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Superbonus 110%: inadempimento dell’impresa e colpa del condominio


Il caso trattato dal Tribunale di Savona, con la sentenza n. 45/2025, affronta un’ipotesi che sempre più di frequente appare nei tribunali, vale a dire l’azione di un condominio che, dopo avere incaricato un’impresa per la realizzazione di lavori di ristrutturazione coperti dal c.d. Superbonus 110%, non si vede eseguiti i lavori essenzialmente perché l’impresa non è riuscita a cedere i crediti fiscali, derivanti dai lavori stessi e ottenuti dallo stesso condominio a titolo di sconto in fattura, e con il cui ricavato contava di finanziare l’esecuzione delle opere.

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Il condominio, agendo in giudizio, naturalmente mirava a ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento, con condanna dell’impresa al risarcimento dei danni patiti.

L’impresa, costituitasi, evidenziava proprio che, a causa del blocco generalizzato alla cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi e allo sconto in fattura da parte dei fornitori, stabilito dalla normativa allora vigente, non era in grado di eseguire i lavori.

L’impresa, quindi, puntava a fare rilevare la sostenuta sopravvenuta impossibilità a cedere i crediti fiscali come un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ovverosia come presupposto, mirando quindi a dichiarare la risoluzione del contratto di appalto senza alcuna colpa.

Il Tribunale, in aderenza all’orientamento che si sta formando all’interno delle corti di merito, ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dall’impresa, poiché la questione della cessione dei crediti non era stata in alcun modo richiamata nel contratto di appalto risultando, pertanto, inopponibile al Condominio.

Allo stesso modo, l’operatività dell’accordo di cessione dei crediti non avrebbe potuto rappresentare condizione necessaria per la validità ed efficacia del contratto di appalto, non rappresentando questa clausola una condizione.

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Il Tribunale ha, quindi, dichiarato l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto d’appalto per grave inadempimento dell’appaltatore che avrebbe dovuto rispettare il termine essenziale stabilito in contratto per l’ultimazione delle opere.

Naturalmente, in merito al risarcimento del danno, si dovrà valutare anzitutto il fatto che il condominio non ha potuto godere dei crediti fiscali.

A questo proposito, secondo il Tribunale le tempistiche con cui il committente si attiva nei confronti dell’impresa non è un tema secondario, tant’è che nel caso di specie il giudice ha ravvisato un concorso di colpa (nella misura di 1/3) del condominio per non essersi tempestivamente attivato per sollecitare l’esecuzione dei lavori, nonché per non avere tempestivamente diffidato l’impresa ad adempiere.

Secondo il Tribunale, infatti, un comportamento differente del condominio ben avrebbe potuto comportare un tempestivo inizio dei lavori (così da scongiurare gli effetti delle modifiche normative, poi intervenute, che hanno ristretto la possibilità di cedere i crediti), e anche permettere l’adozione di soluzioni alternative per poter godere ugualmente dei benefici fiscali, come per esempio individuare un altro soggetto che potesse sostituirsi all’impresa.



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