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Stop alle sostanze CMR nei cosmetici


Dal 1° settembre 2025 vietati gel UV e altri prodotti contenenti ingredienti pericolosi.

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Con l’adozione del Regolamento (UE) 2025/877, pubblicato il 13 maggio 2025, la Commissione Europea ha aggiornato l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009 vietando l’utilizzo nei cosmetici di oltre 20 sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). Questa misura si inserisce nel più ampio obiettivo di tutela della salute umana e armonizzazione normativa all’interno dell’Unione.

Scarica qui il REGOLAMENTO UE 2025/877 della Commissione

Scarica qui REGOLAMENTO CE n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Cosa cambia dal 1° settembre 2025

A partire da questa data, sarà vietata l’immissione sul mercato e l’utilizzo di prodotti cosmetici contenenti le sostanze elencate nel nuovo allegato II, tra cui figurano:

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

  • Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (usata frequentemente nei gel UV per unghie),
  • Tetrabromobisfenolo A,
  • Transfluthrin,
  • Clotianidina, Cimoxanil, 4-metilimidazolo, e molte altre.

Questo significa che non sarà più possibile acquistare, vendere, distribuire né utilizzare prodotti cosmetici che contengano anche solo una di queste sostanze, a prescindere dalla data di acquisto o dalla validità del prodotto.

Indicazioni per le imprese del settore cosmetico

Le aziende sono chiamate ad adeguarsi tempestivamente alla nuova normativa. In particolare:

  • Non utilizzare più, a partire dal 1° settembre 2025, cosmetici contenenti le sostanze vietate.
  • Sospendere immediatamente l’acquisto di prodotti non conformi.
  • Smaltire correttamente le scorte eventualmente presenti in magazzino.
  • Richiedere ai fornitori una dichiarazione scritta di conformità al Reg. (UE) 2025/877.
  • Verificare attentamente l’INCI dei cosmetici prima dell’acquisto.
  • Conservare la documentazione contabile (fatture, inventari) per eventuali rettifiche.

Rilevanza del cambiamento

L’inserimento di queste sostanze tra quelle vietate deriva dalla loro classificazione come CMR secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008, e si basa su solide valutazioni scientifiche da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e del Comitato per la sicurezza dei consumatori (CSSC).

In particolare, la sostanza Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, precedentemente autorizzata con restrizione per uso professionale nei gel UV, è ora completamente proibita a causa della sua classificazione come tossica per la riproduzione (categoria 1B).

Un impegno concreto per la sicurezza dei consumatori

Questa modifica normativa rappresenta un passo importante verso un mercato cosmetico europeo più sicuro, trasparente e sostenibile, tutelando in modo più incisivo i consumatori da ingredienti chimici a rischio.

Assistenza e consulenza

per acquisto in asta

 

Per ulteriori dettagli, le imprese possono consultare gli allegati ufficiali del Regolamento (UE) 2025/877, che riportano l’elenco completo delle sostanze vietate, con denominazioni INCI, codici CAS e numeri CE.

 





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