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Incremento occupazionale netto per il bonus giovani con importo massimo di 500 euro


Con il messaggio n. 1935/2025, l’INPS ha precisato che la fruizione del bonus giovani con limite massimo di importo pari a 500 euro di cui all’art. 22 comma 1 del DL 60/2024 sarà subordinato al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto per le assunzioni e per le trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025.

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L’incentivo, si ricorda, è stato attuato con il DM 11 aprile 2025 e reso operativo con la circolare n. 90/2025. Il bonus giovani consiste in un esonero contributivo del 100% (escluso INAIL e specifiche contribuzioni), per massimo 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che alla data dell’evento incentivato:
– non abbiano compiuto il 35° anno di età;
– non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’incentivo spetta se l’assunzione o la trasformazione viene effettuata:
– dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, fruendo del limite massimo di esonero di 500 euro (art. 22 comma 1 del DL 60/2024);
– dal 31 gennaio 2025 (purché la domanda di riconoscimento dell’esonero venga effettuata prima di procedere all’assunzione/trasformazione) al 31 dicembre 2025, per i lavoratori con sede di lavoro nelle Regioni della ZES unica e con limite massimo di 650 euro (art. 22 comma 3 del DL 60/2024).

Nella circolare INPS n. 90/2025 sono descritte le condizioni da rispettare per poter fruire dell’incentivo. In particolare, il diritto alla fruizione è subordinato al rispetto sia dei principi generali previsti dall’art. 31 del DLgs. 150/2015, sia di quanto previsto dall’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 (tra cui la regolarità contributiva), nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti per la misura dall’art. 22 del DL 60/2024 e dal DM 11 aprile 2025.

Nel dettaglio, i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi (ai sensi della L. 223/91), nella stessa unità produttiva. I datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Inoltre, sono previste specifiche condizioni specifiche per l’incentivo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nella ZES, per le quali occorre il rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato.
Tra queste:
– l’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell’art. 2 del Regolamento Ue n. 651/2014;
– sono esclusi dall’applicazione del beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’art. 2 del Regolamento Ue n. 651/2014, nonché i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del Regolamento Ue 2015/1589, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 46 della L. 234/2012;
– l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.

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La condizione dell’incremento occupazionale netto era pertanto prevista solo per l’incentivo nella ZES, vale a dire per coloro che intendono accedere all’esonero con importo maggiorato a 650 euro mensile.
Sul punto si inserisce allora il messaggio n. 1935/2025 di ieri, nel quale si apprende come la Commissione europea abbia richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa. Nello specifico, all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il Ministero del Lavoro ha precisato che la legittima fruizione dell’esonero contributivo ex art. 22 comma 1 del DL 60/2024 (quello con importo massimo mensile pari a 500 euro), per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, sarà subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione (come già previsto per il bonus donne e per il bonus giovani con importo maggiorato a 650 euro).

Sotto il profilo operativo, comunica infine l’INPS, il modulo di domanda già in uso per la richiesta del bonus giovani è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.



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