Disponibile dal 30 aprile, la dichiarazione precompilata 2025 introduce rilevanti novità: aumentano i contribuenti interessati e si ampliano le informazioni trasmesse all’Agenzia. Tra le nuove voci, spiccano gli abbonamenti ai trasporti pubblici e i redditi da cessione di energia elettrica comunicati dal GSE.
La dichiarazione precompilata è consultabile dallo scorso 30 aprile. In questa “tornata” di dichiarativi, troviamo nuove spese che sono state trasmesse dai nuovi soggetti obbligati all’Agenzia.
Infatti, come previsto dall’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2014, il MEF individua particolari categorie di spese per le quali il soggetto “fornitore” è tenuto ad effettuare apposita comunicazione telematica utilizzata dall’Agenzia per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Dichiarazione precompilata 2025: le novità
I destinatari della precompilata 2025, quest’anno, sono anche più numerosi, posto che l’utilizzo del modello 730 è possibile anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF, ossia:
- i redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (che tra l’altro vanno indicati nel quadro M, non più nel quadro D);
- le plusvalenze di natura finanziaria (quadro T).
Ricordiamo i riflessi delle informazioni presenti nella precompilata ai fini del controllo formale.
Precompilata e agevolazioni sui controlli formali
Se, infatti, il modello 730 precompilato viene accettato ed inviato senza modifiche, il controllo formale non si può applicare ai dati relativi agli oneri deducibili e detraibili indicati nella dichiarazione precompilata.
Nel caso in cui invece il modello 730 precompilato venga inviato con modifiche, l’esclusione dal controllo formale opererà per i soli dati che non risultano modificati, mentre per gli oneri che risultano modificati il controllo formale in capo al contribuente è limitato ai soli documenti che hanno determinato la modifica.
Le novità riguardano due categorie:
- i dati relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico,
- i rimborsi erogati dal GSE per l’energia in eccesso non autoconsumata.
In merito ai primi (dati relativi agli abbonamenti), la comunicazione nel 2024 è ancora facoltativa, ma sarà obbligatoria nel 2025, ovvero nelle comunicazioni da effettuare nel 2026.
Nelle comunicazioni deve essere indicati i dati identificativi dei soggetti abbonati e di quelli che hanno sostenuto le spese, al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento. Se dunque il titolo non prevede alcuna individuazione del soggetto titolare dell’abbonamento, i relativi dati non dovranno essere trasmessi, in quanto l’azienda non ha disponibilità di un dato obbligatorio. Inoltre, nella comunicazione vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili.
Proventi erogati dal GSE
In merito alla seconda categoria di dati (rimborsi GSE), si ricorda che tali proventi costituiscono redditi “diversi” derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, se posti a servizio di una abitazione e di potenza fino a 20 kW. In caso contrario (impianto non posto a servizio di un’abitazione o di potenza eccedente 20 kW), il reddito generato si configura quale reddito d’impresa.
Il GSE deve, quindi, trasmettere i dati relativi ai proventi erogati ai contribuenti per l’energia in eccesso immessa in rete, anche se la decorrenza è diversa.
Per quanto riguarda i dati derivanti dal servizio di “Scambio sul Posto“, l’obbligo di comunicazione decorre dal 2024 per gli impianti gestiti dalle persone fisiche, mentre dal 2025 per gli impianti gestiti dai condomini.
Per quanto riguarda i dati derivanti da altre forme di cessione (impianti rinnovabili con potenza fino a 20 kW), l’obbligo di comunicazione decorre dal 2025.
NdR: potresti essere interessato alla lettura di questo approfondimento pubblicato su Commercialista Telematico: Ecco come i dati GSE entrano nella dichiarazione precompilata
Danilo Sciuto
Martedì 6 Maggio 2025
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