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proroga al 31 dicembre 2025



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Il termine per l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società già costituite al 1° gennaio 2025 è stato ufficialmente prorogato al 31 dicembre 2025.

Il rinvio, annunciato inizialmente con soddisfazione dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, è stato formalizzato dalla circolare diffusa dal Ministero delle Imprese, che mira a uniformare le interpretazioni già fornite in precedenza, in particolare nel documento di marzo 2025.

La circolare prot. 127654 del 25 giugno 2025, emanata su impulso del sottosegretario con delega Massimo Bitonci, intende fornire risposte concrete alle difficoltà operative segnalate nei mesi scorsi e chiarire il regime sanzionatorio, le modalità di prima comunicazione e gli obblighi di aggiornamento delle informazioni.

Ma vediamo nello specifico il documento Mimit del 25 giugno 2025.

Contesto normativo

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto l’obbligo, per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel registro delle imprese. Tale disposizione si applica sia alle nuove imprese costituite a partire dall’entrata in vigore della norma, sia a quelle già costituite alla data del 1° gennaio 2025.

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Inizialmente, la Direzione Generale del Ministero delle Imprese aveva stabilito, con la nota del 12 marzo 2025 (prot. n. 43836), un termine perentorio al 30 giugno 2025 per le imprese già esistenti. Tuttavia, la mancanza di un termine esplicito nella legge aveva già evidenziato margini di incertezza interpretativa.

In particolare, nella circolare ministeriale del 12 marzo 2025, erano stati forniti alcuni chiarimenti interpretativi. In particolare, si era ribadito che la norma contenuta all’articolo 1, comma 860, della legge n. 207 del 2024 si applica sia alle imprese costituite successivamente all’entrata in vigore della disposizione, sia a quelle già esistenti a tale data.

Tuttavia, si evidenziava l’assenza di una scadenza esplicita per l’adempimento dell’obbligo, non stabilita dal legislatore né desumibile attraverso un’interpretazione normativa, se non facendo riferimento alla disciplina generale sull’entrata in vigore delle leggi, contenuta nell’articolo 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Alla luce di ciò, e al fine di garantire un’applicazione coerente e sostenibile dell’obbligo – anche considerando l’alto numero di soggetti interessati, le incertezze interpretative emerse e la scarsa consapevolezza delle imprese coinvolte – la Direzione Generale aveva deciso, in un’ottica di semplificazione e tutela per le imprese, di fissare come termine per la prima comunicazione il 30 giugno 2025, per le società già costituite alla data di entrata in vigore della norma.

Motivazioni della proroga

A seguito di segnalazioni da parte del sistema camerale e delle categorie professionali, sono emerse alcune criticità operative, aggravate dalla coincidenza con gli adempimenti legati all’approvazione dei bilanci annuali. Queste difficoltà, sommate a prassi applicative non uniformi sul territorio, hanno spinto il Ministero – anche grazie all’intervento diretto del Sottosegretario di Stato con delega, On. Massimo Bitonci – a riesaminare le scadenze.

Nuova scadenza e indicazioni operative

Con la nuova circolare (prot. n. 0127654 del 25 giugno 2025), il Ministero ha disposto il differimento del termine per l’adempimento al 31 dicembre 2025. Questo consente un’applicazione più ordinata della norma e una più ampia possibilità di adeguamento per le imprese coinvolte.

Rimangono invece invariate le altre indicazioni fornite nella precedente nota del 12 marzo 2025, che continua a costituire il quadro interpretativo di riferimento per le Camere di Commercio.

Obblighi per le Camere di Commercio

Le Camere di Commercio sono invitate ad assicurare una corretta diffusione dell’informazione alle imprese, applicando le disposizioni ministeriali in maniera coerente e uniforme. 

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Cndcec. Proroga accolta con favore

La comunicazione relativa alla proroga era stata anticipata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, che aveva espresso “apprezzamento” per la decisione assunta.

In tale occasione, aveva rivolto un ringraziamento al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e al Sottosegretario Massimo Bitonci, con i quali erano stati avviati confronti nei giorni precedenti, per l’attenzione dimostrata nei confronti delle richieste avanzate dalla categoria.

De Nuccio ha sottolineato come questo obbligo richieda ancora chiarimenti puntuali e interpretazioni coerenti, evidenziando che la proroga fino alla fine dell’anno rappresenta una scelta sensata e opportuna.



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