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Agevolazioni per terreni e aziende in Comuni montani nella stessa dichiarazione di successione


In presenza delle condizioni agevolative, nella medesima dichiarazione di successione è possibile inserire:
– sia le agevolazioni, concernenti le imposte ipotecaria e catastale, previste dall’art. 9 del DPR 601/73 per i terreni montani;
– sia la riduzione dell’imposta di successione che l’art. 25 comma 4-bis del DLgs. 346/90 contempla per l’azienda sita nei Comuni montani.
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 166 pubblicata ieri.

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L’Agenzia ricorda che l’art. 9 comma 2 del DPR 601/73 stabilisce, tra il resto che “nei territori montani […] i trasferimenti della proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo”. Della stessa agevolazione, ai sensi del comma 3 della medesima norma, godono i “trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche”.

Il riferimento all’acquisto “a qualsiasi titolo” comporta l’applicazione del beneficio anche ai trasferimenti di terreni montani per successione, per i quali, quindi, si applicano l’imposta ipotecaria fissa e l’esenzione dall’imposta catastale.
L’agevolazione trova riscontro nelle istruzioni alla dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, ove viene indicato il codice M per il beneficio di cui all’art. 9 commi 2 e 3 del DPR 601/73, cui consegue l’applicazione dell’imposta ipotecaria in misura fissa e dell’esenzione dall’imposta catastale e dall’imposta di bollo, “per i fondi rustici in terreni montani ed immobili in comunità montane inseriti in piani di sviluppo”.

Al fine dell’applicazione del beneficio – come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 29 maggio 2013 n. 18 – è sufficiente che i beneficiari rendano le dichiarazioni necessarie ad applicare il beneficio, di cui, poi, l’Ufficio potrà verificare la veridicità.

Invece, l’art. 25 comma 4-bis del DLgs. 346/90 stabilisce che, se nell’attivo ereditario sono comprese aziende, ubicate in Comuni montani con meno di cinquemila abitanti (o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in Comuni montani di maggiori dimensioni), trasferite al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l’imposta di successione dovuta dal beneficiario “è ridotta dell’importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”.
Si tratta di una riduzione dell’imposta di successione che riguarda le aziende site in Comuni montani, per la quale le istruzioni alla dichiarazione di successione prevedono l’indicazione del codice Q. Per fruire della riduzione, è necessario allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria oppure rendere l’apposita dichiarazione sostitutiva.

Tanto premesso, l’Agenzia rileva che le due agevolazioni riguardano:
– l’una (art. 9 del DPR 601/73) i fondi rustici trasferiti a IAP o a soggetti che si impegnano a condurli per 5 anni e si concretizza nell’esenzione dalle imposte catastale e di bollo e nell’applicazione dell’imposta ipotecaria fissa;
– l’altra (art. 25 comma 4-bis del DLgs. 346/90) le aziende ubicate in Comuni montani trasferite a coniuge o parenti entro il 3° grado che continuino l’attività per 5 anni e si concretizza in una riduzione dell’imposta di successione relativa al valore dell’azienda medesima.

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Pertanto, attenendo a beni diversi e riguardando anche imposte diverse, le due agevolazioni possono coesistere nella medesima dichiarazione di successione, “indicando i relativi codici negli appositi quadri contenuti nella stessa”.
L’agevolazione per i fondi rustici va indicata nel quadro EB, inserendo il codice agevolazione M per ogni terreno agricolo avente i requisiti mentre, con riferimento all’azienda, la riduzione va indicata nel quadro EN, utilizzando il codice Q.

La risposta rileva, infine, che, trattandosi nel caso di specie di una successione aperta anteriormente al 1° gennaio 2025 (quindi prima che il DLgs. 139/2024 introducesse l’autoliquidazione dell’imposta di successione):
– l’ufficio competente provvederà a liquidare l’imposta di successione applicando la riduzione di cui all’art. 25 comma 4-bis del DLgs. 346/90;
– le imposte ipotecaria, catastale e di bollo saranno autoliquidate dal contribuente.



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