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La detrazione per investimenti in start-up o pmi innovative


Gli investimenti, mediante conferimento in denaro, in start-up innovative o in piccole medie imprese, possono essere detratti, all’interno del modello Redditi PF, dai soggetti Irpef.

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In particolare, le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 30 per cento delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up o pmi innovative, a seguito dell’indicazione all’interno del rigo RP80 del modello Redditi PF.

Tale investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni; diversamente, nell’ipotesi di investimento inferiore al triennio, il contribuente, oltre a decadere dal beneficio, ha l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale.

Si rammenta che una start-up, per qualificarsi come “innovativa”, deve essere una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 25, D.L. 179/2012, ossia:

  • essere una microimpresa o una piccola o media impresa;
  • essere costituita da non più di sessanta mesi;
  • essere residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • deve avere, a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • non distribuire, o non aver distribuito, utili;
  • avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza;
  • non essere il risultato di una fusione, scissione societaria, cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, deve possedere almeno uno dei requisiti di seguito indicati:

  • deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15 per cento del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione;
  • deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato (in misura almeno pari a un terzo, personale che possieda il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure possieda una laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero in misura pari a due terzi, personale in possesso di laurea magistrale);
  • deve essere titolare, o depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale o di un software registrato.

Inoltre, si rileva che una pmi, per qualificarsi come “innovativa”, deve essere una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 4, D.L. 3/2015, ossia:

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  • essere residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • deve avere certificato il suo ultimo bilancio; non essere iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative del Registro delle imprese;
  • presentare una connotazione innovativa, identificata dal possesso di almeno due delle seguenti caratteristiche: costi di ricerca e sviluppo almeno pari al 3 per cento del maggiore tra costo e valore della produzione; forza lavoro costituita, per almeno un terzo del totale, da personale con laurea magistrale oppure, per almeno un quinto del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori; titolarità, anche mediante deposito o licenza, di almeno una privativa industriale o di un software

Inoltre, si evidenzia che sono agevolabili solo gli investimenti in pmi innovative che ricevono l’investimento iniziale anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.

Dopo sette anni dalla prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili anche le società:

  • pmi innovative operative da più di sette anni ma da meno di 10 anni, qualora attestino, attraverso la valutazione di un esperto esterno, di non aver ancora espresso a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
  • indipendentemente dagli anni, le pmi innovative che effettuano un investimento in capitale di rischio, sulla base di un business plan relativo a un prodotto o a un nuovo mercato geografico, superiore al 50 per cento del fatturato medio dei precedenti cinque anni.



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