Scade il 30 giugno 2025 il termine entro il quale dovrebbe essere goduto il periodo minimo legale di ferie maturate nell’anno 2023. Il mancato godimento nei termini è soggetto a sanzione amministrativa, fermo restando l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali a prescindere dall’avvenuto godimento.
Diritto alle ferie retribuite e periodo minimo legale
Il diritto alle ferie, costituzionalmente garantito, ha lo scopo primario di consentire al lavoratore dipendente il recupero delle energie psico-fisiche, ma svolge anche un’importante funzione di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, consentendo al lavoratore stesso di partecipare alla vita familiare e sociale. Con l’introduzione del D.Lgs. 66/2003, il legislatore italiano ha introdotto, tra l’altro, un limite minimo di ferie retribuite annue, pari a 4 settimane, e il divieto di procedere alla c.d. monetizzazione dello stesso periodo minimo, in ossequio al principio di indisponibilità delle ferie stesse, fissato dalla Costituzione. Le ferie non godute possono, pertanto, essere monetizzate soltanto in occasione della cessazione del rapporto, così come nei rapporti a termine di durata inferiore all’anno, fermo restando che in tale caso non è legittima la pratica di programmare in anticipo la mancata fruizione delle ferie.
Modalità di godimento delle ferie
La stessa norma legislativa stabilisce poi che le prime due settimane di ferie annue debbano essere godute entro l’anno di maturazione e le restanti due entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Inoltre, il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, deve concedere il godimento delle prime due settimane in modo continuativo. Naturalmente, resta ferma la disposizione dell’art. 2109 c.c., che attribuisce al datore di lavoro, quantomeno, il diritto di salvaguardare le esigenze dell’impresa nello stabilire il periodo delle ferie. Occorre tenere presente, poi, che l’intera norma relativa alle modalità di godimento delle ferie fa salve le eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi. I contratti collettivi possono perciò, innanzitutto, certamente derogare alle norme di legge prevedendo un periodo di ferie superiore al minimo legale di 4 settimane annue; le eventuali sanzioni amministrative, tuttavia, scattano con riferimento solo alle prime 4 settimane; si può, ad esempio, pacificamente procedere alla monetizzazione delle ferie eccedenti le 4 settimane, in accordo con il lavoratore; l’influenza dei contratti collettivi sulle sanzioni è perciò “limitata” al caso in cui stabiliscano un termine diverso per il godimento. Se, ad esempio, un contratto collettivo stabilisse che le ferie devono essere godute entro 15 e non 18 mesi dalla maturazione, le sanzioni amministrative per i residui non goduti possono essere applicate dal sedicesimo mese; di converso, se il contratto collettivo stabilisse che il termine ultimo per il godimento è fissato al ventiquattresimo mese, le sanzioni non potrebbero essere applicate prima del venticinquesimo mese. Dopo l’approvazione del D.Lgs. 66/2003, si deve escludere che il periodo di godimento delle ferie possa essere differito in forza di accordi individuali, a differenza di quanto avviene per i permessi per ex festività e per i c.d. ROL; in questo senso si è più volte espresso il Ministero del lavoro (ad esempio, con la risposta ad Interpello n. 16/2011), sempre in ossequio al principio di indisponibilità delle ferie, volto a renderne effettiva la finalità igienico-sanitaria legata al recupero delle energie psico-fisiche.
Sanzioni amministrative
Il mancato rispetto delle norme così delineate espone il datore di lavoro inadempiente a sanzioni amministrative piuttosto importanti: a seconda del numero di lavoratori coinvolti e del numero di periodi in cui si verificano le violazioni, le sanzioni edittali, non diffidabili, vanno da un minimo di 120 euro a un massimo di 5.400 euro; nei casi più gravi non è nemmeno ammesso l’“ordinario” pagamento in misura ridotta. In tali casi, il datore di lavoro è anche esposto ad eventuali richieste risarcitorie da parte del lavoratore.
Ferie non godute e obblighi contributivi
Come noto, il corrispondente monetario delle ferie non godute deve essere assoggettato a contribuzione dal mese in cui scade il termine ultimo, contrattuale o legale, per il relativo godimento. In altre parole, alla scadenza del termine scatta l’obbligo contributivo a prescindere dall’effettivo godimento. In mancanza di specifiche di disposizione della contrattazione collettiva, pertanto, la scadenza per il godimento delle ferie maturate nell’anno 2023 sarà il prossimo 30 giugno 2025 (si veda, ad es., la Circ. INPS 134/1998). Questo vale senza dubbio per la maggior parte dei casi possibili, ma non in assoluto: il termine può, infatti, essere differito nei singoli casi in cui si sia verificata, nel periodo di osservazione, una sospensione legale del rapporto di lavoro, come in caso di malattia, maternità, infortunio, etc. Per questi motivi, la necessità di monitoraggio della situazione può non essere limitata al mese di giugno o al diverso termine fissato dalla contrattazione collettiva (si veda, per esempio, il Mess. INPS 18850/2006). Per inciso, ciò vale anche nel caso di controlli ispettivi che conducano all’elevazione delle previste sanzioni amministrative. L’obbligo riguarda anche le eventuali settimane eccedenti le prime 4, per le quali viene in rilievo, per lo più, il termine fissato dal contratto collettivo, a meno che non si sia optato per la relativa monetizzazione, in accordo con il lavoratore.
In linea generale, dunque, al più tardi con le denunce contributive relative al mese di luglio 2025, le ferie maturate nel 2023 e non ancora godute dovranno essere assoggettata a contribuzione, sommando il relativo imponibile all’imponibile corrente del mese. Il versamento dovrà dunque avvenire entro il prossimo 20 agosto 2025. Ovviamente, il pagamento dei contributi non fa venire meno il diritto del lavoratore al godimento delle ferie. Pertanto, nel momento in cui le ferie saranno effettivamente godute, il datore di lavoro potrà scomputare i contributi già versati da quelli dovuti nel mese di effettivo godimento. Il recupero avviene con il sistema del conguaglio nella denuncia mensile, con l’utilizzo della variabile “FERIE”. L’utilizzo di tale variabile consente, nel mese corrente, di diminuire l’imponibile del mese in cui si sono versati i contributi sulle ferie non godute, evitando il doppio versamento. Tuttavia, in tempi relativamente recenti, l’INPS ha modificato le regole di utilizzo della variabile, che non può agire su periodi precedenti superiori a 12 mesi. Pertanto, se dal versamento dei contributi sulle ferie non godute (lo stesso, per inciso, vale anche per i ROL ed ex festività, nel rispetto dei termini contrattualmente stabiliti in tal caso anche a livello individuale) sono trascorsi più di 12 mesi, la diminuzione dell’imponibile e il relativo recupero potranno avvenire solo attraverso la procedura di regolarizzazione (DM-Vig).
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