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un nuovo paradigma per il risanamento d’impresa


La crisi d’impresa, acuita da instabilità economiche globali e cicli recessivi ravvicinati, ha imposto al legislatore italiano la necessità di rinnovare gli strumenti a disposizione per affrontare le difficoltà aziendali. In questo contesto, la Composizione Negoziata della Crisi (CNC), introdotta inizialmente dal d.l. 118/2021 e successivamente perfezionata dal d.lgs. 136/2024 (il cosiddetto Correttivo-ter), emerge non come un mero istituto giuridico, ma come un vero e proprio paradigma di salvataggio e trasformazione dell’impresa in difficoltà. Rappresenta il cuore di una nuova cultura del risanamento, fondata sulla prevenzione, la responsabilità e l’utilizzo di strumenti negoziali, con l’obiettivo primario di tutelare la continuità aziendale e promuovere la collaborazione tra gli attori coinvolti. Non è l’ennesima norma, ma un cambio di mentalità che supera il tradizionale modello binario (impresa “in piedi” o procedure concorsuali), ponendosi come un “terzo tempo” tra la gestione ordinaria e la crisi conclamata. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli. Abbiamo anche organizzato il corso Crisi d’impresa e composizione negoziata 2025

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1. Natura e presupposti della Composizione negoziata della crisi: un percorso volontario e stragiudiziale


Una delle caratteristiche fondamentali della CNC è la sua natura prettamente stragiudiziale e volontaria. Lo Stato, per la prima volta, rinuncia al controllo immediato e scommette sulla responsabilità dell’imprenditore, invitandolo ad agire precocemente e con riservatezza, avvalendosi dell’aiuto di un esperto indipendente. La norma non obbliga, ma premia chi agisce per tempo. La procedura è definita come “non concorsuale”, distinguendosi dalle tradizionali procedure fallimentari (ora liquidazione giudiziale) poiché l’imprenditore non perde la legittimazione a gestire l’impresa. Durante le trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, dovendo però informare preventivamente l’esperto per gli atti di straordinaria amministrazione.
I presupposti per l’accesso alla CNC si dividono in soggettivi e oggettivi. Dal punto di vista soggettivo, la composizione negoziata è aperta a tutte le imprese – commerciali o agricole – regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, indipendentemente dalla dimensione. Possono accedervi anche le imprese minori (sotto soglia). Sono escluse le imprese di fatto (non iscritte), le attività cessate e i professionisti o studi professionali non rientranti nella nozione di “impresa”. Il presupposto oggettivo richiede la presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza. Tuttavia, grazie alle modifiche introdotte dal Correttivo-ter, la procedura è accessibile anche se l’impresa è già in crisi o in stato di insolvenza, a condizione che il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. Il concetto di “crisi” si riferisce a uno stato che rende probabile l’insolvenza per inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici nei successivi dodici mesi, mentre l’”insolvenza” è lo stato conclamato che si manifesta con inadempimenti. La centralità del concetto di risanabilità è il fulcro dell’istituto.
Esistono alcune preclusioni all’accesso. La CNC non è utilizzabile dall’imprenditore che abbia già in corso procedure concorsuali di regolazione della crisi o dell’insolvenza su propria iniziativa. La pendenza di una richiesta di liquidazione giudiziale (fallimento) presentata da creditori o dal Pubblico Ministero, invece, non preclude in sé l’accesso, sebbene l’imprenditore debba segnalarlo e coordinarsi con l’autorità giudiziaria. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli.

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Composizione negoziata della crisi

Quali sono le condizioni di accesso alla composizione negoziata? Che cos’è il test della crisi per il risanamento? Cosa si fa in presenza della richiesta di misure protettive o cautelari? Il presente fascicolo nasce dall’esperienza maturata sul campo come esperti indipendenti, advisor, attestatori e difensori delle imprese, con l’obiettivo di fornire una bussola operativa a imprenditori, avvocati, commercialisti e gestori della crisi, ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo percorso. Il testo accompagna il lettore in tutte le fasi della composizione negoziata, dalla valutazione preliminare di risanabilità all’attuazione delle strategie di ristrutturazione, fino alla gestione delle trattative con i creditori. Una guida concreta e aggiornata attraverso casistica giurisprudenziale, modelli, check list ed “errori da evitare”, e la lettura ragionata del Codice della crisi d’impresa a confronto con la prassi professionale e le decisioni giurisprudenziali più recenti.
Monica MandicoAvvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali. Pasquale CapaldoAvvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.

 

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2. L’attivazione e il ruolo della piattaforma telematica


L’avvio della composizione negoziata è volontario e avviene tramite un’istanza telematica per la nomina dell’esperto, presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente. Una Piattaforma telematica nazionale, gestita da Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti, è lo strumento centrale per l’accesso e la gestione documentale. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo dettagliata, un protocollo di conduzione e il Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il test pratico è uno strumento tecnico che valuta la fattibilità economica e finanziaria del piano di risanamento. Non è un indicatore di crisi, ma di quanto sia perseguibile il risanamento, misurando il grado di difficoltà attraverso il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi finanziari disponibili.
L’istanza telematica deve essere corredata da una serie di documenti obbligatori, tra cui gli ultimi tre bilanci o dichiarazioni fiscali, una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori, un progetto di piano di risanamento e specifiche dichiarazioni sulla pendenza di ricorsi o l’accesso ad altri strumenti. Il Correttivo-ter ha semplificato l’iter consentendo all’imprenditore di autocertificare l’avvenuta richiesta di certi certificati (tributari, contributivi) se fatta almeno 10 giorni prima dell’istanza, nelle more del loro rilascio.

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3. La figura e il compito dell’Esperto Indipendente


Cuore pulsante della procedura è la figura dell’esperto indipendente, un soggetto terzo, imparziale e dotato di specifiche competenze. Per essere iscritti nell’elenco degli esperti, è necessario possedere requisiti professionali (es. iscrizione in albi professionali da almeno cinque anni con esperienza documentata in ristrutturazioni) e aver frequentato un corso di formazione specifico. L’indipendenza e l’imparzialità sono fondamentali e devono perdurare per tutta la procedura; l’esperto non deve avere rapporti personali, professionali o patrimoniali significativi con l’impresa o i suoi principali creditori negli ultimi cinque anni. La nomina avviene tramite una Commissione presso la Camera di Commercio (salvo che per le imprese minori, dove nomina il Segretario Generale), seguendo criteri di rotazione e tenendo conto dell’esperienza specifica.
Il compito principale dell’esperto è agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e altri eventuali soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per superare la crisi. L’incarico inizia con l’accettazione, previa verifica dei requisiti e della documentazione. L’esperto convoca l’imprenditore per valutare le concrete prospettive di risanamento, anche con l’ausilio del test pratico. Può richiedere informazioni, porre quesiti e consigliare strategie. L’esperto opera in modo professionale, imparziale e indipendente, mantenendo la riservatezza sulle informazioni acquisite. Non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni ricevute.

4. Lo svolgimento della procedura e i doveri delle parti


Durante la CNC, l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa, ma con doveri specifici. Deve gestire l’attività per evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria (in stato di crisi) o nel prevalente interesse dei creditori (in stato di insolvenza con prospettive di risanamento). Deve informare preventivamente l’esperto sugli atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non coerenti con le trattative. In caso di dissenso dell’esperto, l’atto o il pagamento possono essere compiuti, ma l’esperto può registrare il dissenso nel Registro delle Imprese, soprattutto se pregiudica gli interessi dei creditori.
Tutte le parti coinvolte, inclusi creditori, soci, terzi contraenti, investitori e rappresentanze sindacali, sono tenute a comportarsi secondo buona fede e correttezza. Devono fornire informazioni complete e veritiere e collaborare lealmente e in modo sollecito. Le banche e gli intermediari finanziari hanno obblighi specifici di partecipazione attiva e informata e non possono revocare o sospendere gli affidamenti concessi per il solo fatto dell’accesso alla CNC, salvo che ciò sia richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale. L’accesso e lo scambio di documentazione avvengono tramite la piattaforma telematica. Per le imprese con più di 15 dipendenti, è previsto l’obbligo di informare e consultare le rappresentanze sindacali su decisioni che incidono sui rapporti di lavoro.

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5. Gli interventi del tribunale: misure protettive e cautelari; autorizzazioni


Sebbene la CNC sia stragiudiziale, il tribunale può essere coinvolto in specifici casi. L’imprenditore può richiedere l’applicazione di misure protettive e, ove occorra, l’adozione di provvedimenti cautelari per preservare il patrimonio e facilitare le trattative. Le misure protettive, che escludono i crediti dei lavoratori, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni strumentali, oltre a sospendere le prescrizioni e impedire le decadenze. Bloccano altresì la pronuncia di sentenza di liquidazione giudiziale. Per mantenere l’efficacia di queste misure, l’imprenditore deve presentare un ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza nella piattaforma e chiedere la pubblicazione del numero di ruolo generale entro 20 giorni. Il tribunale fissa un’udienza entro 10 giorni per valutare la conferma o modifica delle misure, sentendo le parti e l’esperto sulla loro funzionalità al risanamento. Le misure protettive e cautelari hanno una durata limitata, non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni, prorogabili per un massimo complessivo di 240 giorni. Possono essere revocate se non più funzionali o sproporzionate.
Oltre alle misure protettive, l’imprenditore può richiedere al tribunale autorizzazioni per compiere specifici atti di straordinaria amministrazione funzionali al risanamento. Queste includono l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (nuova finanza da terzi, soci o intragruppo) che, in caso di successivo insuccesso della CNC, saranno rimborsati con priorità rispetto ad altri crediti. Il tribunale valuta l’utilità del finanziamento per la continuità aziendale e il vantaggio per i creditori. Un’altra autorizzazione cruciale è quella per il trasferimento dell’azienda o di rami di essa senza la responsabilità dell’acquirente per i debiti risultanti dai libri contabili (deroga all’art. 2560 c.c.). Questo agevola la vendita a terzi interessati. Gli atti autorizzati dal tribunale conservano i loro effetti anche in caso di successiva apertura di procedure concorsuali e sono protetti da azione revocatoria, salvo eccezioni.

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6. Aspetti fiscali e gestione dei crediti speciali


Un’importante novità del Correttivo-ter è l’introduzione della transazione fiscale direttamente nell’ambito della composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis CCII). L’imprenditore può proporre alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione un accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e relativi accessori. Sono esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’UE e, secondo l’interpretazione prevalente, i tributi locali amministrati direttamente dagli enti locali. La proposta richiede l’attestazione di un professionista indipendente sulla sua convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale per il creditore pubblico e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. L’accordo, una volta sottoscritto dalle parti, è depositato in tribunale per un controllo di regolarità formale e autorizzazione all’esecuzione. A differenza di altre procedure concorsuali, il tribunale non opera un “cram down” fiscale (imposizione del piano al fisco recalcitrante); il suo ruolo è una mera delibazione formale. Un punto di rilievo è che, secondo una lettura della normativa comunitaria e confermato dalla Relazione illustrativa, l’IVA può essere oggetto di falcidia.
Un altro aspetto critico nella gestione della crisi riguarda i crediti garantiti da enti pubblici come Mediocredito Centrale (MCC) per le PMI e SACE per le imprese di maggiori dimensioni. Questi enti hanno fornito garanzie su finanziamenti bancari, e l’escussione della garanzia fa sorgere un credito privilegiato in capo al garante pubblico. In CNC, è fondamentale considerare questo potenziale privilegio nel piano di risanamento. Il “rischio escussione” durante le trattative deve essere gestito, ad esempio prevedendo fondi rischi nel piano. Esistono procedure specifiche concordate con MCC e SACE per la ristrutturazione di questi debiti. La giurisprudenza ha ammesso la possibilità di richiedere misure cautelari per vietare temporaneamente l’escussione di tali garanzie se ciò pregiudica il buon esito del risanamento.
Il Codice prevede anche misure premiali fiscali per l’imprenditore che accede alla CNC (art. 25-bis CCII). Queste includono la riduzione degli interessi sui debiti tributari al tasso legale (se l’esito è positivo), la riduzione delle sanzioni tributarie alla misura minima, la riduzione del 50% di sanzioni e interessi su debiti pregressi (in caso di alcuni esiti), e la concessione obbligatoria di rateazioni (fino a 72 o 120 mesi) per debiti fiscali non ancora iscritti a ruolo in caso di pubblicazione di certi accordi. Tuttavia, alcune di queste misure presentano criticità e disomogeneità con la disciplina ordinaria delle rateazioni.

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7. Possibili esiti e il Concordato Semplificato


La composizione negoziata si conclude con il deposito della relazione finale dell’esperto, che attesta l’attività svolta e le soluzioni emerse. L’incarico dura 180 giorni, prorogabili per ulteriori 180 in determinati casi. Gli esiti possibili sono molteplici (art. 23 CCII):

  • Conclusione di un contratto con creditori/parti interessate, con effetti premiali se garantisce continuità.
  • Una convenzione di moratoria.
  • Un accordo sottoscritto dalle parti e dall’esperto, protetto da revocatoria.
  • La predisposizione di un Piano Attestato di Risanamento (PAR).
  • La richiesta di omologazione di un Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (ADR), con soglia di adesione ridotta al 60% se collegato alla CNC.
  • La proposta di Concordato Semplificato per la Liquidazione del Patrimonio (art. 25-sexies CCII).
  • L’accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Il concordato semplificato è uno strumento residuale, attivabile nei 60 giorni successivi alla relazione finale dell’esperto, qualora le trattative siano fallite e non siano praticabili altre soluzioni (come PAR o ADR con soglia ridotta). Richiede l’attestazione dell’esperto sulla correttezza e buona fede delle trattative. Il procedimento è giudiziale ma snello, senza voto dei creditori, ma con possibilità di opposizione. Il tribunale verifica la regolarità, la fattibilità del piano, il rispetto delle prelazioni e che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, garantendo comunque un’utilità a ciascun creditore. Gli atti esecutivi del piano di concordato semplificato omologato non sono soggetti a revocatoria.

8. Considerazioni finali


La Composizione Negoziata della Crisi rappresenta un cambiamento epocale nel diritto della crisi d’impresa italiano. Promuovendo l’emersione precoce delle difficoltà, la responsabilità dell’imprenditore e la negoziazione con gli stakeholder, mira a salvare l’impresa vitale, preservando il valore economico e l’occupazione. Sebbene presenti complessità operative e punti di coordinamento normativo ancora in via di assestamento (soprattutto dopo il Correttivo-ter), l’ampliamento degli esiti possibili, la tutela degli atti compiuti e le misure premiali fiscali la rendono uno strumento sempre più strategico per affrontare la crisi in un’ottica non liquidatoria, ma di risanamento assistito e condiviso. Richiede agli operatori (imprenditori, esperti, advisor) una profonda conoscenza della disciplina e una visione pragmatica per sfruttare al meglio le sue potenzialità

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