Microcredito

per le aziende

 

Normativa per piccoli imprenditori (IVA)




Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Le piccole imprese sono imprenditori le cui vendite sono esenti da IVA fino ad un certo limite. Ciò significa che:

  • non devono pagare l’IVA sulle loro entrate all’ufficio delle imposte (→ IVA non indicata nelle fatture di vendita)
  • In cambio, però, non sono autorizzati a dedurre l’imposta a monte dalle spese. (→ nessuna detrazione dell’IVA sugli acquisti)

Chi è un piccolo imprenditore?

I piccoli imprenditori sono imprenditori che gestiscono la loro attività a livello nazionale o in un altro Stato membro dell’UE e il cui fatturato non ha superato il limite di 55.000 € nell’anno solare in corso o in quello precedente.

Oltre al nuovo limite di fatturato, anche il limite di tolleranza sarà rivisto a partire dal 1/1/2025: se il limite di fatturato non viene superato di oltre il 10%, le fatture possono essere emesse senza IVA fino alla fine dell’anno. Se il limite viene superato di oltre il 10%, tutte le ulteriori fatture saranno imponibili a partire da quella data.


Esempio:

Il 1/11/2025, il fatturato di un imprenditore ammonta a 52.000 €. Il 5 novembre, realizza un ulteriore fatturato di 8.000 €. Poiché il fatturato totale (60.000 €) supera la soglia delle piccole imprese solo del 9,1%, la fattura per questo fatturato può ancora essere emessa senza IVA. Tuttavia, se il fatturato totale supera i 60.500 €, tutte le fatture sono soggette all’IVA dal momento in cui viene superato il limite.

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Contributi per le imprese

 


Gli imprenditori provenienti da Paesi terzi non possono avvalersi dell’esenzione dall’IVA per le piccole imprese. 

Per determinare il limite, è determinante il fatturato totale di un anno. Se esercita attività imprenditoriali diverse (p.es. attività commerciale, noleggio e attività agricole e forestali) i fatturati dovranno essere sommati. Il fatturato annuo di un’azienda agricola e forestale con liquidazione forfettaria viene inoltre supposto pari a 1,5 volte il valore unitario.

Non sono inclusi nel limite di fatturato

  • fatturati da operazioni ausiliarie (vendita di beni di investimento) e cessioni di aziende
  • importazioni e acquisti intracomunitari (acquisti intra-UE)
  • fatturati per le quali la responsabilità fiscale viene trasferita al piccolo imprenditore (reverse charge)
  • numerosi fatturati esenti da imposte, come ad esempio
    • fatturati da valori di bollo ufficiali validi nel Paese al valore facciale
    • fornitura di oro da investimento in determinate forme
    • remunerazioni a membri di consigli di vigilanza, consigli di amministrazione o altre persone incaricate del monitoraggio della direzione, riconosciute per questa funzione
    • determinati fatturati da scommesse
    • in certe condizioni fatturati di non vedenti
    • fatturati di scuole private e insegnanti privati
    • fatturati da manifestazioni di associazioni di educazione popolare
    • fatturati di società di credito edilizio e agenti assicurativi
    • fatturati di società sportive no profit
    • fatturati di madri adottive e assistenti all’infanzia o genitori affidatari
    • fatturati di diversi istituti
    • fatturati di persone che svolgono mansioni nel settore sanitario (ad es. anche massaggiatori terapeutici)
    • fatturati di odontotecnici
    • fatturati dal trasporto dei malati
    • fatturati di società pubbliche o organizzazioni senza scopo di lucro derivante dalla gestione di teatri, spettacoli musicali e vocali, musei, giardini botanici o zoologici o parchi naturali
    • fatturati dalla fornitura di oggetti per l’acquisto dei quali gli imprenditori non hanno potuto eseguire la detrazione dell’imposta anticipata.

Regolamenti per le piccole imprese in altri Stati membri

Gli imprenditori hanno la possibilità di utilizzare il regolamento sulle piccole imprese in un altro Stato membro dell’UE. Il prerequisito per questo è la registrazione attraverso un portale creato appositamente per questo scopo e il rispetto di un limite di fatturato a livello europeo di 100.000 €. Per la registrazione in un altro Stato membro dell’UE vale quanto segue: deve essere disponibile una conferma sotto forma di numero di identificazione della piccola impresa e devono essere rispettate le norme giuridiche del Paese. 


Quali fatturati sono esenti da imposte nel mercato interno?

Le consegne e i servizi effettuati a livello nazionale, comprese le transazioni accessorie e le cessioni commerciali, sono esenti da IVA. Non sono esenti gli acquisti intracomunitari, le importazioni e i servizi da società estere per i quali l’obbligo fiscale viene trasferito al piccolo imprenditore (reverse charge).

I piccoli imprenditori hanno diritto alla detrazione dell’imposta anticipata?

Il regolamento per le piccole imprese è una cosiddetta esenzione fiscale “non effettiva”. Ciò significa che le piccole imprese non sono autorizzate a detrarre l’imposta a monte dall’IVA fatturata. Questo vale anche per l’imposta a monte in relazione alle vendite che sono esenti da imposte in un altro Paese dell’UE.


Esempio 1: 
Un imprenditore gestisce la sua attività a livello nazionale ed è soggetto a imposte. È registrato anche in Germania, il che significa che è anche esente da imposte in Germania in base alle norme speciali per le piccole imprese che si applicano in quel Paese. L’imprenditore acquista un computer da un rivenditore austriaco, che utilizza esclusivamente per le sue vendite esenti da imposte in Germania. Poiché il fatturato è esente da imposte in Germania, l’imprenditore non può dedurre l’IVA austriaca addebitatagli sull’acquisto del computer come imposta a monte.

Esempio 2: 
Un imprenditore di consulenza gestisce la sua attività in Germania ed è esente da imposte in quanto piccola impresa. In Austria, ha anche un fatturato imponibile derivante dalla locazione di un immobile. A seguito di una consulenza con un privato austriaco, si reca a Vienna con il suo minibus deducibile dall’imposta sul reddito e lo rifornisce di carburante. Il minibus viene utilizzato esclusivamente per le vendite esenti da imposte in Germania. L’imprenditore non può dedurre l’IVA austriaca che è stata fatturata come imposta a monte.


Opzione per il regime IVA ordinario

Gli imprenditori che ritengono svantaggioso il regolamento per le piccole imprese (ad esempio, a causa dell’elevata imposta a monte nella fase di avvio; i clienti sono principalmente imprenditori che hanno diritto alla detrazione dell’imposta a monte) possono rinunciare all’esenzione fiscale (opzione dichiarazione).

La rinuncia dovrà essere dichiarata per iscritto all’ufficio imposte (modulo U12, scaricabile sulla home page del Ministero Federale delle finanze – Bundesministerium der Finanzen). Le aziende di altri Stati membri dell’UE presentano questa dichiarazione sul portale delle rispettive autorità fiscali.

Dopo aver presentato la dichiarazione di opzione (al più tardi fino a quando l’accertamento IVA diventa legalmente vincolante), l’imprenditore è vincolato per almeno cinque anni. La revoca può essere effettuata al più presto dopo la scadenza del periodo di impegno e deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del primo mese solare dell’anno solare a partire dal quale deve essere applicata.

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Esempio: 
Il piccolo imprenditore K consegna una dichiarazione di opzione per l’anno 2020. 
Fino al 2024 compreso K deve versare l’IVA. Può revocare la dichiarazione di opzione non prima dell’anno solare 2025 (il termine per la revoca scade il 31/01/2025). Se non avviene alcuna revoca rimane in vigore il regime IVA ordinario. Ciò significa che c’è solo 1 mese di tempo dopo la scadenza del periodo di impegno per presentare la dichiarazione di revoca!


L’effetto di una dichiarazione tempestiva (opzione/revoca) entra sempre in vigore il primo gennaio dell’anno desiderato. Il fatturato realizzato prima dell’entrata in vigore della dichiarazione deve essere trattato in conformità alle normative precedentemente in vigore. Questo vale anche se la fattura non viene emessa o il pagamento viene effettuato solo dopo la data di entrata in vigore. Nella dichiarazione IVA anticipata e nella dichiarazione IVA annuale, queste vendite devono essere prese in considerazione solo nel periodo in cui è sorto il debito fiscale.


Esempio:
Un imprenditore (che versa l’imposta sui redditi effettivi) a partire dall’1.1.2025 rinuncia al regime di esonero dall’IVA come piccolo imprenditore. Nel mese di dicembre 2024 fornisce ancora un servizio informatico per un cliente austriaco. La fattura viene emessa solo nel mese di gennaio 2025 e pagata solo nel mese di febbraio 2025. 

Soluzione:
Dato che il servizio informatico è stato erogato nel periodo in cui il fornitore come piccolo imprenditore godeva ancora del regime di esonero dall’IVA, rimane esente dall’imposta benché dal 1.1.2025 l’imprenditore abbia esercitato l’opzione per l’obbligo fiscale. Pertanto non si dovrà calcolare l’IVA. Il fatturato deve essere riportato nella dichiarazione periodica dell’IVA per febbraio/per il primo trimestre 2025 nel parametro 000 e nel parametro 016.


Rettifica dell’IVA sugli acquisti

Se passa dall’esenzione IVA all’obbligo IVA, può effettuare una correzione positiva dell’imposta a monte. Ciò significa che successivamente potrà richiedere l’intera imposta a monte per le attività correnti. Per le attività fisse, è possibile una richiesta retroattiva pro rata, a condizione che l’acquisizione o la produzione sia avvenuta entro il periodo di correzione. Il periodo di rettifica è di cinque anni per i beni mobili e di venti anni per i beni immobili. Per le attività immobiliari che erano già utilizzate come attività fisse al 31 marzo 2012, il periodo di rettifica è di dieci anni. Per ogni anno che manca al completamento del periodo di rettifica può essere fatto successivamente valere un quinto, un decimo o un ventesimo dell’IVA sugli acquisti.


Esempio:

Contabilità

Buste paga

 

Un imprenditore (che versa l’imposta sui redditi effettivi) a partire dall’1.1.2020 rinuncia al regime di esonero dall’IVA come piccolo imprenditore. Nel mese di dicembre 2019 fornisce ancora un servizio informatico per un cliente austriaco. La fattura viene emessa solo nel mese di gennaio 2020 e pagata solo nel mese di febbraio 2020.

Soluzione:
Dato che il servizio informatico è stato erogato nel periodo in cui il fornitore come piccolo imprenditore godeva ancora del regime di esonero dall’IVA, rimane esente dall’imposta benché dal 1.1.2020 l’imprenditore abbia esercitato l’opzione per l’obbligo fiscale. Pertanto non si dovrà calcolare l’IVA. Il fatturato deve essere riportato nella dichiarazione periodica dell’IVA per febbraio/per il primo trimestre 2020 nel parametro 000 e nel parametro 016.


Rettifica dell’I.V.A. sugli acquisti

Se passa dall’esenzione dall’I.V.A. al regime I.V.A. ordinario può effettuare una correzione positiva dell’I.V.A. sugli acquisti. Ciò significa che per l’attivo circolante può successivamente far valere l’intera I.V.A. sugli acquisti. Per i beni di investimento è possibile farla valere successivamente (in proporzione), se l’acquisto (produzione) è compreso/a nel periodo di rettifica. Il periodo di rettifica è di anni cinque per beni di equipaggiamento mobili, di anni venti per quelli immobili. Per beni economici immobili che in data 31/03/2012 siano stati già utilizzati come beni di investimento il periodo di rettifica è di anni dieci. Per ogni anno che manca al completamento del periodo di rettifica può essere fatto successivamente valere un quinto, un decimo o un ventesimo dell’I.V.A. sugli acquisti.


Esempio:
Una piccola impresa acquista una macchina nel 2022 per 20.000 € più 4.000,00 € di IVA. Cambia l’assoggettamento all’IVA a partire dal 2025. 

Può richiedere un’imposta a monte successiva di 1.600 € (ossia due quinti di 4.000 €), di cui 800 € nel 2025 e 800 € nel 2026. 


Se passa dall’obbligo di versamento dell’IVA all’esenzione dall’IVA, è obbligato a restituire all’ufficio delle imposte gli importi corrispondenti dell’imposta a monte.

Non è previsto un adeguamento dell’imposta a monte per le attività fisse se l’imposta a monte da adeguare non supera l’importo di 60 € all’anno per attività fissa.

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Il piccolo imprenditore nel mercato interno

Alcune caratteristiche speciali si applicano alle piccole imprese esenti da IVA nella circolazione di beni e servizi nel mercato interno: 

A.) Scambio di beni tra imprese

Se esporta merci nell’UE, non si tratta di consegne intracomunitarie (consegne intra-UE), in quanto l’esenzione fiscale per le piccole imprese ha la precedenza. In questo caso, la piccola impresa fornitrice non necessita di un numero di partita IVA e la consegna non deve essere inserita nell’elenco riepilogativo. Ciò corrisponde al trattamento di una consegna nazionale.

Se importa merci dall’UE e non supera la soglia di acquisizione (importazioni nell’anno solare precedente o in quello in corso fino a un massimo di 11.000 €), non realizza un’acquisizione intra-UE. Sarà trattato come un cliente privato in altri Paesi dell’UE, il fornitore le addebiterà l’IVA austriaca (nuovo regolamento sulle vendite a distanza di beni dal 1/7/2021) e la detrazione dell’imposta a monte non è possibile.

Se supera la soglia di acquisto o vi rinuncia, si applica quanto segue:

  • Ha bisogno di un numero di partita IVA, che deve fornire al fornitore UE.
  • Il fornitore UE deve emettere una fattura netta (consegna esente da imposte).
  • Deve pagare l’imposta sull’acquisto intracomunitario, ossia deve calcolare lei stesso l’IVA dalla fattura netta (imposta sull’acquisto).
  • L’imposta sull’acquisto deve essere pagata all’ufficio delle imposte, in quanto le piccole imprese non hanno il diritto di dedurre l’imposta a monte.

È possibile rinunciare informalmente alla soglia di acquisto. Anche l’utilizzo di un numero di partita IVA vale come rinuncia alla soglia di acquisto e si applica alle “importazioni” da tutti i Paesi dell’UE. L’esonero è vincolante per due anni solari. 

B. Cessione di beni verso privati (vendita a distanza di beni)

Dal 1/7/2021 sono in vigore nuove regole per la vendita a distanza di beni intra UE. I fatturati diventano imponibili a partire dal primo euro nel Paese di destinazione.

Un’eccezione sussiste solo per le imprese, i cui fatturati provenienti da servizi forniti in maniera elettronica, servizi di telecomunicazioni, televisione e radio e fatturati nell’ambito della vendita a distanza di beni intracomunitaria in tutta l’area UE non superano il valore di 10.000 EUR (vedere anche Vendite a distanza di beni intra-UE – WKO.at). In questo caso, i fatturati sono imponibili nel Paese di partenza e il piccolo imprenditore può fatturare senza imposte. Queste vendite rientrano nel limite di 55.000 €.

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Saldo e stralcio

 

Se viene superata la soglia dei 10.000 euro, l’IVA deve essere addebitata nel Paese di destinazione e si deve verificare se è applicabile la normativa per piccoli imprenditori del Paese di destinazione. In tal caso, la fattura deve essere emessa al cliente senza IVA Tuttavia, se la normativa per piccoli imprenditori del Paese di destinazione non viene utilizzata o non viene effettuata la registrazione, la consegna è imponibile e l’imprenditore deve pagare l’IVA all’amministrazione finanziaria del Paese di destinazione. Il sistema OSS UE semplifica le dichiarazioni fiscali e i pagamenti alle autorità fiscali. Per registrarsi su OSS UE tramite Finanzonline, il piccolo imprenditore deve avere un numero di partita IVA che si ottiene presentando una richiesta informale presso l’ufficio tributario competente.

C.) Circolazione di servizi

Se un piccolo imprenditore austriaco presta un ulteriore servizio a un imprenditore esterno all’UE, deve essere comunicato il luogo di prestazione. Se questo si trova all’estero, il debito d’imposta viene trasferito al ricevitore estero del servizio (Reverse Charge). Ciò significa che non è richiesta alcuna registrazione nel rispettivo Paese, ma questo servizio deve essere inserito nella comunicazione riassuntiva. Il prerequisito è che l’imprenditore richieda a questo scopo un numero di partita IVA.

Il contrario accade se un piccolo imprenditore riceve da un imprenditore di un altro paese dell’UE che non abbia sede né siti produttivi in Austria, un tale servizio che è imponibile e soggetto a imposta in Austria. In questo caso il debito d’imposta passa al piccolo imprenditore austriaco. 


Importante:
Il piccolo imprenditore deve dichiarare e versare il debito d’imposta. La deduzione dell’imposta in entrata non è possibile.


Ulteriori informazioni in merito all’esportazione e all’importazione di servizi sono disponibili nei fogli informativi Servizi a imprenditori esteri – prestazioni B2B – WKO.at e Servizi a clienti privati esteri – prestazioni B2C – WKO.at.

Un’eccezione dei regolamenti relativi al luogo di prestazione dei servizi B2C è rappresentata dalla soglia di prestazioni per i servizi resi “per via elettronica” a consumatori finali dell’UE. Se questi fatturati insieme ai fatturati della vendita intracomunitaria di beni a distanza non supera il valore di 10.000 €, il luogo di prestazione/fornitura è in Austria.

Normativa per piccoli imprenditori e numero di partita I.V.A.

Ai piccoli imprenditori in regime di esenzione dall’IVA l’ufficio imposte assegna un numero di partita IVA solo su richiesta.

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Consulenza gratuita

 

Può scaricare il modulo di richiesta U 15 sulla home page del Ministero Federale delle finanze (Bundesministerium der Finanzen).

Sulla domanda deve illustrare in modo convincente il motivo per il quale necessita di un numero di partita IVA. I motivi possono essere

  • Superamento della soglia di acquisto/servizio o rinuncia alla stessa
  • Fornitura o ricezione di altri servizi transfrontalieri che richiedono il trasferimento della responsabilità fiscale

Avvertenza:
Se opta per il regime IVA ordinario, riceverà automaticamente il numero di partita IVA dall’ufficio delle imposte.


Disposizioni per la fatturazione


Importante:
Se decide di avvalersi del regime di esenzione dall’IVA, nelle Sue fatture di vendita non dovrà esporre l’IVA. Se lo fa pur non avendo rilasciato alcuna dichiarazione di opzione, dovrà assolvere l’IVA (debito d’imposta per effetto della fattura) e non avrà tuttavia alcuna detrazione dell’IVA sugli acquisti.


A differenza di altri imprenditori, non deve indicare il Suo numero di partita IVA sulle fatture. Tuttavia, deve includere un riferimento all’esenzione dall’imposta, ad esempio l’aggiunta: “Esente da IVA in base alla normativa sulle piccole imprese”.

Dal 1/1/2025, i piccoli imprenditori possono emettere fatture in conformità con le disposizioni per le fatture di piccolo valore (fino a 400 €) (vedere Requisiti di una fattura – WKO). Se l’esenzione per le piccole imprese non è più applicabile a causa del superamento dei limiti di fatturato, la fatturazione semplificata è consentita solo per le fatture fino a 400 €.

Obbligo di versamento dell’IVA dei piccoli imprenditori esenti dall’imposta

Essendo le forniture e i servizi esenti IVA, il piccolo imprenditore non è di solito soggetto all’obbligo di versamento dell’IVA. Esistono tuttavia delle eccezioni:

  • compensazione accidentale dell’IVA (imposta dovuta in base alla fattura)
  • acquisti intracomunitari imponibili, se la soglia di acquisizione è stata superata o derogata
  • Servizi forniti da società estere se il luogo di esecuzione è il mercato interno (reverse charge – RC)
  • forniture sul territorio nazionale di imprese estere (regime di ritenuta)
  • determinati fatturati realizzati all’estero (p. es., per servizi forniti elettronicamente a consumatori finali nell’UE, che superano la soglia di prestazioni di 10.000 €)

Dichiarazione I.V.A. periodica (Umsatzsteuervoranmeldung) e dichiarazione annuale

I piccoli imprenditori in regime di esenzione dall’IVA non devono trasmettere alcuna dichiarazione IVA periodica all’ufficio imposte, a meno che non siano invitati a farlo.

Per quei periodi della dichiarazione periodica per i quali si dovrà versare l’IVA (p. es. a causa di acquisti intracomunitari soggetti all’imposta) dovrà essere predisposta una dichiarazione IVA periodica interna. A tale scopo è possibile utilizzare il modulo ufficiale disponibile sul sito web del BMF (modulo U30). Questa dichiarazione IVA periodica interna rimane nel Suo sistema contabile.

I piccoli imprenditori in linea di principio non devono nemmeno presentare alcuna dichiarazione IVA annuale. Solo se nel periodo d’imposta (anno solare) doveva essere versata l’IVA dovrà essere presentata anche una dichiarazione IVA annuale.

Se ha optato per il regime ordinario valgono le regole generali della normativa in materia di IVA. Ulteriori informazioni sono disponibili nei fogli informativi La dichiarazione IVA periodica – WKO.at e La dichiarazione IVA annuale – WKO.at.

Vantaggi del nuovo regolamento per le piccole imprese

Fino ad oggi, una delle maggiori difficoltà era quella di non poter prevedere con certezza, all’inizio della Sua attività, se avrebbe superato la soglia di fatturato nell’anno in corso. Il nuovo regolamento ora la obbliga a emettere fatture con IVA solo dopo il superamento del limite di fatturato. Se il limite viene superato solo del 10%, l’obbligo dell’IVA parte solo nell’anno successivo.

Suggerimento!
Se i Suoi clienti sono prevalentemente imprenditori che hanno diritto alla detrazione dell’imposta anticipata, dovrebbe optare per il regime IVA ordinario. Questo è vantaggioso per i Suoi clienti, in quanto l’IVA non è un fattore di costo per loro. Se dovesse decidere per il regime di esenzione dall’IVA, dovrebbe includere l’imposta a monte non deducibile nel calcolo dei prezzi, il che si tradurrebbe in prezzi più alti per i Suoi clienti. Per Lei il vantaggio risiede nel fatto che viene meno il rischio di superare il limite fissato per i piccoli imprenditori. Inoltre può avvalersi della detrazione dell’IVA sugli acquisti. 

Detrazione dell’IVA sugli acquisti in caso di esposizione dell’IVA senza dichiarazione di opzione 

La domanda che ricorre di frequente è se i clienti di piccoli imprenditori possono detrarre come IVA sugli acquisti l’IVA esposta in una fattura nel caso in cui il piccolo imprenditore non presenti alcuna dichiarazione di opzione e non versi l’IVA.

Secondo la prassi amministrativa ciò è possibile solo se la fattura contiene tutti i dati richiesti dalla legge (incluso il numero di partita IVA) e per il cliente non è evidente che il piccolo imprenditore non ha versato intenzionalmente l’IVA all’ufficio imposte. Al fine di evitare possibili discussioni in sede di controllo della contabilità aziendale, può essere utile l’esibizione da parte del cliente del codice fiscale e della dichiarazione di opzione del piccolo imprenditore.

Defalco con nota di accredito

Qualora il cliente rilasci una nota di accredito per la prestazione del piccolo imprenditore, non ha alcuna detrazione dell’IVA sugli acquisti se il piccolo imprenditore non ha presentato alcuna dichiarazione di opzione.

Stand: 06.05.2025



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