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AGEVOLAZIONI INPS AGRICOLTURA PER CALAMITÀ E MALATTIE


25 Giu 2025

La scorsa settimana l’Inps, ha pubblicato una circolare che ha fornito le istruzioni operative sull’applicazione delle agevolazioni previdenziali alle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi climatici avversi e fitopatie.
Concentrandosi in particolare sull’esonero contributivo per le aziende agricole richiedibile sulla base delle specifiche declaratorie fornite con appositi decreti ministeriali il documento attua le disposizioni del regolamento UE 2022/2472 e del D.lgs. 102/2004.
Vediamone di seguito una piccola sintesi.

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L’intervento è subordinato a:
• decreto di declaratoria del Ministero dell’Agricoltura che attesta la calamità;
• danni a produzioni, strutture o impianti non coperti dal Piano assicurativo annuale;
• danno superiore al 30% della produzione media;
• regolarità DURC e rispetto delle norme sul lavoro.
Le misure sono ammissibili se l’impresa:
• è attiva nella produzione agricola primaria (ATECO 01.1 – 01.5);
• rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa (PMI) UE;
• è in possesso del requisito di “agricoltore in attività”.

Secondo il regolamento UE 2022/2472, gli aiuti possono coprire i danni con le seguenti percentuali:

Intensità massima degli aiuti per evento
Tipo di evento Calamità naturali (terremoti, inondazioni, ecc.)
Percentuale massima di aiuto 100%
Tipo di evento Epizoozie e fitopatie (moria kiwi, Xylella, ecc.)
Percentuale massima di aiuto 100%
Tipo di evento Eventi climatici avversi assimilabili (grandine, gelo, ecc.)
Percentuale massima di aiuto 80% (90% in zone soggette a vincoli naturali)
Aliquota esonero contributivo INPS
Percentuale di danno ? 30% Aliquota di esonero 17%
Percentuale di danno > 70% Aliquota di esonero 50%

Le agevolazioni previdenziali sono uno degli strumenti previsti come intervento ex post. L’esonero si applica:
– ai contributi in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento;
– su richiesta presentata tramite cassetto previdenziale INPS;
– nei limiti delle risorse e dell’importo massimo riconosciuto dalla Regione.
Percentuali di esonero previste:

Percentuale di danno
? 30%

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Aliquota di esonero
17%

Percentuale di danno
> 70%

Aliquota di esonero
50%

Importante: l’esonero si calcola “a scalare” come parte dell’importo massimo di aiuto spettante.
Non sono oggetto di esonero le seguenti componenti:
– trattenute a carico del lavoratore;
– contributo al Fondo TFR (art. 2120 c.c.);
– contributo 0,30% per i Fondi interprofessionali.

La domanda per l’esonero contributivo imprese agricole colpite da calamità si trasmette esclusivamente tramite il “cassetto previdenziale del contribuente”; e deve contenere le dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000) e la validità DURC.
L’istituto informa che verranno a breve resi disponibili, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria)
Le strutture territoriali INPS verificheranno:
– esistenza del DURC in corso;
– rispetto di CCNL e normativa in materia di lavoro;
– congruità dei dati forniti (via banche dati SIAN, Agenzia Entrate, ecc.).
L’esonero ha natura provvisoria e diventa definitivo solo dopo approvazione della domanda di intervento compensativo da parte della Regione o dell’AGEA.



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