Aste immobiliari

 il tuo prossimo grande affare ti aspetta!

 

Esonero under 35: dal 1° luglio necessario l’incremento occupazionale anche fuori dall’area ZES


La gestione degli esoneri contributivi previsti dal Decreto Coesione non smette di stupire aziende e professionisti: dopo la lunga attesa dei decreti attuativi, inframezzata da un decreto prontamente ritirato a pochi giorni dalla pubblicazione e poi sostituito, e delle relative istruzioni INPS, dopo aver digerito aspetti legati alla portata dell’agevolazione non presenti nella norma di Legge, riferiti in particolare al bonus donne e all’area ZES, arrivano, inaspettate, nuove istruzioni INPS  (messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025) riguardanti il bonus under 35 “ordinario”, regolamentato dall’art. 22, comma 1, D.L. n. 60/2024, che di fatto smentiscono quanto in precedenza affermato con la circolare n. 90/2025.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

In tale documento di prassi si era infatti sottolineato che il bonus disciplinato dall’articolo 22, comma 1, essendo misura generalizzata, senza alcun profilo di selettività, non necessitava della preventiva autorizzazione della Commissione UE: testualmente, l’INPS affermava poco più di un mese fa che il citato esonero “costituisce una misura rivolta alla generalità dei datori di lavoro privati, volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la precipua finalità della creazione di forme di occupazione giovanile stabile…..Per le sue caratteristiche la previsione non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Pertanto, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

Nel messaggio n. 1935/2025 l’INPS cambia rotta, scaricando il barile sulla Commissione Europea. Dalla lettura del messaggio, si apprende che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, infatti, comunicato all’Ente  previdenziale che la Commissione Europea avrebbe richiesto, all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, che la legittima fruizione dell’esonero contributivo ex art. 22, comma 1, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, sia subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione (U.L.A.).

Pertanto, da un punto di vista operativo, il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione, da rilasciare ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.

A seguito del cambio in corsa delle condizioni di acceso al bonus, vi sono due regimi paralleli, determinati dalla data di assunzione, o di trasformazione, a tempo indeterminato:

  1. assunzioni 1° settembre 2024 – 30 giugno 2025: non è richiesto l’incremento occupazionale netto;
  2. assunzioni 1° luglio 2025 – 31 dicembre 2025: è richiesto l’incremento occupazionale netto.

Fra l’altro, la previsione della necessità dell’incremento occupazionale netto per l’esonero ex art. 22, comma 1, toglie un importante prospettiva per le aziende in area ZES, che, in assenza dell’incremento, necessario per il bonus da 650 euro, potevano ripiegare sulla misura generalizzata da 500 euro.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Riguardo al calcolo dell’incremento occupazionale netto, da effettuare in termini di U.L.A., è necessario prestare attenzione alle particolarità che afferiscono tale specifica modalità: conta il numero di lavoratori che hanno lavorato in favore di una determinata e comprende, diversamente dalle regole del computo, di diritto interno, volto a determinare le dimensioni di un’azienda, somministrazione (non a finalità sostitutive) e apprendisti.

La verifica dell’incremento dell’occupazione sarà poi determinata dal raffronto del numero medio di U.L.A. dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di U.L.A. dell’anno successivo all’assunzione: qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto, le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Prestito personale

Delibera veloce