Giro di vite anche sugli atti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, sulla documentazione antimafia delle imprese sul consumo di infiorescenze di canapa
Decreto sicurezza: rafforzata la tutela dei Vvf. È una delle tante misure del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2025, n. 131).
Altre misure legate alla sicurezza sul lavoro riguardano:
- la documentazione antimafia delle imprese;
- gli atti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;
- il consumo di infiorescenze di canapa.
Di seguito il testo delle misure sopra elencate.
Testo coordinato del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (in
Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 85 dell’11 aprile 2025),
convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in
servizio, nonche’ di vittime dell’usura e di ordinamento
penitenziario.». (25A03312)
(Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2025, n. 131)
Vigente al: 9-6-2025
(omissis)
Art. 3
Modifiche all’articolo 85 e introduzione dell’articolo 94.1 del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in
materia di documentazione antimafia
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 85, comma 2:
1) all’alinea, le parole: «consorzi e raggruppamenti temporanei
di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «consorzi, raggruppamenti
temporanei di imprese e contratti di rete»;
2) dopo la lettera h) e’ inserita la seguente:
«h-bis) per i contratti di rete, alle imprese aderenti al
contratto, secondo le modalita’ indicate nelle lettere precedenti, e,
ove presente, all’organo comune»;
b) dopo l’articolo 94 e’ inserito il seguente:
«Art. 94.1 (Limitazione degli effetti delle informazioni del
prefetto per le imprese individuali). – 1. Ferma restando la
competenza esclusiva del giudice, di cui all’articolo 67, comma 5, il
prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione
dell’informazione antimafia interdittiva, puo’ escludere uno o piu’
divieti e decadenze previsti all’articolo 67, comma 1, nel caso in
cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia
interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al
titolare dell’impresa individuale e alla sua famiglia. L’esclusione
disposta ai sensi del presente comma ha durata annuale, prorogabile
ove permangano i presupposti accertati.
2. La mancanza dei mezzi di sostentamento di cui al comma 1 e’
accertata, su documentata istanza del titolare dell’impresa
individuale, all’esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze
istituito presso la prefettura competente ai sensi dell’articolo 90.
3. Il prefetto, quando dispone l’esclusione dei divieti e delle
decadenze di cui al comma 1 del presente articolo, puo’ prescrivere
all’interessato l’osservanza di una o piu’ delle misure di cui
all’articolo 94-bis, commi 1 e 2, in quanto compatibili. In tal caso,
si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo articolo
94-bis.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o,
ancorche’ non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei
delitti di cui all’articolo 67, comma 8.».
Capo II
Disposizioni in materia di sicurezza urbana
(omissis)
Art. 13
Modifiche all’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di
trasporto e alle loro pertinenze nonche’ in materia di flagranza
differita, e all’articolo 165 del codice penale in materia di
sospensione condizionale della pena
1. All’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il
questore puo’ disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo
anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati,
anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni
precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il
patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice
penale, commessi in uno dei luoghi indicati all’articolo 9, comma 1»;
b) il comma 5 e’ abrogato;
c) al comma 6-quater, dopo le parole: «l’arresto ai sensi
dell’articolo 380 del codice di procedura penale,» sono inserite le
seguenti: «nonche’ nel caso del delitto di cui all’articolo
583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico,».
2. All’articolo 165 del codice penale e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio
commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili,
ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale,
urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione
della sospensione condizionale della pena e’ comunque subordinata
all’osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi
o aree specificamente individuati».
(omissis)
Art. 18
Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni
per la promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa
1. Al fine di evitare che l’assunzione di prodotti costituiti da
infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali
infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato
psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a
rischio la sicurezza o l’incolumita’ pubblica ovvero la sicurezza
stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» e’ inserita la
seguente: «industriale»;
2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa
finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la
coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;
3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell’impiego e del
consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione»
e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi
consentiti dalla legge»;
4) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2,
comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si
applicano all’importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla
cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all’invio,
alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo
di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma
semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze,
compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano
ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
b) all’articolo 2:
1) al comma 2, lettera g), e’ soppressa la punteggiatura finale
ed e’ aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;
2) al comma 2, dopo la lettera g) e’ aggiunta la seguente:
«g-bis) produzione agricola di semi destinati agli usi
consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal
decreto del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 5 della
presente legge.»;
3) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono vietati l’importazione, la cessione, la
lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio,
la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa
coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma
semilavorata, essiccata o triturata, nonche’ di prodotti contenenti o
costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e
gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie
previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E’ consentita
solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola
dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.».
c) all’articolo 4, comma 1, le parole: «Corpo forestale dello
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unita’ forestali,
ambientali e agroalimentari Carabinieri» e dopo la parola: «canapa,»
sono aggiunte le seguenti: «e sulla produzione agricola dei semi di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera g-bis),».
Capo III
Misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia,
delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche’ degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124
Art. 19
Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia
di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un
pubblico ufficiale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 336 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto e’
commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e’ aumentata fino alla
meta’.»;
b) all’articolo 337 e’ aggiunto, infine, il seguente comma: «Se
la violenza o minaccia e’ posta in essere per opporsi a un ufficiale
o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie
un atto di ufficio, la pena e’ aumentata fino alla meta’.»;
c) all’articolo 339 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le
disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la
minaccia e’ commessa al fine di impedire la realizzazione di
infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di
trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.».
Art. 20
Modifiche all’articolo 583-quater del codice penale in materia di
lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa
dell’adempimento delle funzioni o del servizio
1. All’articolo 583-quater del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o
agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a
causa dell’adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da
due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e’,
rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a
sedici anni.»;
b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, secondo periodo»;
c) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a
un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza
nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, nonche’ a
personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a
chiunque svolga attivita’ ausiliarie a essa funzionali».
(omissis)
Art. 22
Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. A decorrere dall’anno 2025, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall’articolo
18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti
alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui
all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti
inerenti al servizio, nonche’ al coniuge, al convivente di fatto di
cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai
figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono
avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo’ essere
corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell’interessato
e compatibilmente con le disponibilita’ di bilancio
dell’amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non
superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata
alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del
procedimento e’ accertata la responsabilita’ dell’ufficiale o agente
a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del
comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si
siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata
emessa sentenza ai sensi dell’articolo 425 del codice di procedura
penale in sede di udienza preliminare o dell’articolo 469 del codice
di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529,
530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se
intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che
abbia escluso la responsabilita’ penale dell’ufficiale o agente,
salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata
in sede disciplinare la responsabilita’ per grave negligenza.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale
convenuto nei giudizi per responsabilita’ civile e amministrativa
previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la
spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall’anno 2025. Al
relativo onere si provvede:
a) quanto a euro 600.000 per l’anno 2025 e a euro 20.000 annui a
decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi struttura politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 260.000 annui a decorrere dall’anno 2025,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
difesa;
c) quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall’anno 2026,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia;
d) quanto a euro 540.000 annui a decorrere dall’anno 2026,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’interno.
(omissis)
Capo IV
Disposizioni in materia di vittime dell’usura
Art. 33
Introduzione dell’articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108,
in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell’usura
1. Dopo l’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e’ inserito
il seguente:
«Art. 14-bis. – 1. Al fine di assicurare un efficace sostegno al
soggetto beneficiario, per garantirne il rilancio mediante un
efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e il
reinserimento nel circuito economico legale, le vittime del delitto
di usura di cui all’articolo 14, alle quali sono erogati i mutui
previsti dal medesimo articolo, si avvalgono, dal momento della
concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di
assistenza, iscritto, a richiesta, nell’albo di cui al comma 2 del
presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1 e’ istituito un albo, tenuto
dall’Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di
specifica professionalita’; possono fare richiesta di iscrizione
all’albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i
dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali
nonche’ i soggetti che per la loro specifica attivita’ professionale
siano in possesso di particolare competenza nell’attivita’ economica
svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di
impresa.
3. Ai fini dell’iscrizione all’albo di cui al comma 2, i soggetti
devono dichiarare che nei loro confronti non sussistono le cause di
divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 67 del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La dichiarazione e’
sottoscritta con le modalita’ previste dall’articolo 38 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L’incarico di esperto di cui al comma 1 e’ conferito dal
prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l’ufficio giudiziario
che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede
legale o residenza il beneficiario.
5. Il conferimento dell’incarico di cui al comma 4 e’ comunicato
tempestivamente alla societa’ CONSAP – Concessionaria servizi
assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del Fondo di
cui all’articolo 14 della presente legge ai sensi dell’articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
febbraio 2014, n. 60, per gli adempimenti conseguenti.
6. Le somme erogate ai sensi dell’articolo 14, all’atto di
conferimento dell’incarico di cui al comma 4 del presente articolo,
entrano a far parte di un patrimonio autonomo e separato finalizzato
esclusivamente al rilancio dell’attivita’ dell’operatore economico
vittima del delitto di usura, secondo le modalita’ di cui al predetto
articolo 14.
7. I provvedimenti di assegnazione dei benefici di cui
all’articolo 14 possono essere revocati, con recupero delle somme
erogate, ove, anche su segnalazione dell’esperto di cui al comma 1
del presente articolo, emerga che l’attivita’ svolta con l’utilizzo
delle risorse assegnate non realizzi le finalita’ di reinserimento di
cui all’articolo 14, comma 5.
8. L’esperto di cui al comma 1, all’atto del conferimento
dell’incarico ai sensi del comma 4, deve attestare di non trovarsi in
situazioni di incompatibilita’ o di conflitto di interessi, a pena di
decadenza, ed e’ tenuto a svolgere con diligenza i seguenti compiti:
a) fornire adeguato supporto nella presentazione dei progetti
di capitalizzazione nonche’ nella predisposizione e nella
realizzazione di ogni attivita’ relativa alla gestione del mutuo
erogato ai sensi dell’articolo 14, secondo le finalita’ previste
dalla presente legge;
b) sostenere la vittima del delitto di usura in ogni azione
idonea alla normale ripresa dell’attivita’ economica svolta o da
svolgere;
c) presentare il rendiconto dell’attivita’ di gestione con
cadenza periodica e ogniqualvolta il prefetto lo richieda;
d) presentare una relazione annuale sul proprio operato al
prefetto che ha conferito l’incarico nonche’ all’ufficio del
Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura e alla societa’ CONSAP Spa, esibendo, ove
richiesto, la documentazione giustificativa;
e) chiedere al prefetto che ha conferito l’incarico di essere
autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la propria
responsabilita’, da altri soggetti qualificati, in relazione alle
esigenze di supporto ulteriore prospettate, ai fini della ripresa
dell’attivita’ economica della vittima del delitto di usura.
9. All’esperto di cui al comma 1 si applicano le cause di
incompatibilita’ di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice
civile.
10. L’esperto di cui al comma 1 risponde della veridicita’ della
relazione annuale di cui al comma 8, lettera d), e adempie ai suoi
doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi dell’articolo 1710
del codice civile, conservando la riservatezza sui fatti e sui
documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.
11. L’incarico dell’esperto di cui al comma 1 ha la durata di
cinque anni ed e’ rinnovabile per una sola volta, fatta salva la
possibilita’ di dimissioni volontarie, da comunicare al prefetto e
alla societa’ CONSAP Spa con preavviso di almeno quarantacinque
giorni.
12. In caso di situazioni di particolare gravita’ e urgenza, di
mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o
di dissenso tra il beneficiario e l’esperto, gli stessi, anche
separatamente, possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da
un suo delegato.
13. L’incarico dell’esperto di cui al comma 1 e’ revocabile, ai
sensi dell’articolo 1723, primo comma, del codice civile nonche’, con
atto motivato del prefetto, qualora emergano azioni od omissioni
contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8,
lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Nel caso in cui siano
accertate le azioni o le omissioni di cui al primo periodo, l’esperto
e’ cancellato dall’albo di cui al comma 2 e il prefetto, anche al
fine di garantire la continuita’ nello svolgimento dei compiti di cui
al comma 8, nomina un altro esperto secondo le modalita’ previste dal
regolamento di cui al comma 16.
14. Qualora la societa’ CONSAP Spa abbia notizia delle violazioni
di cui al comma 13, essa le segnala tempestivamente al prefetto e
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o
agli altri ordini professionali ai quali risulti eventualmente
iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.
15. All’esperto di cui al comma 1 spetta un compenso da
corrispondere annualmente, previa presentazione della relazione di
cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo di cui all’articolo
11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, da non imputare alla
somma complessiva erogata alla vittima del delitto di usura.
16. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i
requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al comma 2 del presente
articolo, il limite numerico degli incarichi che possono essere
svolti, le modalita’ di conferimento con i relativi criteri di
trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, le
modalita’ per la tenuta e la gestione del medesimo albo nonche’ le
fattispecie di cui al comma 12. Con il medesimo regolamento e’
altresi’ determinato il compenso minimo spettante all’esperto di cui
al comma 1, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso,
in relazione all’ammontare complessivo del beneficio concesso ai
sensi dell’articolo 14, da aggiornare ogni tre anni».
(omissis)
Art. 39
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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