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Dl Fiscale, ecco IL TESTO: Imu, accise, split payment


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RomaDl Fiscale, ecco IL TESTO pronto per il Cdm: Imu, accise, split payment e dichiarazioni fiscali. E non solo

Pronto per il Consiglio dei Ministri delle 15.30 a Palazzo Chigi, lo schema del Dl Fiscale.

Il testo affronta le modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi; Modifiche al regime di riporto delle perdite; Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni; Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate; Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi; Divieto di cumulabilità tra il nuovo regime dei lavoratori impatriati e gli incentivi per i ricercatori all’estero e per i neo-residenti; Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU; Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel; Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore; Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica; Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica; Disposizioni in materia di split payment; Disposizioni in materia di credito d’imposta ricerca e sviluppo; Modifiche decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise; Disposizioni sull’estinzione dei giudizi in caso di definizione agevolata e disposizioni relative alla dichiarazione di estinzione; Disposizioni in materia di termini delle dichiarazioni 2024; Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali; Disposizioni finanziarie.

Ancora working in progress sull’articolo 12 relativo alle Disposizioni in materia di credito d’imposta ricerca e sviluppo.

AGEEI pubblica di seguito lo schema di Decreto in formato PDF e a seguire in formato testuale:

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SCHEMA DL FISCALE

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.»;

 

VISTO il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

 

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.»;

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

 

VISTO il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 97, e in particolare l’articolo 3-quinquies recante misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l’impiego di prodotti energetici alternativi;

 

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale»;

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;

 

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027 e in particolare l’articolo 1, comma 81, lettera b);

 

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell’incidenza di tali disposizioni sull’esercizio in corso e sull’esercizio 2024;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del … 2025;

 

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

EMANA

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

il seguente decreto-legge:

TRATTAMENTO FISCALE

ART. 1

(Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi)

 

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 17, comma 1, lettera g-ter) le parole: «incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo,» sono soppresse;
  3. b) all’articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «I rimborsi delle spese» sono inserite le seguenti: «, sostenute nel territorio dello Stato,»;
  4. c) all’articolo 54:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

Prestito personale

Delibera veloce

 

«3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale.

3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi.»;

  1. d) all’articolo 54-bis:

1) al comma 1, alinea, la parola: «mobili» è soppressa;

2) al comma 3, le parole: «immobili e mobili» sono soppresse;

  1. e) all’articolo 54-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

  1. f) all’articolo 54-quater, comma 1, la parola: «mobili» è soppressa;
  2. g) all’articolo 54-quinquies, comma 3, terzo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;
  3. h) all’articolo 54-septies:

1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

Microcredito

per le aziende

 

«6-bis. La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente Capo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

  1. i) all’articolo 67, comma 1:

1) alla lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;

2) alla lettera c-bis), primo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;

  1. l) all’articolo 95, comma 3-bis:

1) dopo la parola: «sostenute», sono aggiunte le seguenti: «nel territorio dello Stato»;

2) le parole: «ovvero corrisposti a lavoratori autonomi» sono soppresse;

  1. m) all’articolo 109, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
    «5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis.».

  1. n) all’articolo 177-bis, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.».

  1. L’articolo 1, comma 81, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera e), lettera h), numeri 1) e 2), e comma 2, si applicano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  4. 5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera e), e lettera h), numero 2), limitatamente alla parte che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, nonché la disposizione del comma 2, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera h), diverse da quelle di cui al primo periodo, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché alle spese di rappresentanza sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), numero 2, lettera d), lettera f), lettera g), lettera i) e lettera n), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024.
  6. 7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera l), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
  7. 8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera l), numero 2), e lettera m), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.
  8. 9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere l) e m) si applicano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le decorrenze di cui ai commi 7 e 8.

 

 

ART. 2

(Modifiche al regime di riporto delle perdite)

 

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 84, comma 3-ter, primo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3»;
  3. b) all’articolo 172, comma 7, secondo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile.»;
  4. c) all’articolo 176, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 173, comma 10 riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.»;

  1. d) all’articolo 177-ter:

1) al comma 1, le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10 e 176, comma 5-bis»;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera a), le parole: «compresi i conferimenti d’azienda,» sono soppresse;

2.2) alla lettera b), le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, 176, comma 5-bis,».

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

 

 

ART. 3

(Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

 

  1. All’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «o collegate» sono soppresse.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

 

 

ART. 4 (Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate)

 

  1. All’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 4-bis, secondo periodo, le parole: «in misura corrispondente all’imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all’imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente» sono sostituite dalle seguenti: «in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all’imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente»;
  3. b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

«4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio, indipendentemente dalla propria quota di partecipazione agli utili nei soggetti di cui ai commi 2 e 3. L’importo di cui al primo periodo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’utile contabile netto è calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l’opzione per la modalità semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non è revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell’esercizio e revoca dell’opzione. Nel caso di esercizio dell’opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b).»;

  1. c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)»;
  2. d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l’imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell’allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis».
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

 

ART. 5

(Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi)

 

  1. All’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se posteriore, entro il sesto mese successivo» sono soppresse.

 

 

Art. 6

(Divieto di cumulabilità tra il nuovo regime dei lavoratori impatriati e gli incentivi per i ricercatori all’estero e per i neo-residenti)

 

  1. All’articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».
  2. All’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. La fruizione dei benefici di cui al presente articolo è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

 

PROSPETTO IMU

Art. 7

(Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU)

 

  1. Limitatamente all’anno 2025, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l’elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l’applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 8

(Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel)

 

  1. All’articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2-ter. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai fini dell’applicazione al medesimo prodotto delle agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo unico, le condizioni stabilite dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014.»;
  3. b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

«2-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.».

  1. c) al comma 2-ter, in fine, dopo le parole: «sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis», sono inserite le seguenti: «e di fornitura all’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità».

 

TERZO SETTORE

Art 9

(Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore)

 

  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 101, comma 10, le parole: «di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 77»;
  3. b) all’articolo 104, comma 2, le parole: «all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso al 31 dicembre 2025».

 

ART. 10

(Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica)

 

  1. All’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» sono soppresse.
  2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) il comma 58 è sostituito dal seguente:

«58. L’efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) dell’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.».

  1. b) al comma 59, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta.».

SPLIT PAYMENT

ART. 11

(Disposizioni in materia di split payment)

 

  1. La disposizione di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione per le operazioni in relazione alle quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.

 

CREDITO DI IMPOSTA

ART. 12

(Disposizioni in materia di credito d’imposta ricerca e sviluppo)

 

  1. All’articolo 5, comma 11, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di pagamento rateale, l’eventuale procedimento penale riguardante il reato di cui all’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativo all’utilizzo dei crediti oggetto del riversamento, è sospeso per l’intera durata della rateazione. A tal fine, il contribuente dà comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuto pagamento della prima rata, allegando la relativa documentazione e informa contestualmente l’Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale. La sospensione è revocata qualora, prima del termine previsto per il versamento dell’ultima rata, l’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’Autorità giudiziaria, attesta l’avvenuta esclusione dalla procedura di riversamento per assenza dei requisiti di accesso ovvero il mancato perfezionamento della stessa. Durante la sospensione del procedimento i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari e quelli per la prescrizione del reato sono sospesi per la stessa durata. Possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392 del codice di procedura penale. Ferma restando la sospensione dei termini di prescrizione del reato per l’intera durata della rateazione, nei casi in cui non risulta presentata una denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, ai fatti accertati di utilizzo dei crediti oggetto di riversamento che sono in fase di definizione mediante rateizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero, a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui all’articolo 84 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreché sussistano i requisiti per l’accesso alla procedura di riversamento e non sopravvengano cause ostative al suo perfezionamento.».

 

ACCISE

ART. 13

(Modifiche decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise)

  1. All’articolo 8 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»;
  3. b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera l), hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto previsto dall’articolo 33-ter, comma 2. Le disposizioni di cui all’art. 33-ter, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».

 

 

ART. 14

(Disposizioni sull’estinzione dei giudizi in caso di definizione agevolata e disposizioni relative alla dichiarazione di estinzione)

 

  1. L’articolo 1, comma 236, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022, e o di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore ovvero dell’ente impositore che sia parte nel giudizio, della documentazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 236, della citata legge n. 197 del 2022, della dichiarazione prevista dall’articolo 1, comma 235, della stessa legge n. 197 del 2001 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
  2. L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell’articolo 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022 comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
  3. All’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per ridurre il numero di procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e per accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, ai sensi dell’articolo 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deposita, entro il 31 luglio 2025, presso la cancelleria della Corte di cassazione, un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022. L’elenco è aggiornato entro il 31 ottobre 2025 con l’indicazione delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 2. L’elenco di cui al primo e secondo periodo indica i versamenti effettuati dai debitori ed è accompagnato da una dichiarazione sulla sussistenza di eventuali ragioni ostative alla definizione della singola controversia.».

 

 

ART. 15

(Disposizioni in materia di termini delle dichiarazioni 2024)

 

  1. Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l’8 novembre 2024 Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  2. Le disposizioni del comma 1 non rilevano ai fini dell’articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall’articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189.

 

DETRAZIONI FISCALI

ART. 16

(Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)

 

  1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il XXX senza alcuna maggiorazione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

 

 

ART. 17

(Disposizioni finanziarie)

 

  1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 1, lettera i), valutati in 1,1 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

ART. 18

(Entrata in vigore)

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

www.ageei.eu

www.pminews.eu

www.governo.it

www.mef.gov.it

www.mimit.gov.it

www.mase.gov.it

DL Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. IL TESTO pronto per il Cdm






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