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Il vecchio contratto a tempo indeterminato blocca l’incentivo all’assunzione


Alcuni incentivi per l’assunzione di giovani lavoratori con contratto di lavoro stabile presuppongono, tra le varie condizioni richieste, che alla data di assunzione il giovane lavoratore non abbia avuto in precedenza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con un altro datore di lavoro.

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Ne sono un esempio l’incentivo strutturale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto i 30 anni di età, previsto dall’art. 1 commi 100 – 108 e 113 – 114 della L. 205/2017, e il c.d. bonus giovani under 35 (valido fino al 31 dicembre 2025) ex art. 22 del DL 60/2024 (DL Coesione). In entrambi i casi, l’incentivo spetta anche in caso di conversone di un contratto da tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.

Il rispetto di tale condizione non è sempre agevole. Non sono poche infatti le criticità applicative che l’INPS ha cercato di circoscrivere con la circ. n. 40/2018, per l’incentivo under 30, e di recente con la circ. n. 90/2025 per il bonus giovani.
Per esempio, in caso di due rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli incentivi spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima. Se, invece, le assunzioni sono avvenute in giorni differenti, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe il requisito legittimante l’ammissione agli incentivi, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato.

Nessun problema invece in caso di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all’art. 1406 c.c., con passaggio del dipendente al cessionario. In questo caso, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario.

Allo stesso modo, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il requisito in esame deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. Pertanto, se il lavoratore per il quale è stato fruito parzialmente l’incentivo viene riassunto (entro il 31 dicembre 2025 per il bonus giovani ex DL 60/2024), per il nuovo rapporto si può comunque fruire dell’agevolazione per i mesi residui.

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Come evidenziato inoltre nella citata prassi dell’Istituto, non impedisce l’accesso all’agevolazione l’eventuale pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quelle di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come, ad esempio, il rapporto di lavoro a tempo determinato o rapporti di lavoro in forma autonoma.

Infine, ulteriore aspetto su cui si è soffermato l’INPS non molto tempo fa riguarda l’eventuale riqualificazione del rapporto di lavoro. Come specificato sia nella circ. n. 40/2018 sia nella circ. n. 90/2025 (le quali riportano un chiarimento del Ministero del Lavoro fornito con l’interpello n. 2/2016) gli incentivi in esame non possono essere riconosciuti nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato, vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

Con il messaggio n. 4178/2023 (riferito agli incentivi under 30 ex L. 205/2017 e under 36 ex L. 178/2020 e L. 197/2022, ma applicabile anche al bonus giovani ex DL 60/2024), l’Istituto ha precisato che, laddove il datore di lavoro che abbia fruito degli incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione. Pertanto, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri in esame, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.

La suddetta regola è applicabile anche nella diversa ipotesi in cui sia riconosciuto un rapporto di lavoro ex novo a seguito di accertamento ispettivo presso un precedente e diverso datore di lavoro (documento CNO consulenti del lavoro 1° marzo 2024).



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