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ecco le riduzioni dei pagamenti PAC per chi viola le norme su lavoro e sicurezza – Ruminantia – Web Magazine del mondo dei Ruminanti


La regolamentazione dell’Unione europea sulla PAC 2023 – 2027 ha introdotto una novità importante per l’accesso ai finanziamenti e cioè il rispetto della “condizionalità sociale“, che si traduce nella verifica della conformità delle aziende a quanto previsto da alcune norme relative alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori agricoli e alla sicurezza e salute sul lavoro.

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Quali sono gli adempimenti normativi della condizionalità sociale?

I beneficiari devono dimostrare di rispettare le condizioni di lavoro disciplinate in alcuni articoli delle seguenti direttive:

  • direttiva 2019/1152/UE relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili;
  • direttiva 89/391/CEE sulle misure volte a incoraggiare il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • direttiva 2009/104/CE sui requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

Tali direttive sono state recepite in Italia mediante i decreti legislativi 9 aprile 2008, n. 81, recante il “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e 27 giugno 2022, n. 104, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili dell’Unione europea”.

Cosa prevede la condizionalità sociale

Di seguito riepiloghiamo le norme relative alla condizionalità sociale elencate all’allegato IV del Regolamento (UE) 2021/2115:

  1. fornire condizioni di impiego per iscritto («contratto di lavoro»);
  2. garantire che l’occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro;
  3. fornire il contratto di lavoro entro le prime sette giornate di lavoro;
  4. effettuare in forma scritta le modifiche del rapporto di lavoro;
  5. prevedere un periodo di prova;
  6. specificare le condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro;
  7. formazione obbligatoria;
  8. obbligo, per il datore di lavoro, di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  9. obbligo per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione;
  10. prevedere servizi di protezione e prevenzione;
  11. adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei lavoratori;
  12. obbligo di: valutazione dei rischi, misure e attrezzature di protezione, registrazione e segnalazione degli infortuni sul lavoro;
  13. formazione adeguata ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione;
  14. partecipazione dei lavoratori alle discussioni sulle questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro;
  15. utilizzo delle attrezzature: devono essere adeguate al tipo di lavoro e conformi ai requisiti di legge. I lavoratori devono essere opportunamente formati sull’utilizzo delle attrezzature che maneggiano, e devono essere garantiti gli interventi di manutenzione da ditte specializzate.

Per garantire che tali requisiti vengano rispettati, i singoli Stati Membri istituiscono un sistema che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative ai beneficiari che non risultino adempienti.

Sanzioni amministrative per la condizionalità sociale

I casi di inosservanza rilevati dagli organismi preposti, vengono comunicati almeno annualmente all’Organismo pagatore. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell’intenzionalità dell’inosservanza in questione. La notifica all’organismo pagatore è trasmessa esclusivamente qualora l’inosservanza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora sia connessa all’attività agricola o riguardi l’azienda o altre superfici gestite dal beneficiario.

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Modalità di applicazione e calcolo delle sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative vengono applicate attraverso la riduzione o esclusione dei pagamenti riferiti alle richieste di aiuto presentate nello stesso anno civile in cui si rileva l’inosservanza . Se non è possibile individuare l’anno preciso della violazione, si fa riferimento all’anno in cui l’inosservanza è accertata.

Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e la loro entità  viene stabilita considerando gravità, estensione, durata, recidiva e intenzionalità dell’infrazione, seguendo le linee guida dell’articolo 87, par. 2 Capo V del Regolamento UE n. 2116/2021, e tenendo conto unicamente delle comunicazioni ufficiali delle autorità incaricate ai controlli.  Considerando che i controlli sulla normativa del lavoro rientrano nel contesto nazionale e sono esterni al comparto agricolo, sarà chiarito ai beneficiari che le riduzioni si basano su verifiche indipendenti dal settore agricolo, evitando di acquisire verbali o atti contenenti dati sensibili per motivi di privacy.

Nel caso in cui misure pluriennali delle passate programmazioni dovessero andare a regime nel periodo PAC 2023–2027, anche queste saranno soggette alle medesime riduzioni per mancato rispetto della condizionalità sociale.

Interscambio delle informazioni tramite il sistema Sian

Agea Coordinamento ha attivato un sistema integrato attraverso il Sian per facilitare lo scambio di informazioni con le Autorità competenti a svolgere i controlli. Il meccanismo inizia con l’invio, da parte di Agea, dell’elenco dei Codici Univoci di Azienda Agricola (CUAA) di tutte le imprese che hanno presentato domanda di aiuto PAC. Le Autorità convenzionate – come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, i Vigili del Fuoco e le ASL – restituiscono un tracciato concordato contenente le aziende sanzionate, con specifiche sulla norma violata e l’esito degli accertamenti.

Questi dati vengono immessi in un database dedicato all’interno del Sian e processati da un algoritmo automatico, il quale calcola la percentuale di riduzione degli aiuti che gli Organismi Pagatori dovranno applicare. L’intero flusso è progettato per garantire la tutela della privacy: i dati sensibili transitano in forma codificata, nel rispetto delle norme vigenti. 

Sono previsti, nell’arco dell’anno, due momenti di interscambio tra enti competenti: uno nel mese di settembre, prima dell’erogazione degli anticipi tra il 16 ottobre e il 30 novembre, e in maggio, in vista del pagamento dei saldi entro il 30 giugno. Questo schema consente agli Organismi Pagatori di ricevere tempestivamente le informazioni necessarie per ridurre o escludere i pagamenti PAC in caso di violazioni accertate della condizionalità sociale.

Quale è la situazione attuale dei dati presenti in Sian?

Al momento il sistema Sian è stato alimentato con le informazioni relative alle sanzioni inviate dall’INL nel periodo giugno–dicembre 2024, da cui è emerso che 253 aziende sono state sanzionate con adempimento e 326 violazioni  risultano collegate al D.Lgs. 81/2008 art. 37, c. 1. Nella maggioranza dei casi è prevista una riduzione del 5%, abbassata al 2,5% se sono state adempiute; in 10 casi la sanzione è del 10%, ridotta al 7,5%. Tali dati sono memorizzati per valutare la persistenza o ripetitività delle infrazioni nei prossimi anni. Parallelamente, Agea ha ricevuto anche gli esiti delle ispezioni dei Nuclei Carabinieri per il lavoro e ha già comunicato agli Organismi Pagatori le riduzioni da applicare. Il coordinamento ha poi evidenziato la necessità che gli Organismi Pagatori trasmettano tutte le informazioni di cui dispongono – compresi dati provenienti da polizia o controlli regionali/statali – per completare la base dati. Ciò è indispensabile soprattutto per stabilire delle sanzioni definitive, ed applicare le riduzioni.

Contabilizzazione delle riduzioni

Le regole di contabilizzazione delle riduzioni in questione sono puntualmente disposte nel documento di lavoro della Commissione UE n. 5576458 del 1° agosto 2024, che stabilisce, tra le varie cose, che le riduzioni/recuperi in materia di condizionalità e condizionalità sociale devono sempre (anche quando la riduzione è effettuata prima del pagamento) essere contabilizzate come entrata con destinazione specifica (contabilizzazione lorda) e rendicontati nel quadro FEAGA,

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Per garantire trasparenza, viene suggerita l’apertura di una scheda credito nel registro debitori, tracciando ogni riduzione/recupero con precisione, o in alternativa dettagliando i dati per singolo beneficiario. Nel caso del FEASR, privo di linee di entrata specifiche, le riduzioni si documentano nelle normali spese, seguendo comunque la medesima tracciabilità contabile. Le riduzioni fino a 100  € possono essere gestite con regime de minimis sia al momento del pagamento sia successivamente tramite compensazione e registrazione nel registro debitori, secondo adeguata rendicontazione.

Infine, per il Fondo AgriCat, la circolare AGEA n. 68585 del 19 settembre 2023 e quella successiva del 1 luglio 2024 ribadiscono che la ritenuta obbligatoria del 3% va effettuata dopo aver applicato tutte le riduzioni e sanzioni, incluse quelle per condizionalità sociale, e che eventuali sanzioni post-pagamento devono comunque essere calcolate sull’importo risultante dopo i controlli di ammissibilità. 

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