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Bonus casa al 50% per ristrutturazioni, arrivano importanti chiarimenti per tutti


Ci sono aggiornamenti importanti che dobbiamo considerare oggi a proposito del bonus casa, con agevolazioni fino al 50% per tante famiglie in Italia. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E pubblicata il 19 giugno, ha fornito chiarimenti molto attesi sull’applicabilità del bonus ristrutturazione al 50%. Finalmente, è stato dato il via libera al bonus per i lavori di riqualificazione di box e cantine di pertinenza, così come per le opere di riqualificazione condominiale.

Bonus casa

Cosa sappiamo a giugno 2025 sul bonus casa per ristrutturazioni

È fondamentale ricordare che la Legge di Bilancio ha uniformato le aliquote del Bonus Ristrutturazione, Ecobonus e Sismabonus al 50%. Tuttavia, per beneficiare di questa percentuale, sono richieste due condizioni imprescindibili: l’immobile oggetto degli interventi deve essere la dimora abituale del contribuente, oltre al fatto che il contribuente deve possedere un diritto reale sull’immobile (come proprietà, nuda proprietà, usufrutto o diritto di superficie).

In tutti gli altri scenari, qualora le suddette condizioni non siano soddisfatte, lo sconto fiscale applicabile scenderà al 36%. Le incertezze relative all’applicazione delle agevolazioni edilizie su pertinenze e condomini, emerse dalla Legge di Bilancio 2025 che ha introdotto significative limitazioni, sono state finalmente risolte. Il testo della Legge, menzionando il requisito della “dimora abituale” per gli immobili oggetto di agevolazione, aveva generato ambiguità – sebbene il buon senso e l’analogia con la normativa precedente suggerissero diversamente – riguardo all’aliquota applicabile: 50% (in presenza dei requisiti del contribuente) o 36%.

Ora, la recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione che si rivela più favorevole al contribuente, confermando l’applicabilità dell’aliquota del 50% anche per i lavori su pertinenze e condomini, a condizione che sussistano i requisiti previsti per il beneficiario.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente le condizioni per accedere al bonus ristrutturazione, in particolare per alcune casistiche specifiche.

Nessuna agevolazione al 50% per inquilini e comodatati

Per coloro che affittano o hanno in comodato d’uso un immobile e intendono sostenere a proprie spese i lavori di ristrutturazione, la detrazione applicabile rimane fissata al 36%. Questo perché il contratto di locazione o di comodato non conferisce un diritto reale sull’abitazione, condizione essenziale per accedere all’aliquota agevolata del 50%, come peraltro già desumibile dalla Legge di Bilancio.

Dimora abituale al termine dei lavori: una precisazione sui limiti

La circolare specifica che per ottenere il 50% di detrazione è sufficiente che il requisito della dimora abituale sussista al termine dei lavori. Tuttavia, questa precisazione non è sufficiente a “salvare” i contribuenti che stanno acquistando casa e iniziano i lavori di ristrutturazione prima del rogito notarile. Se, infatti, viene pagata una fattura o avviata la pratica edilizia prima dell’atto notarile, non è possibile vantare un diritto reale sull’abitazione in quel momento, precludendo l’accesso all’aliquota maggiore.

Agevolazione massima per immobile di familiari con bonus casa

È invece un’ottima notizia la conferma che i lavori sull’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente hanno diritto all’agevolazione nella misura massima del 50% con bonus casa. Sono inclusi i familiari quali coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.



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