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Relazione dell’organo di controllo delle cooperative – Sistema Ratio


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Il documento emanato dai commercialisti, che aggiorna la versione pubblicata lo scorso anno, si propone di fornire uno strumento operativo a supporto dell’attività professionale dei sindaci di cooperative, mediante la tipizzazione di alcuni contenuti ritenuti obbligatori e di altri semplicemente consigliati, ai fini della redazione della relazione di bilancio da presentare all’assemblea dei soci, con le peculiarità del mondo cooperativo.

Le disposizioni a carattere obbligatorio richiamate dal documento riguardano, nello specifico, l’art. 2513 c.c. sui criteri per la definizione della prevalenza, l’art. 2545 c.c. sulla relazione sul carattere mutualistico della cooperativa, l’art. 2, c. 2 L. 59/1992 sull’indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, l’art. 2528 c.c. riguardante la procedura di ammissione dei soci e il carattere aperto della società, e l’informativa obbligatoria ai soci degli esiti dell’ispezione ordinaria di cui all’art. 15, c. 3 L. 59/1992. Inoltre, vengono messe a disposizione dei sindaci alcune proposte riguardanti l’informativa di cui all’art. 2545-sexies c.c. sui ristorni, alle informazioni sul prestito sociale, alla relazione della società di revisione di cui all’art. 15, c. 2 L. 59/1992 e, infine, alle specifiche disposizioni riguardanti le cooperative sociali.

Il documento sottolinea come nelle cooperative la gestione economica e finanziaria sia al servizio della mutualità, che rappresenta lo scopo essenziale delle stesse, ordinato dalla legge e richiamato negli statuti. Per questo motivo, sui sindaci ricadono una serie di obblighi normativi, fra i quali l’indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e l’attestazione della presenza o meno della condizione di prevalenza negli scambi mutualistici con i soci.

Ulteriore informativa di bilancio riguarda la regolarità delle deliberazioni assunte in merito all’ammissione di nuovi soci, posto che la cooperativa è fondata sul postulato della “porta aperta”, che prevede di consentire l’ingresso di chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti da statuto e regolamento.

Con riferimento, poi, all’attività di vigilanza sulle cooperative, il Collegio sindacale deve verificare gli esiti delle ispezioni, eventuali diffide e l’ottemperanza a queste ultime, e accertare che i soci ne siano stati correttamente informati.

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In merito all’eventuale attribuzione di ristorni, è necessario che il Collegio sindacale verifichi, dandone atto, oltre alla regolarità delle modalità di determinazione degli stessi, che la relativa imputazione contabile, a conto economico o quale destinazione di parte dell’utile di esercizio, risulti coerente con quanto stabilito dallo statuto sociale e dal relativo regolamento interno.

Per quanto riguarda il prestito sociale, i sindaci sono tenuti a verificare che sia contemplato dallo statuto e che esista un apposito regolamento interno approvato dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Inoltre, si dovrà dare atto del rispetto delle condizioni di destinazione del prestito, dei limiti individuali di raccolta e di remunerazione ai soci prestatori.

Tenuto conto che le cooperative, nel caso del superamento di determinati parametri, sono soggette a certificazione annuale del bilancio da parte di una società di revisione iscritta in apposito albo, il collegio sindacale deve inoltre verificare l’esistenza dei relativi requisiti, a sensi dell’art. 15 L. 59/1992 e dall’art. 11 D. Lgs. 220/2002, e la conformità della relazione della società di revisione alle disposizioni normative.

Per quanto riguarda le cooperative sociali, il collegio sindacale è chiamato poi ad eseguire una serie di specifici controlli in merito all’iscrizione nella relativa sezione dell’Albo delle cooperative, nonché nell’Albo Regionale, qualora obbligatorio. Il documento dei Dottori Commercialisti rammenta, inoltre, le verifiche sul Bilancio Sociale, oltre che sull’osservanza dei requisiti previsti per le cooperative sociali di tipo a) e sul rispetto della percentuale del 30% dei lavoratori svantaggiati nel caso di cooperative sociali di tipo b).

Infine, nel caso delle cooperative impresa sociale diverse dalle cooperative sociali, il collegio sindacale deve attestare di avere verificato l’osservanza delle finalità sociali previste dalla specifica normativa.



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