Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, il DL 30 giugno 2025, n. 95 recante “ disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. “
Il decreto prevede una variegata serie di misure di sostegno alle imprese che spaziano dal rifinanziamento di opere pubbliche indifferibili ( art. 1 ), all’ampliamento del sistema di protezione civile regionale ( art. 2 ) , fino a misure specifiche per il settore sanitario ( art. 7 ) e turistico ( art. 14 ), enti del terzo settore ( art. 5 ) , per il sostegno all’innovazione nel settore dell’agricoltura ( art. 15 ) , dell’industria ( art. 16 ) e strumenti di sostegno a start-up e PMI innovative con l’obbiettivo di favorire gli investimenti privati e pubblici nel venture capital ( art. 18 ). A queste si aggiungono le proroghe fino alla fine del 2026 per il superbonus 110% per le aree terremotate del Centro Italia e delle agevolazioni relative alle Zone franche urbana del sisma centro Italia per tutto il 2025 ( art. 4 ).
Rinvio della decontribuzione e nuovo bonus mamme – In materia previdenziale e di rapporto di lavoro, il Decreto apporta modifiche alla decontribuzione parziale per le lavoratrici madri prevista all’ art. 1, comma 219, della Legge n. 207/2024 relativamente all’annualità 2025.
L’ art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 60 cambia le modalità di erogazione e rinvia l’operatività della decontribuzione al 2026. In sua sostituzione un’indennità pari a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’ attività di lavoro a decorrere dal 1° gennaio sino alla mensilità di novembre 2025.
Rispetto all’ inattuata decontribuzione parziale, viene ampliata la platea delle beneficiarie e la dote finanziaria alla quale si aggiungono 180 milioni rispetto ai 300 milioni di euro già stanziati in Legge di bilancio.
Il bonus spetta alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali (di cui al D.lgs. n. 509/1994 e al D.lgs. n. 103/1996) e la gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995):
• con due figli e titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 su base annua;
• con più di due figli, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Quest’ ultima condizione è posta per evitare sovrapposizioni con la decontribuzione per le lavoratrici madri prevista dalla Legge di bilancio 2024.
Per le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato madri di tre o più figli, di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni, resta infatti confermato l’esonero contributivo previsto all’ art. 1, comma 180, della Legge 213/2023 ( Legge di bilancio 2024 ) fino al 31 dicembre 2026 ( L’ INPS ha fornito le chiarimenti sull’efficacia temporale della misura con il mess. n. 401 del 31.01.2025 ) .
Il nuovo bonus, esente sia sotto il profilo fiscale che contributivo, sarà riconosciuto direttamente dall’ INPS in unica soluzione nella busta paga di dicembre alle :
• lavoratrici madri con due figli, fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio;
• lavoratrici madri con almeno tre figli, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.
IL Bonus, erogato su richiesta della lavoratrice interessata, non rileva ai fini della determinazione dell’ Indicatore della situazione economica ( ISEE ).
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