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Unioncamere sulla PEC degli Amministratori: scadenza riaperta a rischio caos


La Legge di Bilancio 2025 (Art. 1, comma 860, L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto l’obbligo per gli amministratori e liquidatori delle società di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese.

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Il MIMIT, con la Nota 12 marzo 2025 prot. n. 43836, ha fornito le prime indicazioni operative. 

Inizialmente, questa nota e le successive interpretazioni da parte di alcuni enti hanno portato a ritenere che per le società già costituite al 1° gennaio 2025, la “prima comunicazione” della PEC degli amministratori dovesse essere trasmessa entro il 30 giugno 2025.

Inoltre, il MIMIT aveva chiarito che la PEC personale dell’amministratore non poteva coincidere con quella della società, e che le domande di iscrizione o modifiche societarie senza la PEC degli amministratori non sarebbero state accolte, con possibili sanzioni pecuniarie.

Leggi anche Obbligo Comunicazione PEC Amministratori Registro Imprese: sfida per gli operatori.

Vediamo ora la Retromarcia Unioncamere sulla PEC degli Amministratori con la scadenza riaperta e il rischio caos 

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1) La posizione di Unioncamere e delle Camere di Commercio (successive comunicazioni)

Unioncamere ha smentito la perentorietà della scadenza del 30 giugno 2025 per la comunicazione della PEC per gli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025.

Con comunicati diffusi alle Camere di Commercio (ad esempio, la nota interna del 2 aprile 2025 di Unioncamere, e comunicazioni da parte di singole CCIAA come Padova e Napoli), viene chiarito che non è previsto alcun termine per la comunicazione della PEC per gli amministratori già in carica, se non in caso di:

  •    nuove nomine di amministratori a partire dal 1° gennaio 2025.
  •    rinnovi o conferme di cariche.
  •    nomina di liquidatori.

In queste specifiche circostanze (nuove nomine, rinnovi, ecc.), la comunicazione della PEC deve avvenire contestualmente all’aggiornamento delle cariche sociali nel Registro delle Imprese.

Per quanto riguarda la distinzione tra PEC personale dell’amministratore e PEC della società, la posizione di Unioncamere e delle Camere di Commercio ribadisce che la normativa incentiva l’uso di una casella individuale, ma alcune interpretazioni potrebbero consentire (se accettato dal sistema camerale) l’indicazione della PEC della società. Tuttavia, la tendenza è verso la PEC individuale.

In sintesi, nonostante le prime indicazioni e la percezione diffusa di una scadenza perentoria al 30 giugno 2025, le più recenti comunicazioni di Unioncamere e delle Camere di Commercio indicano che tale scadenza non è applicabile agli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025 che non abbiano subito variazioni di carica. L’obbligo di comunicazione scatta in occasione di nuove nomine, rinnovi o nomine di liquidatori.

2) Un Cambiamento Inatteso, quali le sue Implicazioni

Le implicazioni di questa modifica dell’ultimo minuto sono notevoli:

  • mancanza di Trasparenza: Viene meno uno strumento di trasparenza fondamentale, rendendo meno agevole l’identificazione e la reperibilità degli amministratori,
  • confusione e Disorientamento: Le continue modifiche delle direttive, a ridosso delle scadenze, generano confusione tra le imprese e i professionisti, che si trovano a dover navigare in un quadro normativo incerto,
  • vantaggio per i “Ritardatari“: Questa apertura in extremis potrebbe, paradossalmente, premiare chi non si è adeguato per tempo alla normativa precedente, creando un precedente non del tutto virtuoso.

3) PEC Amministratori società: cosa succede ora?

Nonostante la nuova apertura di Unioncamere, il 30 giugno 2025 rimane una data cruciale.

È fondamentale che le aziende si adoperino per comunicare la PEC dei propri amministratori, anche se ora con modalità meno stringenti rispetto a quanto inizialmente previsto.

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La situazione richiede un’attenta valutazione da parte delle imprese e dei professionisti del settore, che dovranno interpretare le nuove direttive e assicurarsi di essere in regola per evitare possibili sanzioni o complicazioni future.

Resta da capire se e come il Mimit interverrà su questa inattesa deviazione da quanto stabilito.

 La vicenda evidenzia ancora una volta la necessità di chiarezza e stabilità nelle direttive amministrative, soprattutto quando si tratta di scadenze perentorie e adempimenti obbligatori per il mondo delle imprese e dei professionisti che ne curano gli adempimenti.



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