25 Giu 2025
La scorsa settimana l’Inps, ha pubblicato una circolare che ha fornito le istruzioni operative sull’applicazione delle agevolazioni previdenziali alle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi climatici avversi e fitopatie.
Concentrandosi in particolare sull’esonero contributivo per le aziende agricole richiedibile sulla base delle specifiche declaratorie fornite con appositi decreti ministeriali il documento attua le disposizioni del regolamento UE 2022/2472 e del D.lgs. 102/2004.
Vediamone di seguito una piccola sintesi.
L’intervento è subordinato a:
• decreto di declaratoria del Ministero dell’Agricoltura che attesta la calamità;
• danni a produzioni, strutture o impianti non coperti dal Piano assicurativo annuale;
• danno superiore al 30% della produzione media;
• regolarità DURC e rispetto delle norme sul lavoro.
Le misure sono ammissibili se l’impresa:
• è attiva nella produzione agricola primaria (ATECO 01.1 – 01.5);
• rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa (PMI) UE;
• è in possesso del requisito di “agricoltore in attività”.
Secondo il regolamento UE 2022/2472, gli aiuti possono coprire i danni con le seguenti percentuali:
Intensità massima degli aiuti per evento
Tipo di evento Calamità naturali (terremoti, inondazioni, ecc.)
Percentuale massima di aiuto 100%
Tipo di evento Epizoozie e fitopatie (moria kiwi, Xylella, ecc.)
Percentuale massima di aiuto 100%
Tipo di evento Eventi climatici avversi assimilabili (grandine, gelo, ecc.)
Percentuale massima di aiuto 80% (90% in zone soggette a vincoli naturali)
Aliquota esonero contributivo INPS
Percentuale di danno ? 30% Aliquota di esonero 17%
Percentuale di danno > 70% Aliquota di esonero 50%
Le agevolazioni previdenziali sono uno degli strumenti previsti come intervento ex post. L’esonero si applica:
– ai contributi in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento;
– su richiesta presentata tramite cassetto previdenziale INPS;
– nei limiti delle risorse e dell’importo massimo riconosciuto dalla Regione.
Percentuali di esonero previste:
Percentuale di danno
? 30%
Aliquota di esonero
17%
Percentuale di danno
> 70%
Aliquota di esonero
50%
Importante: l’esonero si calcola “a scalare” come parte dell’importo massimo di aiuto spettante.
Non sono oggetto di esonero le seguenti componenti:
– trattenute a carico del lavoratore;
– contributo al Fondo TFR (art. 2120 c.c.);
– contributo 0,30% per i Fondi interprofessionali.
La domanda per l’esonero contributivo imprese agricole colpite da calamità si trasmette esclusivamente tramite il “cassetto previdenziale del contribuente”; e deve contenere le dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000) e la validità DURC.
L’istituto informa che verranno a breve resi disponibili, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria)
Le strutture territoriali INPS verificheranno:
– esistenza del DURC in corso;
– rispetto di CCNL e normativa in materia di lavoro;
– congruità dei dati forniti (via banche dati SIAN, Agenzia Entrate, ecc.).
L’esonero ha natura provvisoria e diventa definitivo solo dopo approvazione della domanda di intervento compensativo da parte della Regione o dell’AGEA.
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