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Nuove regole per l’assegno di integrazione salariale del Fondo attività professionali 2024


Nuove istruzioni per quanto riguarda l’assegno di integrazione salariale introdotto dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, riformato in conformità alla disciplina degli ammortizzatori sociali (D.lgs. 148/2015) e aggiornato dal D.I. del 21 maggio 2024.

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Come fare domanda

Le nuove regole sono contenute nella circolare n. 99. La norma, entrata in vigore il 24 luglio 2024, estende la platea dei destinatari e le tutele a favore di lavoratori e imprese, semplifica le procedure di accesso e standardizza le modalità di dichiarazione nel flusso Uniemens.

Sono tenuti al versamento e possono accedere al Fondo i datori di lavoro operanti nel settore delle attività professionali che, nel semestre antecedente la presentazione della domanda, abbiano impiegato almeno un lavoratore subordinato. Possono beneficiare dell’assegno tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, purché in possesso di un’anzianità lavorativa minima di 30 giorni presso l’azienda. Restano esclusi i dirigenti.

I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti:

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  • non prima di 30 giorni rispetto alla data di sospensione programmata dell’attività;
  • non oltre 15 giorni dall’inizio effettivo della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Come accedere al Fondo

Le causali che consentono l’accesso al Fondo coincidono con quelle previste per gli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari. Si tratta, in particolare, di eventi oggettivamente non evitabili, situazioni di crisi aziendale, riorganizzazioni e contratti di solidarietà.

La durata massima dell’intervento varia in funzione della dimensione aziendale e della tipologia di causale. Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, l’assegno può essere riconosciuto per un massimo di 26 settimane nell’arco di un biennio mobile, sia per causali ordinarie sia straordinarie.

Per le aziende con più di 15 dipendenti, il limite resta di 26 settimane in un biennio mobile per gli interventi ordinari. Diversamente, in caso di riorganizzazione o processi di transizione, la durata massima è pari a 24 mesi in un quinquennio. Nelle situazioni di crisi aziendale, il trattamento può essere concesso per un massimo di 12 mesi in un quinquennio, mentre nei contratti di solidarietà il limite è esteso a 36 mesi nello stesso arco temporale.

Come avvengono i pagamenti

I datori di lavoro sono tenuti al versamento di una contribuzione ordinaria e, in caso di effettivo ricorso al Fondo, anche di una contribuzione addizionale pari al 4%. L’aliquota ordinaria varia in funzione della media dei dipendenti occupati nel semestre di riferimento. In particolare:

  • per le aziende fino a 5 dipendenti, l’aliquota complessiva è pari allo 0,50%, ripartita per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore;
  • per quelle con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 15, l’aliquota complessiva è dello 0,80%, con la medesima ripartizione;
  • per le aziende con oltre 15 dipendenti, l’aliquota sale all’1%, sempre con due terzi a carico del datore e un terzo del lavoratore.

È inoltre previsto l’obbligo di informativa sindacale preventiva. In assenza della documentazione attestante tale adempimento, è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva. Nel caso specifico di accesso agli interventi per contratto di solidarietà, è richiesto un accordo sindacale che indichi nominativamente i lavoratori coinvolti.

Assegno in arrivo dal datore o dall’Inps

Il pagamento dell’assegno può avvenire secondo due modalità:

  • direttamente dal datore di lavoro, che provvederà poi al conguaglio o al rimborso da parte dell’Inps;
  • oppure in forma diretta da parte dell’Istituto ai lavoratori, limitatamente ai casi di grave crisi aziendale.





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