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Al via la riduzione del 50% dei contributi art/comm


Emanate dall’Inps le istruzioni per applicare la nuova riduzione contributiva del 50% a favore di artigiani e commercianti che si iscrivono per la prima volta alle rispettive gestioni previdenziali nel corso del 2025.Le precisazioni sono state fornite dall’Inps con la circolare del 24 aprile 2025 n. 83 di commento dell’articolo 1 comma 186 della legge 207/2024.Si tratta di un’agevolazione consistente in una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.L’agevolazione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota e spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari.Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:-       avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;-       essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.Soci e collaboratori familiari devono acquisire entro il 2025 tale status in posizione attiva cioè in possesso dei requisiti per versare i contributi alle rispettive gestioni, anche nell’ambito di imprese e società già esistenti.La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il relativo modulo.La riduzione contributiva, alternativa ad altre agevolazioni che riducono l’aliquota,  si applica sulla sola aliquota IVS (Invalidità, vecchiaia e superstiti), mentre risultano in ogni caso dovuti in misura piena il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l’aliquota contributiva aggiuntiva.La riduzione contributiva si applica per 36 mesi decorrenti dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Occorre in tale arco di tempo, mantenere la continuità della copertura contributiva, pena la perdita del diritto. La continuità sussiste anche nel caso di cambi impresa e/o attività svolta che nel caso di variazione della gestione previdenziale di iscrizione (da Gestione artigiani a Gestione commercianti e viceversa).Una volta autorizzati dall’Inps i beneficiari potranno versare i contributi previsti (4 rate annuali calcolate sul minimale e il saldo e acconto alle scadenze per il versamento delle imposte sui redditi, riducendoli del 50%.Nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso.La circolare dell’Inps precisa che l’agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del citato regolamento è pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni.

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