione

dell’informazione antimafia interdittiva, puo’ escludere uno  o  piu’

divieti e decadenze previsti all’articolo 67, comma 1,  nel  caso  in

cui accerti che per effetto  della  medesima  informazione  antimafia

interdittiva  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di  sostentamento  al

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titolare dell’impresa individuale e alla sua  famiglia.  L’esclusione

disposta ai sensi del presente comma ha durata  annuale,  prorogabile

ove permangano i presupposti accertati.

2. La mancanza dei mezzi di sostentamento di cui al comma 1  e’

accertata,  su  documentata   istanza   del   titolare   dell’impresa

individuale, all’esito di verifiche effettuate dal gruppo  interforze

istituito presso la prefettura competente ai sensi dell’articolo 90.

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3. Il prefetto, quando dispone l’esclusione dei divieti e delle

decadenze di cui al comma 1 del presente articolo,  puo’  prescrivere

all’interessato l’osservanza di  una  o  piu’  delle  misure  di  cui

all’articolo 94-bis, commi 1 e 2, in quanto compatibili. In tal caso,

si applicano i commi 3, primo periodo,  e  5  del  medesimo  articolo

94-bis.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano

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nei confronti delle persone condannate  con  sentenza  definitiva  o,

ancorche’ non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei

delitti di cui all’articolo 67, comma 8.».

 

Capo II

Disposizioni in materia di sicurezza urbana

 

(omissis)

 

                               Art. 13

Modifiche all’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,  n.  48,

  in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture  di

  trasporto e alle loro pertinenze nonche’ in  materia  di  flagranza

  differita, e all’articolo 165  del  codice  penale  in  materia  di

  sospensione condizionale della pena

 

1. All’articolo 10 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile  2017,  n.  48,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il

questore puo’ disporre il divieto di accesso di cui al primo  periodo

anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o  condannati,

anche  con  sentenza  non  definitiva,  nel  corso  dei  cinque  anni

precedenti, per alcuno dei delitti contro  la  persona  o  contro  il

patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e  XIII,  del  codice

penale, commessi in uno dei luoghi indicati all’articolo 9, comma 1»;

b) il comma 5 e’ abrogato;

c) al  comma  6-quater,  dopo  le  parole:  «l’arresto  ai  sensi

dell’articolo 380 del codice di procedura penale,» sono  inserite  le

seguenti:  «nonche’  nel  caso  del  delitto  di   cui   all’articolo

583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni

in luogo pubblico o aperto al pubblico,».

2. All’articolo 165 del codice penale  e’  aggiunto,  in  fine,  il

seguente comma:

«Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio

commessi  nelle  aree   delle   infrastrutture,   fisse   e   mobili,

ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico  locale,

urbano ed extraurbano, e nelle relative  pertinenze,  la  concessione

della sospensione condizionale della  pena  e’  comunque  subordinata

all’osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi

o aree specificamente individuati».

(omissis)

 

                               Art. 18

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n.  242,  recante  disposizioni

  per   la   promozione   della   coltivazione   e   della    filiera

  agroindustriale della canapa

1. Al fine di evitare che l’assunzione di  prodotti  costituiti  da

infiorescenze di  canapa  (Cannabis  sativa  L.)  o  contenenti  tali

infiorescenze possa  favorire,  attraverso  alterazioni  dello  stato

psicofisico del soggetto assuntore,  comportamenti  che  espongano  a

rischio la sicurezza o l’incolumita’  pubblica  ovvero  la  sicurezza

stradale, alla legge 2 dicembre  2016,  n.  242,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» e’  inserita  la

seguente: «industriale»;

2) al comma 3, alinea, le  parole:  «la  coltura  della  canapa

finalizzata» sono sostituite dalle seguenti:  «in  via  esclusiva  la

coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;

3) al comma 3, lettera  b),  le  parole:  «dell’impiego  e  del

consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione»

e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli  usi

consentiti dalla legge»;

4) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

«3-bis. Salvo quanto  disposto  dal  successivo  articolo  2,

comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non  si

applicano all’importazione, alla lavorazione, alla  detenzione,  alla

cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto,  all’invio,

alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo

di prodotti costituiti da infiorescenze di  canapa,  anche  in  forma

semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze,

compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati.  Restano

ferme  le  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

b) all’articolo 2:

1) al comma 2, lettera g), e’ soppressa la punteggiatura finale

ed e’ aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;

2) al comma 2, dopo la lettera g) e’ aggiunta la seguente:

«g-bis)  produzione  agricola  di  semi  destinati  agli  usi

consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal

decreto del Ministro della salute  ai  sensi  dell’articolo  5  della

presente legge.»;

3) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

«3-bis.  Sono  vietati  l’importazione,   la   cessione,   la

lavorazione, la distribuzione, il commercio, il  trasporto,  l’invio,

la  spedizione  e  la  consegna  delle  infiorescenze  della   canapa

coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in  forma

semilavorata, essiccata o triturata, nonche’ di prodotti contenenti o

costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine  e

gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni  sanzionatorie

previste dal titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.  E’  consentita

solo la lavorazione delle infiorescenze per  la  produzione  agricola

dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.».

c) all’articolo 4, comma 1, le  parole:  «Corpo  forestale  dello

Stato» sono sostituite dalle  seguenti:  «Comando  unita’  forestali,

ambientali e agroalimentari Carabinieri» e dopo la parola:  «canapa,»

sono aggiunte le seguenti: «e sulla produzione agricola dei  semi  di

cui all’articolo 2, comma 2, lettera g-bis),».

Capo III

Misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia,
delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche’ degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124

                          Art. 19

Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale  in  materia

  di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un

  pubblico ufficiale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 336 e’ aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:

«Nelle ipotesi di cui al primo e al  terzo  comma,  se  il  fatto  e’

commesso  nei  confronti  di  un  ufficiale  o  agente   di   polizia

giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e’ aumentata  fino  alla

meta’.»;

b) all’articolo 337 e’ aggiunto, infine, il seguente  comma:  «Se

la violenza o minaccia e’ posta in essere per opporsi a un  ufficiale

o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie

un atto di ufficio, la pena e’ aumentata fino alla meta’.»;

c) all’articolo 339 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:  «Le

disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza  o  la

minaccia  e’  commessa  al  fine  di  impedire  la  realizzazione  di

infrastrutture destinate all’erogazione di  energia,  di  servizi  di

trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.».

 

                               Art. 20

Modifiche all’articolo 583-quater del codice  penale  in  materia  di

  lesioni personali ai danni di un  ufficiale  o  agente  di  polizia

  giudiziaria  o  di  pubblica  sicurezza   nell’atto   o   a   causa

  dell’adempimento delle funzioni o del servizio

1. All’articolo 583-quater del  codice  penale  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:

«Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un  ufficiale  o

agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto  o  a

causa dell’adempimento delle funzioni, si applica  la  reclusione  da

due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e’,

rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a

sedici anni.»;

b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:

«, secondo periodo»;

c) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Lesioni personali  a

un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica  sicurezza

nell’atto o  a  causa  dell’adempimento  delle  funzioni,  nonche’  a

personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria  e  a

chiunque svolga attivita’ ausiliarie a essa funzionali».

(omissis)

                               Art. 22

Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze

  di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. A decorrere  dall’anno  2025,  fermo  restando  quanto  previsto

dall’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e  dall’articolo

18  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli  ufficiali  o

agenti di pubblica sicurezza o di  polizia  giudiziaria  appartenenti

alle Forze  di  polizia  a  ordinamento  civile  o  militare  di  cui

all’articolo 16 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  e  al  Corpo

nazionale dei  vigili  del  fuoco,  indagati  o  imputati  per  fatti

inerenti al servizio, nonche’ al coniuge, al convivente di  fatto  di

cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai

figli superstiti degli ufficiali o  agenti  deceduti,  che  intendono

avvalersi  di  un  libero  professionista  di  fiducia,  puo’  essere

corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta  dell’interessato

e    compatibilmente    con    le    disponibilita’    di    bilancio

dell’amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non

superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata

alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se  al  termine  del

procedimento e’ accertata la responsabilita’ dell’ufficiale o  agente

a titolo di dolo.

2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del

comma 1 del presente articolo  qualora  le  indagini  preliminari  si

siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata

emessa sentenza ai sensi dell’articolo 425 del  codice  di  procedura

penale in sede di udienza preliminare o dell’articolo 469 del  codice

di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529,

530, commi 2 e 3, e 531 del codice  di  procedura  penale,  anche  se

intervenuta successivamente a  sentenza  o  altro  provvedimento  che

abbia escluso la  responsabilita’  penale  dell’ufficiale  o  agente,

salvo che per i fatti contestati in sede penale sia  stata  accertata

in sede disciplinare la responsabilita’ per grave negligenza.

3. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  anche  al  personale

convenuto nei giudizi per  responsabilita’  civile  e  amministrativa

previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.

4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo e’ autorizzata  la

spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall’anno 2025. Al

relativo onere si provvede:

a) quanto a euro 600.000 per l’anno 2025 e a euro 20.000 annui  a

decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi struttura politica economica, di cui all’articolo  10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a  euro  260.000  annui  a  decorrere  dall’anno  2025,

mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,

nell’ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  per   l’anno   2025,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della

difesa;

c) quanto  a  euro  40.000  annui  a  decorrere  dall’anno  2026,

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio

triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  per  l’anno

2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo

al Ministero della giustizia;

d) quanto a  euro  540.000  annui  a  decorrere  dall’anno  2026,

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio

triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  per  l’anno

2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo

al Ministero dell’interno.

(omissis)

Capo IV

Disposizioni in materia di vittime dell’usura

                               Art. 33

Introduzione dell’articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996,  n.  108,

  in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell’usura

 

1. Dopo l’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e’ inserito

il seguente:

«Art. 14-bis. – 1. Al fine di assicurare un efficace sostegno  al

soggetto  beneficiario,  per  garantirne  il  rilancio  mediante   un

efficiente  utilizzo  delle  risorse  economiche   assegnate   e   il

reinserimento nel circuito economico legale, le vittime  del  delitto

di usura di cui all’articolo 14, alle  quali  sono  erogati  i  mutui

previsti dal medesimo  articolo,  si  avvalgono,  dal  momento  della

concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di

assistenza, iscritto, a richiesta, nell’albo di cui al  comma  2  del

presente articolo.

2. Ai fini di cui  al  comma  1  e’  istituito  un  albo,  tenuto

dall’Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle

iniziative  antiracket  e  antiusura,  di  soggetti  in  possesso  di

specifica professionalita’;  possono  fare  richiesta  di  iscrizione

all’albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati  e  i

dottori commercialisti iscritti ai  rispettivi  ordini  professionali

nonche’ i soggetti che per la loro specifica attivita’  professionale

siano in possesso di particolare competenza nell’attivita’  economica

svolta dalla vittima  del  delitto  di  usura  e  nella  gestione  di

impresa.

3. Ai fini dell’iscrizione all’albo di cui al comma 2, i soggetti

devono dichiarare che nei loro confronti non sussistono le  cause  di

divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo  67  del  codice

delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.  La  dichiarazione  e’

sottoscritta con le modalita’ previste  dall’articolo  38  del  testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L’incarico di esperto di cui  al  comma  1  e’  conferito  dal

prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l’ufficio giudiziario

che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha  sede

legale o residenza il beneficiario.

5. Il conferimento dell’incarico di cui al comma 4 e’  comunicato

tempestivamente  alla  societa’  CONSAP  –   Concessionaria   servizi

assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del Fondo di

cui all’articolo 14 della presente legge ai sensi dell’articolo 6 del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19

febbraio 2014, n. 60, per gli adempimenti conseguenti.

6. Le somme  erogate  ai  sensi  dell’articolo  14,  all’atto  di

conferimento dell’incarico di cui al comma 4 del  presente  articolo,

entrano a far parte di un patrimonio autonomo e separato  finalizzato

esclusivamente al rilancio  dell’attivita’  dell’operatore  economico

vittima del delitto di usura, secondo le modalita’ di cui al predetto

articolo 14.

7.  I  provvedimenti  di  assegnazione  dei   benefici   di   cui

all’articolo 14 possono essere revocati,  con  recupero  delle  somme

erogate, ove, anche su segnalazione dell’esperto di cui  al  comma  1

del presente articolo, emerga che l’attivita’ svolta  con  l’utilizzo

delle risorse assegnate non realizzi le finalita’ di reinserimento di

cui all’articolo 14, comma 5.

8. L’esperto  di  cui  al  comma  1,  all’atto  del  conferimento

dell’incarico ai sensi del comma 4, deve attestare di non trovarsi in

situazioni di incompatibilita’ o di conflitto di interessi, a pena di

decadenza, ed e’ tenuto a svolgere con diligenza i seguenti compiti:

a) fornire adeguato supporto nella presentazione  dei  progetti

di   capitalizzazione   nonche’   nella   predisposizione   e   nella

realizzazione di ogni attivita’  relativa  alla  gestione  del  mutuo

erogato ai sensi dell’articolo  14,  secondo  le  finalita’  previste

dalla presente legge;

b) sostenere la vittima del delitto di  usura  in  ogni  azione

idonea alla normale ripresa  dell’attivita’  economica  svolta  o  da

svolgere;

c) presentare il  rendiconto  dell’attivita’  di  gestione  con

cadenza periodica e ogniqualvolta il prefetto lo richieda;

d) presentare una relazione  annuale  sul  proprio  operato  al

prefetto  che  ha  conferito  l’incarico  nonche’   all’ufficio   del

Commissario  straordinario  per  il  coordinamento  delle  iniziative

antiracket e antiusura e alla  societa’  CONSAP  Spa,  esibendo,  ove

richiesto, la documentazione giustificativa;

e) chiedere al prefetto che ha conferito l’incarico  di  essere

autorizzato, ove necessario, a farsi  coadiuvare,  sotto  la  propria

responsabilita’, da altri soggetti  qualificati,  in  relazione  alle

esigenze di supporto ulteriore prospettate,  ai  fini  della  ripresa

dell’attivita’ economica della vittima del delitto di usura.

9. All’esperto  di  cui  al  comma  1  si  applicano  le  cause  di

incompatibilita’ di cui al primo comma dell’articolo 2399 del  codice

civile.

10. L’esperto di cui al comma 1 risponde  della  veridicita’  della

relazione annuale di cui al comma 8, lettera d), e  adempie  ai  suoi

doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi  dell’articolo  1710

del codice civile,  conservando  la  riservatezza  sui  fatti  e  sui

documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.

11. L’incarico dell’esperto di cui al  comma  1  ha  la  durata  di

cinque anni ed e’ rinnovabile per una  sola  volta,  fatta  salva  la

possibilita’ di dimissioni volontarie, da comunicare  al  prefetto  e

alla societa’ CONSAP  Spa  con  preavviso  di  almeno  quarantacinque

giorni.

12. In caso di situazioni di particolare  gravita’  e  urgenza,  di

mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o

di dissenso tra  il  beneficiario  e  l’esperto,  gli  stessi,  anche

separatamente, possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da

un suo delegato.

13. L’incarico dell’esperto di cui al comma  1  e’  revocabile,  ai

sensi dell’articolo 1723, primo comma, del codice civile nonche’, con

atto motivato del prefetto,  qualora  emergano  azioni  od  omissioni

contrarie al corretto esercizio  dei  compiti  di  cui  al  comma  8,

lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Nel caso in cui siano

accertate le azioni o le omissioni di cui al primo periodo, l’esperto

e’ cancellato dall’albo di cui al comma 2 e  il  prefetto,  anche  al

fine di garantire la continuita’ nello svolgimento dei compiti di cui

al comma 8, nomina un altro esperto secondo le modalita’ previste dal

regolamento di cui al comma 16.

14. Qualora la societa’ CONSAP Spa abbia notizia  delle  violazioni

di cui al comma 13, essa le segnala  tempestivamente  al  prefetto  e

all’Ordine dei dottori commercialisti e  degli  esperti  contabili  o

agli  altri  ordini  professionali  ai  quali  risulti  eventualmente

iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.

15.  All’esperto  di  cui  al  comma  1  spetta  un   compenso   da

corrispondere annualmente, previa presentazione  della  relazione  di

cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo  di  cui  all’articolo

11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, da non imputare  alla

somma complessiva erogata alla vittima del delitto di usura.

16. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17,  comma  3,

della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Ministro

dell’interno,  di  concerto  con  i  Ministri   della   giustizia   e

dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di

entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabiliti  i

requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al comma  2  del  presente

articolo, il limite  numerico  degli  incarichi  che  possono  essere

svolti, le modalita’  di  conferimento  con  i  relativi  criteri  di

trasparenza,  che  assicurino  la  rotazione  degli   incarichi,   le

modalita’ per la tenuta e la gestione del medesimo  albo  nonche’  le

fattispecie di cui al  comma  12.  Con  il  medesimo  regolamento  e’

altresi’ determinato il compenso minimo spettante all’esperto di  cui

al comma 1, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso,

in relazione all’ammontare  complessivo  del  beneficio  concesso  ai

sensi dell’articolo 14, da aggiornare ogni tre anni».

(omissis)

                               Art. 39

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

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