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AGENZIE ENTRATE * LUCE E GAS: «IL DECRETO BOLLETTE È LEGGE, FOCUS SU CONTRIBUTI – BONUS – RINVII FISCALI PER ENERGIA E VEICOLI»


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10.52 – giovedì 1 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

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Il Decreto Bollette è legge. Focus sulle misure fiscali. Dalle comunità energetiche rinnovabili al rinvio della nuova maggiore tassazione dei veicoli aziendali più inquinanti assegnati come fringe benefit, diversi gli interventi di impronta tributaria.

Pubblicata nell’edizione del 29 aprile in Gazzetta Ufficiale, la legge n. 60 del 2025 di conversione del DL n. 19 del 28 febbraio 2025 cosiddetto decreto Bollette. Il provvedimento è dedicato alla definizione di misure urgenti di sostegno a famiglie e imprese nell’utilizzo delle forniture di energia elettrica e gas.

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In sede di conversione si sono aggiunte diverse disposizioni, anche di carattere fiscale.

Di seguito le principali misure contenute nel decreto.

Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale (articolo 1, c. 1)
Per il 2025, viene riconosciuto un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 25.000 euro. Tale contributo non modifica la vigente disciplina in tema di bonus sociali, pertanto non si sostituisce ma si affianca alle agevolazioni già previste, aggiungendosi, ad esempio, al bonus elettricità e gas ordinario, previsto per i nuclei familiari con valori dell’Isee inferiore a 9.530 euro (o inferiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico). Il contributo viene riconosciuto nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea).

Rinnovo agevolato degli elettrodomestici obsoleti per favorire il risparmio energetico (articolo 1, c. 3-bis)
Il decreto interviene anche sul “bonus elettrodomestici” previsto dalla legge di bilancio 2025. Viene, in particolare, corretto il percorso di attuazione della misura, con l’eliminazione del requisito di “elettrodomestico di classe di efficienza energetica uguale o maggiore alla classe B” demandando ad apposito decreto interministeriale il compito di stabilire l’individuazione degli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica oltre che i criteri, le modalità ed i termini, per l’assegnazione del contributo. Inoltre, è disposto l’obbligo dello smaltimento dell’elettrodomestico di classe inferiore rispetto a quello acquistato. Infine, è stabilito che, da un punto di vista operativo si dovrà utilizzare un’apposita piattaforma informatica gestita da PagoPa.

Con le modifiche operate sui commi 107 e 109, dell’art. 1 della legge 207/2024 (la legge di Bilancio 2025), il decreto lascia invariata tuttavia la misura in sé, che prevede, per un solo elettrodomestico, la concessione di un contributo non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui.
Né viene cambiato il riferimento ad elettrodomestici prodotti nel territorio dell’Unione europea.

Aumento dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste per le comunità energetiche rinnovabili (Cer) (articolo 1-bis)
In sede di conversione, è stata inoltre ampliata la platea dei soggetti beneficiari delle diverse agevolazioni fiscali previste per le cosiddette comunità energetiche rinnovabili (Cer), aggiungendo tra i soci o membri delle Cer anche le aziende territoriali per l’edilizia residenziale, gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche per i servizi alle persone e i consorzi di bonifica.

Individuazione di nuovi criteri per destinare ulteriori risorse in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili (articolo 4)
Viene stabilito che, con apposito decreto ministeriale, siano accertate le maggiori entrate relative all’Iva derivanti dall’aumento del prezzo del gas naturale, da destinare a misure di sostegno alle famiglie vulnerabili e alle microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali, al fine di contenere il maggior onere da queste sostenute per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 11 del Dlgs. n. 210/2021, per “clienti vulnerabili” si intendono coloro:

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presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 L. n. 104/1992;
le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; f) di età superiore ai 75 anni.)
Perimetro della maggiore tassazione dei veicoli aziendali più inquinanti assegnati ai dipendenti come fringe benefit (articolo 6, comma 2-bis)

Con il comma 2-bis che introduce il comma 48-bis dell’art. 1 della legge di bilancio 2025, viene stabilito che i nuovi criteri di tassazione dei veicoli aziendali assegnati ai dipendenti come fringe benefit, introdotti dalla stessa legge di bilancio, non trovino applicazione per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

In tali casi continuerà ad applicarsi la normativa previgente. In particolare, ai fini della determinazione in denaro dei valori che costituiscono il reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, gli autoveicoli per uso promiscuo e gli autocaravan indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo, continua ad essere considerato il 25% anziché il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio convenzionale. Inoltre, sono confermati gli aumenti di tale percentuale del 25%, per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, nel modo seguente:

30% con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
40% per l’anno 2020 e 50 per cento a decorrere dall’anno 2021 con valori di emissione superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
50% per l’anno 2020 e 60 per cento a decorrere dall’anno 2021 con valori di emissione superiori a 190 g/km.



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