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Tax credit per incubatori e acceleratori certificati: disposizioni applicative


Tax credit per incubatori e acceleratori certificati: disposizioni applicative

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Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto agli incubatori e agli acceleratori certificati (MIMIT – dm 26 maggio 2025)

L’art. 32 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 ha previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, agli incubatori e agli acceleratori certificati di cui all’art. 25, co. 5, DL 18 ottobre 2012, n. 179, è concesso, nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso ai sensi del regolamento de minimis, con le esclusioni settoriali e nei limiti di massimale ivi previsti anche per impresa unica. Inoltre, può essere cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Beneficiari

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Finanziamenti e contributi

 

Possono beneficiare del contributo, sotto forma di credito d’imposta, gli incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione dell’istanza:

– sono regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dall’art. 25, co. 8, DL n. 179/2012;

– non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

– non sono destinatari di sanzioni interdittive e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Procedura di accesso

Prima dell’effettuazione dell’investimento, gli incubatori e gli acceleratori certificati devono presentare al soggetto gestore Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, un’istanza, in cui devono essere indicate per ciascun anno: l’ammontare e le caratteristiche dell’investimento che intendono effettuare, gli elementi identificativi della start-up innovativa destinataria dell’investimento e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché la data presunta dell’investimento e l’importo del credito d’imposta richiesto.

Con apposito bando da adottarsi con decreto del Ministero entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, la procedura attraverso la quale presentare l’istanza, le modalità di verifica della stessa, le modalità di comunicazione degli esiti all’istante con l’indicazione del credito fruibile e sino al raggiungimento del limite di spesa annuale complessivo.

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Modalità di fruizione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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