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Impianti fotovoltaici: come funziona l’ammortizzazione dei beni per le imprese in Gruppo IVA | Articoli


Il regime del Gruppo IVA consente a più imprese, legate da vincoli finanziari, economici e organizzativi, di agire come un unico soggetto passivo ai fini dell’IVA. Tale configurazione offre vantaggi significativi in termini di semplificazione burocratica e neutralità fiscale nelle operazioni interne. Con la risposta n. 155/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il rimborso dell’eccedenza IVA relativa a beni ammortizzabili è ammesso anche se gli impianti fotovoltaici sono realizzati senza scambi di fatture tra le società del gruppo, purché siano identificabili i costi sostenuti verso soggetti terzi e i beni siano effettivamente destinati all’attività del gruppo.

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Cos’è il Gruppo IVA e quali vantaggi offre

Il Gruppo IVA è un regime che permette a due o più imprese strettamente legate di operare come un unico soggetto ai fini IVA. In pratica, le imprese aderenti sono trattate come un unico contribuente.

A tale regime possono partecipare solo le imprese con più attività collegate tra loro. Legami che possono essere di tipo finanziario, economico e organizzativo.

I principali vantaggi per le aziende che aderiscono al Gruppo IVA sono:

  • lo scambio di beni e servizi senza pagare l’IVA su queste operazioni;
  • la possibilità di stabilire liberamente i prezzi dei servizi tra loro, seguendo le regole del mercato, senza vincoli di natura fiscale;
  • la semplificazione della burocrazia, perché tutti gli obblighi fiscali vengono gestiti da un solo soggetto per tutto il gruppo.

Tuttavia, trattandosi di vantaggi generali, è importante valutare caso per caso, poiché ogni azienda può trarne benefici differenti in base alla propria situazione, alle attività svolte e alle esigenze legate all’IVA.

La caratteristica distintiva del Gruppo IVA risiede in particolar modo nella sua unicità soggettiva, ossia una volta costituito, esso si configura come autonomo soggetto passivo d’imposta, dotato di propria partita IVA.

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L’istituto assume particolare rilevanza per i gruppi operanti nel settore delle energie rinnovabili dove gli investimenti in beni ammortizzabili generano significative eccedenze IVA che devono essere gestite in modo efficiente.

Dei chiarimenti in merito arrivano con la risposta n. 155/2025 dell’Agenzia delle Entrate (AE), in cui si affronta una questione di crescente rilevanza nel settore delle energie rinnovabili relativamente al diritto al rimborso IVA per beni ammortizzabili all’interno dei Gruppi IVA. Il caso riguarda un gruppo operante nel fotovoltaico che ha sollevato dubbi interpretativi sull‘applicazione dell’art. 30 del DPR 633/1972, in particolare sulla possibilità di ottenere rimborsi IVA quando gli impianti vengono realizzati internamente al gruppo senza scambi di fatture tra le società partecipanti.

   

IVA e beni ammortizzabili nei Gruppi IVA: il punto dell’Agenzia delle Entrate

L’AE ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità per i Gruppi IVA di ottenere il rimborso dell’eccedenza di imposta detraibile relativa ai beni ritenuti ammortizzabili anche qualora essi siano realizzati internamente al gruppo.

Il caso di specie vede due società operanti nel settore delle energie rinnovabili che dal gennaio 2023 hanno formato un Gruppo IVA, composto oltre che da loro anche da diverse partecipanti specializzate nello sviluppo, nel finanziamento, nella costruzione e nella gestione degli impianti fotovoltaici.

Il gruppo presenta una struttura organizzativa così articolata:

  • la società capogruppo si occupa della progettazione e del finanziamento degli impianti;
  • la società rappresentante del gruppo si dedica alla costruzione e manutenzione degli stessi;
  • le altre partecipanti gestiscono operativamente gli impianti realizzati, vendendo l’energia elettrica prodotta principalmente a “soggetti passivi rivenditori’” stabiliti all’estero.

Il caso nasce da una peculiare situazione fiscale del Gruppo IVA.

In particolare, quando le società del gruppo si scambiano beni o servizi tra loro, l’IVA non si applica, poiché appartengono allo stesso soggetto fiscale. Al contrario, quando il gruppo compra da fornitori esterni, deve pagare l’IVA, che andrà a costituire un credito da recuperare in sede di dichiarazione.

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La questione principale riguarda, invece, la possibile fattibilità del rimborso di questa IVA secondo quanto previsto dall’art. 30 del DPR 633/1972, anche nei casi in cui gli impianti fotovoltaici fossero stati acquisiti e/o realizzati mediante contratti interni e di conseguenza esenti dall’applicazione dell’IVA.

L’AE ha chiarito che “(…) con la recente risoluzione n. 20/E del 26 marzo 2025 – (…) in riferimento alla rimborsabilità dell’eccedenza IVA detraibile “per opere realizzate su beni di terzi”- è stato chiarito che, «giudici di legittimità hanno parificato sul piano sostanziale ”detrazione” e ”rimborso” e hanno chiarito che, all’espressione «acquisto … di beni ammortizzabili», utilizzata dal legislatore IVA interno (…), «va attribuito il significato lato di disponibilità di tali beni in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo (…), ferma in ogni caso la necessaria ”strumentalità” dei beni stessi all’esercizio dell’impresa (…)» e che «l’applicazione della disposizione legislativa de qua va necessariamente estesa ai beni che, pur stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio lungo, appunto quali ”investimenti” (beni strumentali)». (…)

Nel caso di specie, si ritiene che il Gruppo IVA, quale soggetto passivo unitario ai fini dell’IVA, possa essere assimilato ad un soggetto che realizza in economia l’impianto fotovoltaico da utilizzare quale bene strumentale per la produzione dell’energia destinata alla vendita. Pertanto, (…), per ciascun bene strumentale realizzato, i costi ad esso imputabili per gli acquisti, effettuati dal Gruppo IVA, dei beni e/o dei servizi inerenti la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dell’impianto fotovoltaico, si ritiene che l’eccedenza a credito dell’IVA ad essi relativa possa essere chiesta a rimborso dal Rappresentante di gruppo invocando il presupposto di cui alla lettera c) dell’articolo 30 del decreto IVA. ”

Secondo il chiarimento, quindi, il Gruppo IVA essendo considerato un contribuente unico e autonomo e dotato di una propria partita IVA, ha gli stessi diritti e doveri di qualsiasi altro soggetto. L’AE cita una recente sentenza della Cassazione ove viene chiarito che rientrano tra i beni ammortizzabili tutti i beni destinati all’attività dell’impresa per un periodo medio-lungo. Il Gruppo IVA, essendo assimilato a un’impresa che realizza da sé i propri impianti fotovoltaici da usare per produrre l’energia usata nelle attività di impresa, può quindi chiedere il rimborso dell’IVA pagata per l’acquisto di beni e servizi necessari alla progettazione, costruzione e manutenzione di questi impianti.

In definitiva, si può affermare che il rimborso è ammesso per impianti di proprietà del Gruppo IVA e da esso direttamente utilizzati.

Nella risposta dell’AE viene inoltre affrontato un secondo aspetto, quello inerente alla possibilità di ottenere “rimborsi IVA (…) senza necessità di presentare garanzia, mediante apposizione del visto di conformità”. Le società sostenevano che il requisito dei due anni di attività dovesse essere valutato in relazione alle singole imprese partecipanti, piuttosto che in riferimento al Gruppo IVA nel suo complesso.

L’Agenzia conferma ciò, stabilendo che per i Gruppi IVA, il requisito dell’esercizio dell’attività da più di due anni deve essere verificato separatamente per ciascun partecipante. Pertanto, anche il requisito dei due anni di attività ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia per il rimborso IVA, deve essere verificato individualmente per ciascuna società partecipante al Gruppo IVA.

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In definitiva, questa interpretazione dell’AE rappresenta un importante chiarimento per le imprese che operano sotto forma del Gruppo IVA, garantendo che l’adesione a tale regime non comporti svantaggi ingiustificati nel recupero dell’IVA sui beni di investimento.

 

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE È SCARICABILE IN ALLEGATO.



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